Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18409 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6021-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SUPERNOVA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1198/2014 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha chiesto che codesta S.C., in camera di consiglio, accolga il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1198/25/2014, depositata il 9.7.2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– Supernova srl, esercente attività di commercio di autoveicoli, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento avente ad oggetto recupero di Ires, Irap ed Iva per l’anno 2005 sul rilievo che gli acquisti effettuati dalla contribuente presso altre imprese fossero operazioni inesistenti, dovendosi queste ultime considerare come interposte ed impiegate nelle frodi Iva, in quanto prive dell’organizzazione minima idonea all’esercizio di attività economica.

– Nel contraddittorio tra le parti la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte dell’Ufficio, era confermata dalla CTR con la sentenza sopra menzionata.

– Per la cassazione di tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi; la società, intimata, non si è costituita; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 36, comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 2) “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio su cui vi è stata discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

– Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per motivazione inesistente o meramente apparente.

– Oggetto della censura in commento è la seguente testuale motivazione “Fatti, elementi indizi che esaminati nel contesto di questo procedimento tributario appaiono a questa Commissione rilevanti ma che impediscono di assegnare loro quei requisiti di certezza da permettere di assegnare al contribuente le responsabilità richieste dall’Ufficio. Avendo allo stato la disponibilità di una serie di indizi che non possono tuttavia essere considerate prove inattaccabili, la Commissione non può concludere nel senso richiesto dall’Ufficio.”

– Il motivo è fondato.

– La motivazione della sentenza consta delle generiche affermazioni sopra trascritte; è omessa la individuazione delle fonti del convincimento della CTR, la quale ha fatto ricorso a formule stereotipate ed astratte, riferibili a qualsivoglia controversia; così decidendo la CTR è incorsa nel vizio denunciato, che si caratterizza proprio per la mancata esposizione dell’iter decisionale e per la conseguente impossibilità di verificare la congruità e la logicità dei motivi posti a fondamento della decisione e che, risolvendosi nella totale omissione della motivazione, rappresenta idoneo motivo di nullità della sentenza, per difetto di conformità all’astratto paradigma normativo.

Per completezza osserva il collegio che non opera nella fattispecie, in senso ostativo, la circostanza della conformità di entrambe le sentenze di merito (sfavorevoli all’Ufficio): infatti la sentenza della CTP è stata motivata a ragione dell’accoglimento della eccezione preliminare della contribuente circa la carenza dei poteri in capo alla Direzione regionale delle Entrate, mentre la sentenza della CTR ha riformato la prima decisione su tale punto, rigettando nel contempo il gravame sul rilievo della infondatezza della pretesa fiscale.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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