Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18420 del 30/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26182-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2013 della COMM. TRIB. REG. MARCHE, depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza della CTR delle Marche che, su appello della contribuente M.S., annullava l’accertamento emesso nei suoi confronti per irpef 2003 per trasparenza quale socia della società Emme Esse di T.F. & c. s.a.s., in quanto anche l’accertamento nei confronti della società, in separato giudizio, era stato annullato.

Il procedimento è stato trasmesso a questa Sezione dalla Sezione VI per riunione con quello connesso relativo all’accertamento a carico della società. La contribuente non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’ufficio deduce in via principale e preliminare: nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La CTR avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile l’appello della contribuente per mancanza di specificità.

Con il secondo motivo in via gradata e preliminare deduce nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 360, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4.

La sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente.

Ritiene il collegio che, come valutazione preliminare ed assorbente, Il giudizio debba essere dichiarato nullo alla luce delle seguenti considerazioni.

In merito al provvedimento adottato in precedenza dalla sez. VI per la riunione con il procedimento relativo all’accertamento societario, non vi è dubbio che, riguardando la vicenda nel suo complesso un accertamento a carico di una società di persone e dei soci, sussistesse fin dall’inizio il litisconsorzio necessario che, nella specie, tuttavia, non è stato rispettato. Non si è verificato, infatti, simultaneus processus tra la ricorrente e la società e l’altro socio, cosicchè il giudizio relativo all’accertamento a carico della società (n. 26308 del 2014) è stato deciso da questa Corte, sez. VI, con l’ordinanza n. 15525 del 2016 che ha annullato con rinvio alla CTR Marche per nuovo esame. La cassazione è stata disposta su ricorso dell’ufficio che contestava l’annullamento dell’accertamento a carico della società, deciso dalla CTR, esponendo che, oltre ai valori OMI, l’accertamento si basava su una serie di elementi non considerati dalla CTR. Questa Corte ha accolto questa tesi, ma, nel frattempo, le due cause hanno proceduto separate.

Per quanto non sia noto allo stato l’esito del giudizio di rinvio del procedimento relativo all’accertamento societario davanti alla CTR delle Marche, resta il fatto che, nel presente procedimento relativo alla socia, il contraddittorio non è stato integro fin dall’inizio.

Il giudizio nella sua interezza va, pertanto, dichiarato nullo, con cassazione della sentenza impugnata, e la causa deve essere rinviata al giudice di primo grado, la CTP di Ascoli Piceno, il quale valuterà come effettuare il simultaneus processus anche alla luce dell’esito del procedimento relativo alla società davanti alla CTR delle Marche.

P.Q.M.

decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio per mancanza di litisconsorzio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTP di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472