LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23518/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
AMERICA 85 S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Augusto Fantozzi, dall’Avv. Edoardo Belli Contarini e dall’Avv. Roberto Altieri, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Sicilia n. 66;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1113/1/2014 depositata il 24 febbraio 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 344/26/2012 la quale aveva a sua volta accolto il ricorso della società America 85 S.r.l. avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRES, IRAP 2005, emesso a seguito di accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nel cui quadro veniva fatta applicazione di studio dei settore.
2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo l’impianto e la misura delle riprese nei confronti della società, svolgente attività di “commercio al dettaglio di confezioni per adulti” nei confronti della quale, a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta, emergeva una antieconomicità contrastante con il principio di ragionevolezza, per irrisorietà delle percentuali di ricarico e di redditività.
3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – l’Agenzia deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la controversia riguardasse un avviso di accertamento emesso in applicazione mera di studio di settore, senza sussumere la fattispecie nella corretta disciplina dell’accertamento analitico-induttivo, nel quadro del quale è stata fatta applicazione dello studio di settore nel caso di specie.
5. In via preliminare, la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso perchè diretto surrettiziamente ad ottenere un nuovo accertamento in fatto, sottratto per legge al vaglio di legittimità. L’eccezione è destituita di fondamento in quanto il vizio prospettato, di violazione e falsa applicazione della legge, non involge alcuna rivalutazione dei singoli elementi di prova che compongono il quadro istruttorio, ma contesta la qualificazione giuridica delle riprese stesse da parte della CTR.
6. Il motivo è fondato. Va premesso che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.”. (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 – 02 conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 – 01). Nel caso in esame pacificamente è stato instaurato il contraddittorio endoproce-dimentale con la contribuente.
7. A differenza di quanto ritiene il giudice d’appello, che cita estensivamente i corretti principi giurisprudenziali applicabili, ma fa un limitato riferimento alla fattispecie concreta e agli elementi di prova in atti, essenzialmente ragionando nel penultimo capoverso sul primo anno di esercizio e sulla localizzazione aziendale, l’accertamento non è fondato solo sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato. Dalla lettura delle pagg. da 3 a 6 dell’avviso di accertamento, riprodotte in ricorso, si evince che i verificatori hanno accertato che gran parte delle operazioni di acquisto della merce sono state regolate in contante, che vi sono nel periodo di imposta costi per tre lavoratori dipendenti, oneri passivi per mutuo ipotecario contratto nel 2003, costi di gestione immobiliare, esiguità e bassa incidenza dei redditi della società rispetto ai ricavi dichiarati rispetto alle spese, elementi tutti potenzialmente rivelatori di grave antieconomicità della gestione aziendale se non giustificati e, dall’altro, l’esistenza di spese non giustificate dalla bassa redditività della società, compendio di cui il giudice d’appello non tiene conto.
8. I parametri applicati infine rappresentando la risultante dell’estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d (Cass. 20 febbraio 2015 n. 3415; Cass. 13 luglio 2016 n. 14288). La sentenza della CTR merita pertanto di essere cassata in quanto non ha correttamente sussunto la fattispecie, che non riguarda una mera applicazione di studio di settore, ma un accertamento analitico induttivo poggiante su un vasto compendio probatorio, che non spetta alla Corte vagliare, ma con cui il giudice d’appello in sede di rinvio dovrà confrontarsi secondo il corretto riparto dell’onere della prova.
9. In conclusione la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021