Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18431 del 30/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7821-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.D., G.M.S., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato GIACOMO MARCHITELLI, giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 218/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 27/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 7/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 29/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Matera, con cui era stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio relativo a ricorso proposto da M.C.D. e G.M.S. avverso cartella di pagamento (conseguente ad avviso di rettifica per imposta di registro 1984 e successivo avviso di liquidazione, emesso in pendenza del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, instaurato dai contribuenti, definitosi da pronuncia di cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 564 del 1994), emessa in seguito a sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che aveva ritenuto corretta la liquidazione operata dall’Ufficio, detratte le somme versate dai contribuenti per la chiusura della lite pendente;

i contribuenti resistono con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo di denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 24, per avere la CTR annullato la cartella di pagamento accogliendo un motivo di doglianza formulata dai contribuenti solo con le memorie illustrative depositate nel corso del giudizio di primo grado, laddove essi avevano comunicato che la Commissione Tributaria Centrale aveva definito il giudizio relativo all’atto originario avviso (avviso di (Ndr: testo originale non comprensibile) 1984) dichiarando la cessazione della materia del contendete per chiusura della lite fiscale pendente D.L. n. 564 del 1994, ex art. 2 quinquies, conv. In L. n. 656 del 1994, lamentando, dunque, l’Ufficio che nel ricorso introduttivo era stata eccepita unicamente l’illegittimità della cartella per difetto di motivazione;

1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, e D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, conv. in L. n. 656 del 1994) e si deduce che: a) essendo stata emessa sentenza di secondo grado favorevole all’Ufficio, in pendenza del giudizio i contribuenti erano tenuti al pagamento delle intere imposte accertate, oltre interessi, come liquidati con successivo avviso di liquidazione; b) la conseguente cartella esattoriale, emessa su tale presupposto, era stata emessa inferiore al suddetto avviso di liquidazione, essendo stata sottratta la somma versata per la chiusura della lite fiscale; c) anche in caso di chiusura della lite rimanevano, quindi, dovute le somme riscuotibili in partenza di giudizio secondo le singole disposizioni tributarie regolanti la specifica materia;

2.1. la prima doglianza è infondata;

2.2. va ribadito, infatti, anche in tale sede, il principio della rilevabilità d’ufficio della cessazione della materia del contendere, in ogni stato e grado del giudizio, in relazione all’esigenza di evitare lo svolgimento a vuoto di attività giurisdizionale (cfr. Cass. n. 10728/2017, n. 8903/2016, n. 4883/2006), il che esclude che la CTR sia incorsa, nel caso in esame, nel denunciato vizio di extrapetizione;

2.3. va accolta, invece, la seconda censura;

2.4. i contribuenti, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.L. n. 564 del 1994, convertito nella L. n. 565 del 1994, avevano presentato nel corso di giudizio relativo all’avviso di liquidazione a presupposto della cartella esattoriale impugnata in tale sede, avente ad oggetto il recupero frazionato dell’imposta li pendenza di giudizio (ex art. 56 TUR, stante la sussistenza di sentenza di secondo grado favorevole all’ufficio) – detratta peraltro la somma già versata dai contribuenti ai fini del condono -, e dunque prima della pronuncia di cessata materia del contendere da parte della Commissione Tributaria Centrale, istanza di definizione di lite fiscale D.L. n. 564 del 1994, ex art. 2 quinquies;

2.5. la controversia verte in relazione alla richiesta da parte dell’amministrazione della somma di cui al citato art. 2 quinquies, comma 4, che richiama l’art. 56 TUR;

2.6. il D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, comma 6, introdotto di sede di conversione dalla L. n. 656 del 1994, dispone testualmente quanto segue: “Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione della somma eventualmente già versate dal ricorrente”;

2.7. la questione, ampiamente esaminata da questa Corte, stata da tempo risolta in base a principio secondo cui, ai fini del condono e del riferimento alla definizione delle liti pendenti, previste dal D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quinquies, convertito con L. n. 656 del 1994, il contribuente, gualora abbia presentato, come nel caso in esame, istanza di definizione dopo la notifica di un atto impositivo, non può limitarsi a corrispondere solo la somma (Ndr: testo originale non comprensibile) dal comma 1, ma, in base al comma 6, è obbligato a versare anche l’importo, il cui pagamento, in pendenza del giudizio, è previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

2.8. ciò perché la suddetta disposizione – secondo la quale “restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate” – deve essere interpretata nel senso che sono comunque dovute dal contribuente le somme il cui pagamento è stabilito dalle vigenti disposizioni di legge (nel caso in esame D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56), ancorché il contribuente stesso non abbia proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione davanti agli organi del contenzioso tributario, essendo irrilevante se la lite sia stata o meno introdotta, ed avendo invece rilievo l’emissione di un atto impositivo, che per essere impugnabile è sufficiente a rappresentare il momento iniziale di decorrenza della pendenza della lite come lite potenziale (cfr. ex multis, Cass. n. 5743/2016, n. 27997/2011, n. 21768/2011, n. 9524/2008, n. 12789/2006, n. 23174/2015, n. 7436/2003);

2.9. il Collegio non condivide, dunque, le diverse conclusioni raggiunte da questa Corte con la sentenza n. 13831/2001 (conf. Cass. n. 9524/2008, n. 25000/2006, n. 15192/2006, n. 23174/2005, n. 13831/2001), secondo cui “la chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi del D.L. n. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 “quinquies” (aggiunto dalla L. di Conversione 30 novembre 1994, n. 656 a seguito del pagamento, da parte del contribuente, di una somma correlata al valore della causa, provoca, nel concorso di condizione ed adempimenti prestabiliti, l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere e, unitamente a tale effetto processuale, il venir meno di oggi ulteriore debito del contribuente; ne consegue che la (Ndr: testo originale non comprensibile) contenuta in tale disposizione, nel comma 6, secondo cui “restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza del giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate”;

riguarda esclusivamente i versamenti compiuti prima del condono, che restano fermi e non danno luogo ad alcuna restituzione, ma non giustifica l’ultrattività della pretesa tributaria, non essendo predicabile la sopravvivenza di un’obbligazione verso il fisco per un titolo ormai estinto e sostituito dalla definizione per condono”, atteso che la disposizione contiene due norme distinte, una che stabilisce la debenza e l’altra l’irrigettabilità (Cass. n. 21768/2011 in motiv.);

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, respinto il primo motivo di ricorso va accolto il secondo motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale Basilicata in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite (disamina del motivo di appello circa la nullità della cartella per vizio di motivazione), cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi a seguito di riconvocazione, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472