Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18425 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorsi iscritto al n. 4997 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

Avicola Marchigiana Società cooperativa a r.l. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari giudiziali pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, presso lo studio dei quali in Roma, alla via Crescenzio, n. 91, elettivamente si domiciliano;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata –

e nei confronti di:

s.p.a. Equitalia Centro, in persona del procuratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Salvatore Menditto, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via delle Milizie, n. 22, presso lo studio dell’avv. Barbara Palombi;

– ricorrente incidentale adesivo –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 1 luglio 2014, n. 214/4/2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

RILEVATO

che:

– emerge dagli atti che in esito a due avvisi di accertamento notificati alla soc. coop. a r.l. Avicola Marchigiana, l’Agenzia delle entrate ha iscritto nel ruolo straordinario le somme che ne erano oggetto, a titolo di iva e di ritenute operate su redditi di lavoro dipendente non versate, in ragione del fondato pericolo per la riscossione derivante dall’entità dell’importo, nonchè dello stato prima di liquidazione e poi di amministrazione straordinaria della società; ne è scaturita una cartella di pagamento, che l’agente della riscossione ha provveduto a notificare;

– la contribuente ha impugnato l’iscrizione a ruolo e la cartella, senza successo in primo grado;

– la Commissione tributaria regionale delle Marche ha, invece, accolto l’appello; al riguardo, ha anzitutto dato conto del fatto che l’iscrizione a ruolo si deve ritenere riferita al solo avviso di accertamento concernente le ritenute, poichè quello per iva è stato annullato in sede d’appello, e ha escluso che la sottoposizione ad amministrazione straordinaria integri il pericolo per la riscossione utile a determinare l’iscrizione nel ruolo straordinario, rigettando poi le ulteriori eccezioni proposte;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, che affida a un unico motivo, cui la società risponde con controricorso e ricorso incidentale proposto in via condizionata, articolato in tre motivi;

– la società deposita memoria illustrativa.

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente il controricorso proposto dalla s.p.a. Equitalia va qualificato come ricorso incidentale adesivo, perchè è volto non già a contrastare, ma a sostenere le ragioni del ricorso principale (tra varie, Cass., sez. un., 20 gennaio 2020, n. 1607);

– fondato nei limiti che seguono è il ricorso principale, col quale l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 1,15-bis e 88, in relazione al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 48, poichè, sostiene, iscrizione a ruolo straordinario e cartella comportano la formazione e l’esternazione del titolo esecutivo;

– questa Corte ha di recente evidenziato (Cass. 16 novembre 2020, n. 25897) i punti di contatto tra la procedura di amministrazione straordinaria e quella fallimentare, e l’applicabilità alla prima dei principi di universalità oggettiva e di universalità soggettiva propri della seconda; la concorsualità dell’amministrazione straordinaria è stata valorizzata anche dalla giurisprudenza delle sezioni unite (Cass., sez. un., 6 ottobre 2020, n. 21433);

– in particolare, come nel caso del fallimento, anche in quello dell’amministrazione straordinaria è indubitabile il pericolo per la riscossione, in considerazione della condizione d’insolvenza che accomuna le due procedure;

– d’altronde, anche con riguardo alla procedura di concordato preventivo è costante l’indirizzo di questa Corte in base al quale la procedura concorsuale determina il fondato pericolo al fine dell’emissione dei ruoli straordinari (tra le più recenti, Cass. 20 novembre 2020, n. 26491 e 4 aprile 2019, n. 9441); il che evidenzia l’irrilevanza delle contestazioni della contribuente, calibrate sulla finalità conservativa e non già liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria;

– inoltre, per effetto dell’iscrizione a ruolo, da cui scaturisce l’emissione della cartella, l’amministrazione finanziaria si pone in condizione di formalizzare la propria domanda di partecipazione al concorso formale, di modo che l’iscrizione a ruolo costituisce, anche ai fini degli accessori dei tributi, un utile strumento per la determinazione dei crediti opponibili alla massa e dei relativi privilegi, ancorchè non vi sia attività espropriativa da compiere, al fine di consentire all’amministrazione di partecipare ai riparti e alle successive fasi del procedimento concorsuale;

– i crediti concorsuali, pure quelli di natura tributaria, sono difatti sottoposti, anche nel caso dell’amministrazione straordinaria, al rito dell’accertamento del passivo L. Fall., ex artt. 92 e ss. (vedi, in motivazione, Cass., sez. un., 21 luglio 2015, 15200): benchè la sussistenza e la misura del credito siano accertate altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso presentata ed è pur sempre il giudice fallimentare che deve valutare se il credito è opponibile e se sussistono le ragioni di prelazione. E ciò perchè l’accertamento del passivo riguarda il diritto al concorso, riservato inderogabilmente al giudice della procedura;

– l’utilità dello strumento ancor di più risalta quanto all’iscrizione nei ruoli straordinari, che consente, in deroga al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, l’iscrizione di imposte, interessi e sanzioni per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo;

– irrilevante è, invece, la notificazione della cartella di pagamento al curatore (o al commissario giudiziale), o anche al soggetto sottoposto alla procedura, ai fini della domanda di ammissione al passivo, che resta ammissibile anche in mancanza di quella notificazione (Cass., sez. un., 15 marzo 2012, n. 4126, seguita, fra varie, da Cass. 13 giugno 2017, n. 14693, da Cass. 30 gennaio 2019, n. 2732, da Cass. 13 dicembre 2019, n. 32998 e, da ultimo, da Cass. 17 marzo 2021, n. 7441);

– il ricorso principale si rivela, allora, fondato, limitatamente all’iscrizione nel ruolo straordinario, da cui è scaturita l’emissione della cartella;

– il ricorso incidentale condizionato propone poi, sotto i differenti profili della nullità della motivazione e della violazione di legge:

a.- la questione dell’inesistenza della notificazione della cartella, perchè eseguita direttamente dall’agente della riscossione, che si rivela infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (espresso, tra varie, da Cass. 12 novembre 2018, n. 28872 e sorretto altresì da Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175; sulla legittimità della notifica diretta da parte delle agenzie fiscali vedi, da ultimo, Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012), secondo cui il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, e la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato; in questo contesto l’agente della riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento del predetto scopo, che giustifica un regime differenziato, qual è la previsione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento;

b.- la questione della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15, del D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, art. 17, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1, perchè la cartella di pagamento è stata notificata antecedentemente al trascorrere dei sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, che pure si rivela infondata, alla luce dell’orientamento di questa Corte in base al quale l’emissione del ruolo straordinario è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione e risulti la previa autorizzazione dell’organo competente, senza che rilevi l’eventuale emissione di un avviso di accertamento, con pendenza del relativo giudizio d’impugnazione (Cass. 10 maggio 2006, n. 10787; 20 maggio 2011, n. 11234);

– il ricorso incidentale condizionato è respinto;

– la sentenza impugnata va per conseguenza cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario, per i profili ancora giustiziabili, va rigettato, nei limiti dell’accoglimento del ricorso principale;

– la relativa novità della questione comporta la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese del processo;

– in relazione al rigetto del ricorso incidentale, si dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

in accoglimento nei limiti in motivazione del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con riguardo ai profili ancora giustiziabili, rigetta il ricorso originario per la parte corrispondente. Rigetta il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società. Compensa tutte le spese del processo e dichiara, in relazione al rigetto del ricorso incidentale condizionato, la sussistenza dei rapporti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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