LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11405/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.L., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Michele Martini, elettivamente domiciliata in Roma in Largo Trionfale n. 7, presso lo studio dell’Avv. Mario Scialla;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 44/9/2013 della CTR della Toscana, depositata in data 11/3/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.
RITENUTO
che:
la contribuente controricorrente ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite, della relativa ricevuta telematica e della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, chiedendo la sospensione del processo;
entro il termine previsto dalla legge l’ente impositore non ha comunicato alcun diniego di definizione;
entro il termine di durata della sospensione ope legis nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del processo.
CONSIDERATO
che:
l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio;
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021