LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1667 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è
domiciliata;
– ricorrente –
contro
Edison Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Logozzo e Giuseppe Maria Cipolla per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo studio di quest’ultimo difensore;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 186/4/2013, depositata in data 2 settembre 2013;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.
RILEVATO
che:
in via pregiudiziale, va rileva che parte ricorrente ha dichiarato in ricorso che la sentenza oggetto di censura, depositata in data 2 settembre 2013, è stata notificata il 5 novembre 2013, con conseguente onere di notifica entro il termine di cui agli artt. 325 e 326, c.p.c.;
non risulta dagli atti di causa che parte ricorrente abbia depositato, come richiesto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione;
risulta, invero, solo depositata la copia autentica della sentenza, ma non anche il documento comprovante la data in cui è stata eseguita la notificazione della sentenza impugnata;
questa Corte (Cass. Sez, Un, 2 maggio 2017, n. 10648) ha ribadito il principio, già espresso con la precedente pronuncia a Sez, Un., 1.6 aprile 2009, n. 9005, secondo cui, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, sebbene, in termini più estensivi, ha ritenuto che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio;
va peraltro escluso che possa assumere rilievo l’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente o la circostanza che la stessa controricorrente ha confermato, nel controricorso, che la notifica era avvenuta nella medesima data indicata dalla ricorrente;
la pronuncia di questa Corte n. 10648/2017, cit., che ha limitato, come visto, l’ambito di applicabilità della sanzione di improcedibilità, ha comunque ribadito che:
a) la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili;
b) l’improcedibilità disposta dalla previsione normativa in esame, a differenza di quanto previsto in altre “situazioni procedurali”, trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo;
c) la suddetta sanzione deve corrispondere ad una violazione della tempistica processuale che sia ex actis irrimediabile;
d) la sanzione massima sarebbe incongrua, irragionevole e sproporzionata se il documento proviene dalla stessa parte interessata a far constare la violazione processuale ovvero se il documento sia già in possesso dell’ufficio perchè presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello;
in definitiva, la possibilità di superare il mancato assolvimento dell’onere del ricorrente di fornire la prova della notifica della sentenza è strettamente connessa, secondo questa Corte, alla verifica della sussistenza in atti del documento da cui evincere con certezza la data di notifica, sicchè non può ragionarsi in modo analogo con riferimento alla diversa ipotesi in cui, pur non ravvisandosi la suddetta prova, il controricorrente non abbia contestato o abbia confermato la data indicata nel ricorso;
sotto tale profilo, invero, la prova della notifica deve comunque essere ricavata dalla documentazione esistente in atti, non sussistendo equipollenti, trattandosi di incombenza la cui prova deve essere necessariamente fornita secondo le modalità documentali indicate per ragioni di certezza, immediatezza e decisività dimostrativa direttamente dalla legge (Cass. SSUU 9005/09; tra le altre: Cass. nn. 6712/13; 14207/15; 9987/16; 16498/16);
nella fattispecie, come detto, dinanzi alla affermazione della parte ricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata il 5 novembre 2013, la stessa non ha assolto all’onere di depositare la prova dell’avvenuta notifica e non risulta riscontrabile in atti la prova documentale della suddetta notifica;
ne consegue che il ricorso è improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 13.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento, a Euro 200,00 a titolo di esborsi, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021