Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18441 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 23039/2018 proposto da:

COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Agostino Caridà del Foro d Vibo Valentia elettivamente domiciliato nel suo studio in Vibo Valentina via Nilde lotti compi. Pugliese pal. A/8; domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

VALDUTO s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Largo Messico 7, presso lo studio dell’avv. Federico Tedeschini che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n., 7/2018 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA depositata il 15.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21.04.21121 dal Consigliere Dott.ssa RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

1.- La società ha opposto l’avviso di accertamento relativo APICI dell’anno 2010, deducendo che non gli è stata comunicata la delibera di giunta dell’anno 2011 che determinava il valore venale delle aree in questione ed in ogni caso la sua irretroattività per l’anno 2010; ha inoltre contestato l’incongruità dei valori.

Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello, che la C’1R della Calabria ha parzialmente accolto. Il giudice d’appello ha respinto i motivi di ricorso sulla legittimità della procedura e rilevato che la delibera di giunta può determinare i valori anche per gli anni precedenti alla sua emissione; ha inoltre richiamato i principi in base ai quali non devono essere comunicati atti pubblici conoscibili dal contribuente. Nel merito della valutazione dei beni, ha accolto il ricorso, rilevando che si tratta di aree sottratte al libero mercato e alla libera contrattazione tra le parti, in quanto attribuite all’impresa in base a una convenzione con il Consorzio di sviluppo industriale; pertanto il loro prezzo è predeterminato e invariabile, stabilito dallo stesso Consorzio secondo le modalità previste dal testo unico espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune, affidandosi a tre motivi. I la resistito con controricorso la società. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 21 aprile 2021.

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e erronea applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2 per manifesta irriducibile contraddittorietà della motivazione che sarebbe meramente apparente. Il Comune deduce che la CTR ha esposto argomenti in contrasto tra di loro e che ciò non consente di comprendere le ragioni della decisione, sia con riferimento al criterio astratto adottato per la individuazione del valore del terreno Oggetto di imposizione, sia con riferimento alla sua concreta quantificazione. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe soltanto apparente, perchè esclude che il terreno oggetto di imposizione possa avere il valore attribuito con l’avviso impugnato per il solo fatto che le aree ricadenti nel comprensorio del Consorzio sono sottratte al libero mercato e alla libera contrattazione tra le parti. Secondo il ricorrente, ciò non sarebbe sufficiente a spiegare perchè il valore determinato dal Comune è stato ritenuto incongruo.

Il motivo è infondato.

La CTR ha chiaramente esposto quali sono le ragioni della decisione con riferimento alla particolare natura delle acre, specificando che non possono avere il valore loro attribuito dal Comune, perchè sono sottratte al libero mercato e alla libera contrattazione tra le parti in quanto si tratta di aree ricadenti nel comprensorio del Consorzio industriale, circostanza che ne condiziona fortemente il valore.

Il giudice d’appello ha quindi fatto riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 che dispone doversi prendere in considerazione i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, e quindi all’art. 8 del Regolamento del Consorzio che fissa il prezzo per la cessione delle aree del comprensorio in conformità al D.P.R. n. 327 del 2001. La motivazione non è pertanto apparente, nè illogica, ed esplicita nei dettagli il percorso logico seguito dal giudicante.

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 per erronea individuazione del valore venale del terreno in quanto ai sensi del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 il prezzo di acquisto non può essere considerato da solo ai fini di determinarne il valore ai fini R-21. Deduce che è pacifico tra le parti che il terreno oggetto di imposizione è ubicato nell’area del Consorzio industriale. Tuttavia ai fini della determinazione del valore imponibile, il giudice deve tenere conto di tutti parametri indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 e di contro non può considerarne altri non previsti dal legislatore.

Il motivo è infondato.

Devono qui richiamarsi i principi già enunciati da questa Corte in materia, secondo i quali la delibera comunale di valutazione omogenea delle diverse aree del territorio comunale ha un valore probatorio presuntivo, che impone alla parte contribuente di allegare e dimostrare il minor valore dei terreni posseduti prova contraria gravando sul contribuente l’onere di fornire elementi di prova oggettivi sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (Cass. n. 16620/2017). Inoltre, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qual ora congruamente motivata (Cass., n. 13567/2017Cass. n. 24309/2019) A questi criteri si è uniformata la CTR che dando atto di tutte le peculiarità della fattispecie, ha considerato la specialità del valore venale rilevando che queste sono aree che hanno una speciale destinazione e ha considerato quindi il prezzo delle aree aventi analoghe caratteristiche; non ha usato criteri diversi da quelli dati dall’art. 5, ma li ha adattati alla situazione particolare ancorando il valore ad un elemento Oggettivo e non arbitrario. Ogni altra considerazione riguarda il merito estimatorio e non è proponibile in questa sede.

5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lg., n. 546 del 1992, artt. 12,7 e 36, nonchè dell’art. 112 c.p.c. Deduce la nullità del procedimento per violazione del principio che attribuisce al giudice tributario una cognizione di impugnazione – merito; la sentenza avrebbe dovuto pronunciarsi in merito alla esatta determinazione dell’imposta dovuta.

Il motivo è infondato.

Nel caso di specie il thema decideundum è stato delimitato dalla contestazione riguardante il valore attribuito dal Comune all’area in questione. La CTR è intervenuta sul punto controverso attribuendo un altro valore all’immobile; apportato questo correttivo l’imposta diventa determinabile. Il giudice d’appello pertanto non si è sottratto alla cognizione di merito, annullando l’avviso di accertamento “nei sensi di cui in motivazione”, e così ponendo il comune in condizione di ricalcolare esattamente l’imposta dovuta sul valore di 21,85 Euro per metro quadro.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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