LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17558-2014 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PASSALACQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO CIAMARRA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 937/2013 della COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.DIST.
di LATINA, depositata il 20/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.
RITENUTO
CHE:
In data 14.5.2003, Aldo C. aderiva alla definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi della L. n. 289 del 2002, ex art. 12 (anni di imposta 1993-1994-1995-1996) con riferimento ad una cartella esattoriale, provvedendo ad effettuare il pagamento della prima rata, ossia della somma di Euro 6.315,52, pari all’80% dell’importo dovuto. In data 10.12.2009, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso di diniego della definizione dei carichi di ruolo per pagamento parziale, computando le somme versate quale acconto sul maggior importo iscritto a ruolo. Il contribuente impugnava l’atto impositivo, assumendo, inter alla, che la presentazione della domanda di condono ed il correlativo versamento della prima rata erano elementi sufficienti a convalidare il condono. Inoltre, non sussisteva una esplicita previsione di decadenza sicchè il mancato pagamento dell’ulteriore 20% non faceva perdere il diritto alla definizione, dovendosi ravvisare, altresì, i presupposti per l’applicazione del principio dell’errore scusabile, tenuto conto della situazione di incertezza generata dall’operato degli Uffici finanziari, dal disorientamento provocato dall’eccessiva produzione legislativa, e dalla conseguente difficoltà di calcolo dell’effettivo residuo dovuto. La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con sentenza n. 221/4/10, accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate appellava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 937/40/13, accoglieva l’appello in ragione dell’omesso versamento della somma totale ai fini della regolarità della definizione della lite. C.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la pronuncia impugnata sarebbe affetta da carenza di motivazione, illustrando una motivazione meramente apparente. Il giudice del merito avrebbe omesso di indicare nella sentenza impugnata gli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento, con la conseguenza che la motivazione della sentenza sarebbe integralmente priva di una disamina logica e giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
1.1. Le critiche sono infondate. Questa Corte ha, in più occasioni, chiarito che: “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da attingere la soglia del Minimo costituzionalè richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6"(Cass. n. 13248 del 2020).
Nella specie, non ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata atteso che il giudice di appello ha illustrato, seppure sinteticamente, le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, consentendo il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento decisorio.
2. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che con la laconica motivazione i giudici di appello non avrebbero in alcun modo specificato ed indicato gli elementi normativi, dottrinali e giurisprudenziali dai quali avrebbero tratto il proprio convincimento, con la conseguenza che le argomentazioni espresse non sarebbero in alcun modo idonee a rivelare la ratio decidendi, causando una lesione del diritto di difesa del contribuente. Secondo il ricorrente, la L. n. 289 del 2002, art. 12 non prevederebbe alcuna decadenza del trattamento premiale ove il contribuente abbia omesso o ritardato il pagamento della seconda rata. Si argormenta che secondo l’interpretazione strettamente letterale della citata L. n. 289 del 2002, art. 12, condivisa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la tempestiva presentazione della domanda ed il correlativo pagamento della prima rata sarebbero elementi idonei e sufficienti a rendere valida la definizione.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente censura la decisione impugnata laddove si afferma che: “il provvedimento di diniego reca l’indicazione e la firma del Direttore, Titolare dell’Ufficio, e che il difetto di motivazione è inesistente, tenuto conto che la motivazione trovarsi nei prospetti allegati al provvedimento impugnato”, atteso che nel caso di specie, l’atto sarebbe privo della precisa e dettagliata indicazione del responsabile del procedimento, inteso come il funzionario preposto al reparto che ha curato il procedimento amministrativo volto alla formazione del provvedimento impugnato, in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata ad indicare molto genericamente la figura del “Direttore dell’Ufficio o un suo delegato”, senza alcun nominativo.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nella fattispecie, il contribuente avrebbe aderito alla rottamazione dei ruoli sottoscrivendo una cartella di pagamento comprensiva di alcuni addebiti esclusi dalla sanatoria, oggettivamente non condonabili. Per tale ragione essendo stato pagato l’80% dell’importo apparentemente dovuto (ma superiore), si è tralasciato il versamento dell’ulteriore ingiustificato 20%, ritenendosi di avere integralmente estinto la propria obbligazione tributaria giusta l’eccedenza del versamento iniziale rispetto all’effettivo dovuto. Il ricorrente deduce, inoltre, che fu proprio l’agente esattoriale a suggerire che sarebbe potuto evitare di varsare ulteriori somme, in considerazione della circostanza che alcune delle somme indicate nella cartella non erano condonabili, e che per i conti definitivi avrebbe dovuto attendere i calcoli dello stesso Ufficio. Sarebbe, pertanto, innegabile che l’errata prospettazione esattoriale e le incertezze interpretative sulla normativa del condono hanno determinato una situazione di estrema incertezza che ha indotto in errore scusabile.
5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione logica.
5.1. Le critiche, oltre che inammissibili, sono infondate.
L’inammissibilità rileva sotto diversi profili.
E’ inammissibile il secondo mezzo, proposto irritualmente come vizio di motivazione della decisione impugnata, pur prospettandosi una violazione di legge, atteso che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, in quanto “il vizio di motivazione in diritto” rimane di per sè irrilevante, essendo riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, quanto all’erronea motivazione, al potere correttivo della Suprema Corte quando il dispositivo sia conforme al diritto.
Sono, altresì, inammissibili anche le restanti censure per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato in ricorso il contenuto della cartella di pagamento (che si assume indicare carichi non condonabili), nè il diniego di condono (di cui lamenta il difetto di sottoscrizione), ciò al fine di consentire alla Corte di apprezzare le decisività delle doglianze prospettate, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Inoltre, il contribuente ha omesso di specificare anche in quale sede processuale i documenti, richiamati nello sviluppo illustrativo dei motivi, siano stati prodotti, “poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante contenutistico” (Cass. n. 28184 del 2020; Cass. n. 5478 del 2018).
5.2.Ciò premesso, i predicati vizi non hanno pregio, per i principi di seguito enunciati.
a) La sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (c.d. rottamazione dei ruoli) consentiva ai contribuenti di estinguere i carichi inclusi in ruoli emessi dall’Amministrazione finanziaria ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 2001.
Per quanto riguarda le modalità di definizione, va rilevato che i contribuenti erano tenuti al pagamento al concessionario competente di almeno l’80% dell’importo dovuto e alla sottoscrizione nonchè all’invio, ovvero alla consegna allo stesso dell’apposito atto di definizione entro un determinato termine (prorogato al 16 aprile 2004 dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23 decies, comma 1).
Il residuo importo andava versato alle scadenze stabilite, che sono state più volte differite con diversi provvedimenti.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 12 agosto 2005, n. 125/E ha ribadito quanto già indicato nella circolare 28 maggio 2003, n. 28/E, ossia che la sanatoria dei ruoli poteva considerarsi perfezionata solamente con il versamento integrale delle somme dovute entro la scadenza prevista dalla normativa di riferimento. In altri termini, secondo l’Amministrazione, il versamento parziale degli importi dovuti alle date da cui sopra comportava, per il contribuente, la decadenza dai benefici della definizione agevolata.
Questa Corte ha condiviso l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle Entrate, affermando, in più occasioni, che: “L’efficacia della sanatoria L. n. 289 del 2002, ex art. 12 è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (Cass. n. 23972 del 2014).
Quanto all’asserito errore scusabile dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, quale presidio del principio di collaborazione e buona fede al quale sono improntati rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria (e che, peraltro, rileva ai soli fini della non irrogazione delle sanzioni) presuppone, secondo il costante insegnamento di questa Corte, una incoerenza normativa oggettiva, vale a dire una condizione di dubbio non evitabile sul contenuto, sull’oggetto e sui destinari della norma tributaria, ovverossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. n. 2192 del 2012; Cass. n. 4683 del 2012; Cass. n. 13457 del 2012; Cass. n. 3245 del 2013).
Tanto premesso, si osserva che nell’interpretazione della disciplina della definizione dei carichi di ruolo pregressi recata dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 non può sussistere alcun dubbio sul fatto che quanto dovuto a titolo di condono debba essere versato dal contribuente in due soluzioni, di cui la seconda pari al 20% del totale entro un termine che, originariamente fissato al 16 aprile 2004, è stato più volte prorogato da numerose disposizioni susseguite nel tempo, fino alla data ultima, fissata dal decreto ministeriale 8 aprile 2004 del 18 aprile 2005.
Secondo questa Corte: “Nessuna incertezza…è mai sussistita, nè può sussistere, sul fatto che la seconda rata di condono dovesse essere versata” (Cass. n. 11880 del 2014).
Tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono demenziale e non premiale (come invece deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario) con la conseguenza che, nell’ipotesi dell’art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.
Si è già precisato che l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento dell’intero dovuto, mentre l’omesso o, anche soltanto, il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente. Mentre, con riferimento alla asserita buona fede del contribuente, il quale avrebbe fatto affidamento a quanto riferito informalmente dall’agente della riscossione circa l’obbligo di versamento della seconda rata, va ribadito che: “la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 costituisce una forma di condono clemenziale (…..), sicchè, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente che non è idonea ad impedire la decadenza” (Cass. n. 21416 del 2016; Cass. n. 19787 del 2018), nè può essere apprezzata in questa sede, stante il rilevato difetto di autosufficienza delle dedotte censure (da cui si è già detto consegue l’inammissibilità), quanto il contribuente ha riferito nell’illustrazione del terzo mezzo, ossia che si era tralasciato il versamento dell’ulteriore ingiustificato 20%, ritenendosi di avere integralmente estinto la propria obbligazione tributaria giusta l’eccedenza del versamento iniziale rispetto all’effettivo dovuto (in ragione della incondonabilità di alcune partite di ruolo v. pag. 2 ricorso).
Infine, è infondato anche il terzo motivo di ricorso, tenuto conto dell’indirizzo espresso da questa Corte, in tema di difetto di sottoscrizione degli atti impositivi, secondo cui: “In tema di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell’ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere, mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l’avviso di mora e l’attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato” (Cass. n. 27871 del 2018).
6. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese di lite in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021