LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19462-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DAINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2643/2017 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2643/2017, depositata il 20 dicembre 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia, odierna ricorrente, così confermando il decisum di prime cure recante annullamento di un avviso di accertamento di maggiori redditi da lavoro dipendente relativamente al periodo di imposta 2007.
– B.L. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – in via pregiudiziale va rilevato che la stessa Agenzia ricorrente ha dato conto dell’accesso del controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, depositando documentazione a riscontro della domanda presentata, e del versamento dell’importo dovuto e, così, concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio;
– il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che:
– “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.” (comma 10);
– “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia….” (comma 12);
– “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);
2. – risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, – in quanto la stessa Agenzia dà conto della regolarità della definizione della lite, – deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;
3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato art. 6, comma 13, ult. prop.);
– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021