LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 16129/2(118 proposto da:
GARDENIA IMMOBILIARE III S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio sito in via Paolo Mercuri n. 8 dell’Avvocato ANTONINO ROMEO da cui
è rappresentata e difesa;
– ricorrente –
contro
COMUNE di SCOPPITO (AQ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio sito in Roma, via Po n. 24 dell’Avvocato CLAUDIO MIGLIO da cui è rappresentato e difeso insieme all’Avvocato FRANCO GALLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza 11.1181/2(117 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO pronunciata il 09.11.2017 e depositata il 22.12.204;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21.04.2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
1.- Con avviso di accertamento notificato in data 08.01.2016, il Comune di Scoppito (AQ) ha chiesto alla società contribuente Gardenia Immobiliare III s.r.l., il pagamento della imposta I MU di Euro 19.300,69 oltre sanzioni, ed interessi di legge per l’anno di imposta 2010 in relazione a tre unità immobiliari. Avverso il predetto avviso di accertamento, la società contribuente ha proposto ricorso eccependo a) l’illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione; b) la decadenza dell’azione di accertamento e la prescrizione della pretesa comunale; c) la applicabilità della normativa agevolativa relativa agli eventi sismici della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, per cui le imposte dovute dovevano essere ridotte al 40% e rimborsate in 120 rate senza applicazioni di sanzioni ed interessi, poichè la società ha sede operativa nel Comune di Scoppito.
Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società contribuente ha proposto appello che la CTR. dell’Abruzzo ha rigettato rilevando che le norme invocate dalla società contribuente si applicano ai tributi sospesi a seguito del sisma che i contribuenti avrebbero dovuto restituire a far data dal 01.01.2012; che la sospensione operava sino al 30.06.201(1 e che la società contribuente non ha ottemperato agli obblighi di legge consistenti nel restituire al Comune le imposte non versate nel primo semestre, e-quelle dovute per il restante periodo dell’anno; inoltre rileva che non è stata provata la circostanza della sede operativa nel Comune di Scoppito, specificamente contestata dal Comune, dal momento che, negli archivi comunali, non risultano rilasciate o presentante richieste di autorizzazioni di inizio attività, o di allaccio di energia elettrica, di allaccio alla rete del metano, di allaccio al servizio idrico integrato, di utenze per smaltimento di rifiuti solidi urbani.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi. Ha resistito con controricorso il Comune. La società ha depositato memoria. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 21 aprile 2021.
RITENUTO
CHE:
3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte denunzia violazione e mancata applicazione degli artt. 112 e art. 115 c.p.c.; violazione e falsa applicazione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 ralione temporis vigente e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La società contribuente lamenta l’errore del giudice d’appello per avere ritenuto che la società non ha sede operativa nel Comune identificato con decreto del Commissario delegato come uno tra quelli interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo; deduce che l’imposta non versata è relativa ad immobili che si trovano in uno dei comuni di cuì al citato decreto del 2009; sostiene che i dati relativi all’allaccio di energia elettrica e altro non erano presenti perchè gli immobili erano stati affittati, come da visura storica dell’Agenzia delle entrate e contratto di locazione regolarmente registrato, atti in possesso del Comune e che produce nel presente giudizio di cassazione insieme ad altri documenti.
Il motivo è inammissibile.
Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere la revisione del giudizio di fatto operato dal giudice del merito, in questo caso peraltro conforme in primo e secondo grado, nè si possono produrre documenti.
Il ricorrente non prospetta un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, ma invoca piuttosto una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite nei due giudizi di merito, inammissibile poichè la Corte non dispone del potere di riesaminare il merito (Cass. 17446/2017.
Anche sotto il profilo della violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il motivo è inammissibile, trattandosi come sopra si è detto di una “doppia conforme” e non avendo la ricorrente assolto all’onere di dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. 8515/2020); nè la società ha assolto all’onere di dimostrare che il fatto (asseritamente) decisivo sia stato oggetto di discussione tra le parti.
4.- Con il secondo motivo del ricorso, la parte denunzia violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
La parte lamenta l’errore del giudice d’appello nel ritenere sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento. Deduce che la motivazione dell’avviso di accertamento deve permettere al cittadino di capire l’iter logico giuridico posto a base della pretesa e che ogni atto tributario deve permettere al contribuente di capire chiaramente la natura e l’ammontate della pretesa.
Il motivo è inammissibile.
Costituisce principio consolidato della Corte, cui il Collegio intende dare continuità che “Il ricorrente, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di atto o documento da parte del giudice di merito, ho il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendo o riassumendo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., 19048/2016; Cass. 29093/2918) Più specificamente, con riferimento al giudizio tributario e all’avviso di accertamento, si è affermato che ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso(Cass. 28570/2019; Cass. 16147/2017).
Nella specie, il ricorrente non ha trascritto l’avviso di accertamento di cui lamenta l’insufficiente motivazione, nonchè l’erronea valutazione in merito da parte del giudice di secondo grado, così impedendo alla Corte il vaglio sulla fondatezza in concreto del motivo.
5.- Con il terzo motivo di ricorso, la parte si duole della violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del 115 c.p.c.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Deduce che erroneamente il Giudice di appello ha ritenuto tempestivamente notificato l’avviso di accertamento, in quanto avvenuto in data 30.12.2015.
Secondo la società contribuente i giudici regionali non hanno considerato che le fotocopie prodotte dal Comune non sono in grado di attestare l’avvenuta notifica perchè il loro valore è nullo.
Il motivo è infondato.
La parte non deduce di aver contestato la conformità di queste fotocopie all’originale nel giudizio di merito, nè risulta dalla sentenza impugnata che vi sia mai stata tale contestazione, sicchè la censura deve ritenersi nuova. Peraltro la parte non muove una vera e propria contestazione di conformità ma deduce solo che la fotocopia avrebbe “valore nullo” senza altre specificazioni.
Costituisce principio affermato da questa Corte che “la contestazione della conformità dell’originale di un documento prodotto oin copia non può avvenire con clausola di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento sia degli aspetti per i quali si assume differisca dell’originale” (Cass. 27633 / 2018).
Il contribuente non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 23426 /2020).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 ed Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021