LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18640/2018 proposto da:
ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona della Sindaca pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina;
rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Rossi ed Antonio Ciavarella.
– ricorrente –
contro
ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA, LIQUIDAZIONE UNIFICATA E.N.C.C. E SOCIETA’ CONTROLLANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7706/2017 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, pronunciata il 09.10.2017 e depositata il 191.12.2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21.04.2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
1. L’Ente Nazionale per la cellulosa ha impugnato il silenzio rifiuto dell’amministrazione comunale sull’istanza da esso presentata per il rimborso dell’importo di Euro 132.785,00, deducendo di aver indebitamente versato nell’anno 2008 una maggiore imposta a titolo di ICI.
Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Roma Capitale ha proposto appello deducendo che vi è stata, invece, una compensazione sulle imposte dovute nell’anno 2009. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che Roma Capitale abbia fondato il proprio appello su eccezioni nuove, nella specie quella relativa alla compensazione con l’importo dovuto per l’anno 2009.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roma Capitale affidandosi a due motivi. Non si è costituita la società intimata. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 21 aprile 2021.
RITENUTO
CHE:
3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta violazione.e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente l’eccezione di compensazione avrebbe natura impropria in quanto consistente in mera contestazione delle censure mosse dalla parte.
Con il secondo motivo del ricorso, la parte denunzia violazione e falsa applicazion’e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 1; della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 167; e dell’art. 18, comma 6, Regolamento ICI del Comune di Roma, approvato con il Consiglio Comunale Delib. 21 dicembre 1998, n. 335, rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Roma Capitale asserisce che nell’anno successivo, quindi nel 2009, il contribuente ha portato a credito l’importo dovuto poichè ha effettuato solo il versamento dell’acconto e non anche del saldo, così realizzando, sebbene irritualmente, la compensazione.
3.1 – I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Il giudice di secondo grado rileva che Roma Capitale ha basato il proprio atto di appello esclusivamente su eccezioni nuove in particolare deducendo la circostanza che per l’anno 2009 la parte contribuente ha operato una irrituale compensazione dell’imposta così ampliando il tema di indagine del giudizio di appello rispetto quello di prime cure.
Nel ricorso per cassazione Roma Capitale, senza dare conto delle difese interposte in primo grado, afferma, a fronte di una sentenza della CTI) che accerta il duplice pagamento per l’imposta ICI 2008, che nell’anno successivo l’importo era stato utilizzato a credito, o meglio che la contribuente ha versato soltanto l’acconto dell’ICI 2009, così operando una irrituale compensazione con il doppio versamento dell’anno precedente, pur senza compilare l’apposito modulo predisposto dall’ufficio rimborsi e senza rispettare i termini previsti dal regolamento comunale.
Si tratta quindi della deduzione di un fatto storico che amplia effettivamente il thema decidendum poichè non solo si introduce un fatto materiale (l’omesso versamento del saldo ICI per l’anno 2009) che non risulta essere stato dedotto in primo grado, ma se ne enuncia anche una qualificazione giuridica che, già nella prospettazione di Roma Capitale, appare assai dubbia, e che comunque non risulta essere stata discussa in primo grado.
Parte ricorrente definisce infatti l’omesso versamento del saldo R.,1 2009 una compensazione irrituale, consapevole che ai termini del suo stesso Regolamento ICI le procedure per portare in compensazione un credito richiedono un quid pluris rispetto al semplice omesso versamento. La ricorrente non afferma che la parte abbia manifestato la volontà di compensare il suo controcredito, nè di avere dedotto nel giudizio di primo grado che l’ente abbia deliberato di ritenere. operativa la compensazione, nonostante la irrituale manifestazione e cioè per facta concludentia anzichè con una tempestiva dichiarazione sul modulo predisposto dall’amministrazione e nei termini previsti dal regolamento.
Deve quindi rilevarsi che il mutamento dei fatti costituivi della pretesa introduce una eccezione in senso tecnico; la giurisprudenza più recente rileva che in tema di compensazione, i principi generali enunciati dall’art. 1242 c.c., comma 1, circa l’efficacia estintiva dei due debiti da essa derivante e la sua non rilevabilità d’ufficio dal giudice, sono applicabili anche al giudizio tributario, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere sollevata neppure dall’amministrazione finanziaria in grado di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto (Cass.n. 24220/2020).
Nella fattispecie l’appello enuncia, quale ragione del rifiuto di rimborso, una presunta compensazione, che non risulta opposta in primo grado e che per potersi qualificare tale avrebbe dovuto rispettare procedure regolamentari fissate dallo stesso ente impositore; trattandosi di eccezione in senso stretto nella disponibilità della parte e cioè la deduzione del fatto estintivo, non può essere dedotta per la prima volta in appello, in questo caso peraltro introducendo nuovi elementi di indagine e richiedendosi uno specifico accertamento sull’efficacia estintiva dei due debiti nonostante la irritualità della procedura, domanda che Roma Capitale avrebbe dovuto formulare sin dal primo grado del giudizio.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021