Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18435 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12447-2018 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI FRANCESCO AGRICOLA;

– ricorrente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, preso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI TERMOLI, CONSORZIO PER LA BONIFICA DI CAPITANATA, PREFETTURA DI CAMPOBASSO, AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI CHIEUTI, REGIONE PUGLIA;

– intimati –

avverso la sentenza” n. 3110/2017 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA.

RILEVATO

CHE:

1. T.E. ricorre sulla base di un unico motivo per la cassazione della sentenza n. 3110/2017, depositata il 27.10.2017, illustrato nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza, con la quale la CTR della Puglia, nel confermare la sentenza di primo grado, statuiva la carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle recante crediti Inps, Inail e violazioni al CDS, affermando la regolare notificazione delle cartelle esattoriali sottese all’iscrizione ed osservando l’irrilevanza della omessa produzione in giudizio degli originali delle cartelle di pagamento. I giudici regionali dichiaravano altresì la carenza di legittimazione passiva degli enti impositori, vertendosi in ipotesi di dedotta omessa notifica delle cartelle prodromiche.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha replicato con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

CONSIDERATO

CHE:

2. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il decidente trascurato di esaminare i motivi di appello relativi alle eccezioni di decadenza e prescrizione delle pretese tributarie portate dalle cartelle, nonchè le censure concernenti la rilevanza degli originali delle cartelle e la carenza di prova della notificazione delle cartelle prodromiche all’atto opposto.

Nel formulare detta censura, il ricorrente ha trascritto parte del ricorso originario dal quale risulta che formulato l’eccezione di decadenza dall’esercizio di riscuotere i tributi e quella di prescrizione per il decorso quinquennale del termine previsto per il recupero degli importi iscritti a ruolo, nonchè l’eccezione di omessa notifica delle cartelle esattoriali recate dall’iscrizione ipotecaria.

Deduce, altresì, di aver proposto come motivo di appello l’omesso esame delle eccezioni di decadenza e prescrizione e della istanza di esibizione degli originali delle cartelle di pagamento nonchè della conformità delle cartelle al modello ministeriale.

3. La censura è inammissibile sotto un duplice profilo.

4. Preliminarmente, va chiarito che, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).

La censura proposta con il ricorso per cassazione contravviene al principio per cui nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non può il ricorrente proporre il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; nell’ipotesi in cui formuli detta censura ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014).

Ebbene, il ricorrente ha omesso di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della prima sentenza, le quali, peraltro, come riportate dall’Agenzia risultano sovrapponibili a quelle che sorreggono la decisione di appello.

4.1 Per altro verso, il motivo – deducente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”- evoca il paradigma di cui a tale norma non solo in modo manifestamente contraddittorio, ma anche, in ogni caso, al di fuori dei limiti che nella ricostruzione del suo significato, sono stati individuati da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Sotto il primo profilo, che sarebbe dirimente, la contraddizione si ravvisa nell’ascrivere alla sentenza impugnata non di avere omesso l’esame di un fatto, bensì, come è scritto specificamente nell’illustrazione del motivo del ricorso, di aver omesso l’esame dei motivi di appello.

Sennonchè, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello proposti – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello.

La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibili il motivo dedotto (cfr. Cass. 27.1.2006 n. 1755; n. 22759/2014; n. 26877/2015; n. 25557/2017; 10862/2018).

4.2 In aggiunta, il dedotto travisamento della prova, enucleabile dalla illustrazione della censura, presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicchè “a fortiori” se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. “doppia conforme”, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c. (Cass. n. 24395 del 03/11/2020; n. 3796 del 2020; n. 29222 del 2019).

In ogni caso, la censura avrebbe richiesto per il principio di specificità la trascrizione della relata di notificazione delle cartelle. E’ principio consolidato della giurisprudenza di questa corte quello secondo il quale ” in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. (Cass. n. 1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005).

4.4 Infine, l’accertamento in ordine alla ritualità della notifica delle cartelle oggetto sia della sentenza di primo grado che di quella impugnata determina l’assorbimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione nonchè quelle concernenti l’illegittimità delle cartelle prodromiche, le quali avrebbero dovuto essere proposte con l’impugnazione degli atti impositivi divenuti invece definitivi; con la conseguenza che una volta accertata la definitività delle cartelle, le relative eccezioni di decadenza e prescrizione o le eccezioni per vizi propri delle cartelle esattoriali non sono più proponibili con il successivo atto opposto.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione che liquida in Euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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