Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18417 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11405/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.L., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Michele Martini, elettivamente domiciliata in Roma in Largo Trionfale n. 7, presso lo studio dell’Avv. Mario Scialla;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/9/2013 della CTR della Toscana, depositata in data 11/3/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.

RITENUTO

che:

la contribuente controricorrente ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite, della relativa ricevuta telematica e della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, chiedendo la sospensione del processo;

entro il termine previsto dalla legge l’ente impositore non ha comunicato alcun diniego di definizione;

entro il termine di durata della sospensione ope legis nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del processo.

CONSIDERATO

che:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio;

le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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