LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1778-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
OPERA ROMANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE E LA PROVVISTA DI NUOVE CHIESE IN ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3098/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/5/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 7/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma avverso la sentenza n. 25448/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro 2009 in relazione ad un atto notarile concernente vincolo di destinazione d’uso in favore della Conferenza Episcopale Italiana, sul presupposto che trattavasi di ricognizione di debito soggetta ad imposta al 3%;
la contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con unico mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, ed D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegato, Prima Parte, art. 9), e si lamenta che la CTR abbia annullato l’avviso erroneamente ritenendo che l’atto di finanziamento, enunciato nell’atto notarile contenente un vincolo di destinazione d’uso di bene di culto in favore della C.E.I., al fine della costruzione del detto edificio, non poteva essere inteso come atto di ricognizione di debito in quanto il finanziamento erogato dalla CEI non prevedeva alcuna restituzione ma era stato disposto a fondo perduto, e, non sussistendo un prestito, non si poteva, secondo la CTR, sottoporre a registrazione li detta contratto di finanziamento enunciato;
1.2. la doglianza è inammissibile per non aver colto la ratio sottesa alla decisione impugnata, atteso che la CTR ha individuato nell’avviso in questione un vizio di motivazione sotto il profilo dell’erronea qualificazione dell’atto enunciato quale ricognizione di debito, laddove si trattava di un atto del tutto diverso perché costituito da un finanziamento infruttifero, incompatibile con la ricognizione o debito;
1.3. la ricorrente assume che la qualificazione come ricognizione di dell’atto “enunciante” sarebbe irrilevante;
1.4. occorre tuttavia porre in rilievo che la ricognizione di debito viene dalla CTR riferita non già all’atto “enunciante” ma proprio a quella “enunciato”;
1.5. trattandosi dunque di questione relativa alla motivazione dell’avviso di liquidazione risultava necessario, ai fine di consentire alla Corte di verificare se la qualificazione di ricognizione di debito fosse stata dall’Ufficio attribuita all’atto enunciante o a quello enunciato, che la ricorrente, in conformità al principio di specificità del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366 c.p.c., trascrivesse o quantomeno allegasse l’avviso di liquidazione dandone conto nel ricorso, adempimento che non è stato invece effettuato;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021