LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorsi iscritto al n. 5000 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente-
contro
Avicola Marchigiana Società cooperativa a r.l. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari giudiziali pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, presso lo studio dei quali in Roma, alla via Crescenzio, n. 91, elettivamente si domiciliano;
– controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 1 luglio 2014, n. 211/4/2014;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021 dal consigliere Dott.ssa Perrino Angelina-Maria.
RILEVATO
che:
– emerge dagli atti che la Avicola Marchigiana società cooperativa a r.l. in liquidazione ha detratto l’iva addebitata in fatture emesse dalla s.r.l. Agricola Marche, appartenente al medesimo gruppo Roncadin (o Arena), in relazione a operazioni che ad avviso dell’Agenzia delle entrate erano inesistenti;
– si trattava di due fatture emesse per acconti, che, proseguiva l’Ufficio, non corrispondevano in realtà ad alcun pagamento, per forniture future, seguite da fatture definitive, che non contemplavano quelle di acconto, e comunque stornate l’anno successivo con separate note di credito dell’emittente;
– ne è seguito un avviso di accertamento col quale l’Agenzia ha recuperato l’iva che la società aveva detratto in base alle fatture di acconto, giacchè, secondo l’Ufficio, le fatture in questione erano state emesse al solo fine di consentire alla destinataria, ossia, appunto, alla Avicola Marchigiana, di rinviare il pagamento dell’iva in periodi successivi, oltre che a evitare d’incorrere in responsabilità penale, a norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis;
– la società ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, e quella regionale delle Marche ha rigettato il successivo appello dell’Agenzia;
– a fondamento della decisione il giudice d’appello ha escluso che le fatturazioni per acconto concernessero operazioni inesistenti, in base alla considerazione che l’Agricola Marche aveva fatturato una stima di prodotto da conferire per il successivo semestre, per un certo prezzo (ossia Euro 0,80 al kg), laddove la consegna effettiva era stata sia pure di poco inferiore, e per un prezzo di 0,80 al kg per le consegne fino al 30 luglio 2005 e per Euro 0,72 al kg per le consegne successive fino al termine dell’anno; inoltre, ha aggiunto la Commissione, la compensazione delle partite debitorie e di quelle creditorie non era collegata alle scadenze delle fatture, ma avveniva trimestralmente e comunque le fatture di acconto prevedevano la natura e la quantità dei futuri conferimenti;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la società replica con controricorso e ricorso incidentale in via condizionata, che articola in tre motivi, e illustra con memoria.
CONSIDERATO
che:
col primo e col secondo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, perchè concernenti la medesima censura, l’Agenzia denuncia:
– la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 4, artt. 10,19, art. 21, commi 4 e 7, art. 26, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., là dove il giudice d’appello ha trascurato che le fatture in acconto non concernevano pagamenti anticipati di future cessioni, ma erano in realtà svincolate da operazioni commerciali e sempre stornate con separate note di credito, sicchè in realtà il congegno adottato, di fatturazione in acconto e successivi storni, era volto a propiziare un differimento dei tempi di assolvimento dell’iva, in occasione delle cessioni degli stabilimenti fra le cooperative e le subholding del gruppo, oppure in concomitanza di operazioni che da una parte generavano il credito d’imposta e dall’altra il debito, tra essi non compensabili (primo motivo);
– l’omesso esame dei fatti decisivi costituiti, per un verso, dalla cessione di immobili fra le società del gruppo, che avevano originato un credito d’imposta per alcuni e un debito per altri, che non si potevano compensare perchè le cooperative sono prive dei requisiti soggettivi per poter usufruire della liquidazione dell’iva di gruppo, e, per l’altro, dalla circostanza che i debiti/crediti emergenti a fine anno scaturenti dalle fatture di acconto erano occultati nei bilanci delle società emittenti e di quelle che ricevevano le fatture mediante apposite scritture contabili (secondo motivo);
i motivi, che sono entrambi ammissibili, contrariamente a quanto eccepito in controricorso e ribadito in memoria, perchè rispettivamente denunciano l’erroneità in diritto delle statuizioni della sentenza impugnata e individuano in maniera adeguata ed esauriente i fatti storici pretermessi, sono fondati;
rispetto al materiale espletamento dell’operazione, sia essa cessione di beni oppure prestazione di servizi, il rilascio della fattura o l’incasso di tutto o di parte del corrispettivo sono presupposti di esigibilità, il verificarsi dei quali può determinare l’anticipazione del momento impositivo, qualora gli Stati membri nell’esercizio della loro discrezionalità l’abbiano previsto; ciò in quanto nel caso di anticipato pagamento (come in quello di anticipata fatturazione dell’acquisto), il contenuto economico dell’operazione si considera già -in tutto o in parte- realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, sia pure limitatamente all’importo pagato o fatturato;
occorre però, a tal fine, che tutti gli elementi rilevanti della futura operazione siano noti al committente/acquirente e che, nel momento in cui le fatture sono emesse, sembri certa l’effettuazione futura delle cessioni o delle prestazioni di servizi (Cass. 22 maggio 2015, n. 10606; 29 gennaio 2020, n. 1961; 30 dicembre 2020, n. 29859; quanto alla giurisprudenza unionale, si veda in particolare Corte giust. 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16);
nel caso in esame, di contro, lo stesso giudice d’appello dà conto del collegamento “molto difficoltoso” fra le fatture di acconto e quelle definitive, riconoscendo che le fatture anticipate concernevano “una stima di prodotto da conferire” e che, sebbene denominate di acconto, non erano emesse a fronte di pagamenti, i quali, invece, avvenivano mediante compensazione delle partite debitorie e creditorie che “non era direttamente collegata alle scadenze delle fatture, ma avveniva, in via normale, trimestralmente”; sicchè non può dirsi, come, invece, il giudice d’appello ha apoditticamente affermato, che al momento delle fatturazioni che, sebbene denominate di acconto, non erano in realtà fronteggiate da pagamenti, potessero considerarsi noti tutti gli elementi delle operazioni future;
quanto, poi, ai fatti pretermessi oggetto del secondo motivo di ricorso, idonei a evidenziare il disegno fraudolento descritto in ricorso, va sottolineato che la Corte di giustizia ammonisce che la lotta contro l’evasione, l’elusione fiscale e gli eventuali abusi è un obiettivo riconosciuto e promosso dalla direttiva n. 2006/112, di modo che gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente delle norme del diritto dell’Unione;
sicchè è compito delle autorità e dei giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente (tra varie, Corte giust. 6 dicembre 2012, C-285/11, Bonik, punti da 35 a 37);
il ricorso principale va per conseguenza accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione;
è per conseguenza inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato, col quale la contribuente propone censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì relative a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio (tra varie, Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; 12 giugno 2020, n. 11270);
sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in relazione alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso incidentale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e, in relazione a tale dichiarazione d’inammissibilità, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021