LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5098/2017 R.G. proposto da:
Comune di Caravaggio, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 268/A presso l’avv. Alessio Petretti, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Marchesi giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.D.G., B.F. e B.P.M., tutti elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni 268/A presso l’avv. Francesca Fegatelli, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Manaresi giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
Avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano – Sezione staccata di *****), Sez. 67, n. 4131/67/16, del 13 giugno 2016, depositata il 11 luglio 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno prodotto memorie.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione con distinti ricorsi di tre avvisi di accertamento con i quali l’ente locale recuperava a tassazione ai fini ICI l’imposta applicabile senza i benefici fiscali spettanti per la pretesa qualità rurale di unità immobiliari di cui i contribuenti erano comproprietari nel territorio del Comune;
2. Il ricorso era accolto in primo grado in ragione dell’obiettiva condizione agricola delle unità immobiliari in discussione, “a prescindere dalla diversa qualificazione catastale”. La decisione era confermata in appello senza che i contribuenti si fossero costituiti nel relativo giudizio. Avverso la sentenza in epigrafe il Comune di Caravaggio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Resistono con controricorso i contribuenti. Tutte le parti hanno prodotto memorie.
3. Con il primo motivo l’ente locale censura la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante la qualificazione catastale con attribuzione di categorie diverse da A/6 e D/10 ai fini del riconoscimento ai fini ICI della ruralità degli immobili.
4. Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte, consolidatosi dopo la pronuncia a Sezioni Unite, n. 18565 del 2009, secondo il quale, “in tema di ICI, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 14 del 2009), e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, come confermato sia dal D.L. n. 577 del 1993, art. 9 (conv., con modif., dalla L. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell’esenzione, di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 106 del 2011), D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 214 del 2011), D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, (conv., con modif., dalla L. n. 124 del 2013), nonchè dal D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, artt. 1 e 2” (Cass. n. 5679 del 2018; conf. Cass. 10283 del 2019; Cass. n. 29864 del 2020).
5. Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbito il secondo motivo; ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti, i quali devono essere condannati in solido alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in Euro 918,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate le spese della fase di merito.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario dei contribuenti, condannando quest’ultime in solido alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in Euro 918,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate le spese della fase di merito.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021