Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18437 del 30/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8468-2014 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore.por tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che:

G.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria della Lombardia n. 137/11/13 pubblicata il 26 settembre 2013 con la quale era stato rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 139/47/12 con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento n. ***** per Euro 682.485,64 a titolo di sanzioni, e notificatagli da Equitalia Nord s.p.a. a seguito di due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni d’imposta 2004 e 2005 e con i quali era stato contestato al contribuente di avere omesso di dichiarare investimenti e trasferimenti all’estero, e in particolare nel Principato del Liechtenstein, per Euro 4.452.469,89;

che il ricorrente, in particolare, con i due motivi di ricorso ha lamentato l’illegittimità della notifica della cartella impugnata e la nullità della sentenza di appello con riferimento alla mancata pronuncia sul motivo di impugnazione relativo alla nullità della notificazione dell’atto prodromico all’emissione della cartella di pagamento impugnata;

che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

che in data 15 febbraio 2021 il ricorrente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione della cartella oggetto della pretesa erariale ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, art. 1 convertito in L. n. 172 del 2017.

CONSIDERATO

che:

il ricorrente ha documentato di avere dichiarato in data 8 maggio 2018 di volersi avvalere della definizione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui al D.L. n. 148 del 2017, art. 1 convertito in L. n. 172 del 2017, ivi compreso quello relativa alla cartella di pagamento impugnata;

che il ricorrente ha provato a mezzo bollettino di conto corrente postale di avere provveduto al pagamento della somma di Euro 587,87 indicata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per la definizione del carico in questione;

che con memoria dell’8 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata ed ha aderito all’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

che pertanto è cessata la materia del contendere e deve conseguentemente dichiararsi l’estinzione del giudizio;

che le spese di giudizio vengono compensate stante la finalità della definizione agevolata della lite ed al fine di non imporre al contribuente ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della cartella di pagamento ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, art. 1 convertito in L. n. 172 del 2017; Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472