LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G. 35689/2018 proposto da:
S.I., elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo, 23, presso lo studio dell’Avvocato TAVERNITI BRUNO da cui è
rappresentata e difesa;
– ricorrente –
contro
COMUNE di MARINO, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Marino (RM), largo Palazzo Colonna, 1;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 5724/21-118 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO pronunciata il 18.06.2018, depositata il 06.09.2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21.04.2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
1.- S.I. ha impugnato l’avviso di accertamento ICI n. ***** anno 2007 del 06.08.2012, intestato a Caprini persona deceduta il 23.12.2008, ma a lei notificato, in quanto coerede del Caprini. Con il citato avviso di accertamento) il Comune di Marino contestava il parziale versamento d’imposta relativamente all’area fabbricabile dalla superficie complessiva di mq 10752, determinando la misura della maggiore imposta per l’anno 2007 dovuta in Euro 38.166,00 più interessi, per l’intero valore del bene di C.E., importo richiesto interamente alla S. quale coerede.
Nella contumacia del Comune di Marino, la CTP di Roma, con sentenza n. 9715/46/15 del 07.05.2015, ha accolto parzialmente il ricorso statuendo, ai sensi degli artt. 752 e 1295 c.c. che la ricorrente deve rispondere delle imposte dovute dal de cuius solo in proporzione della sua quota ereditaria, pari ad 1/3. Avverso la citata sentenza la contribuente ha proposto appello lamentando che il primo giudice ha mancato di accogliere le sue difese in merito: a) alla duplicazione delle aree fabbricabili oggetto di tassazione; b) al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato; c) all’errato ammontare delle stime comunali. La CTR, ritenendo assorbita ogni altra considerazione, ha accolto parzialmente l’appello, annullandolo tiella parte in cui vi era inserito per due volte lo stesso immobile (l’area fabbricabile indicata al n. 5 identica a quella indicata al n. 1).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a tre motivi. Non si è costituito l’intimato Comune. La ricorrente ha depositato memoria. La causa e stata trattata alla udienza camerale del 21 aprile 2021.
RITENUTO
CHE:
3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; della L. n. 241 del 1990, art. 3; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello proposto sul punto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce che il Comune ha affermato di avere determinato i ò valori in base alla valutazione dell’Agenzia del territorio per le aree edificabili ricadenti nella stessa zona, ma che di tali valutazioni non vi è traccia nell’avviso di accertamento e non è certa la riferibilità all’anno di imposta. Deduce altresì che questo è uno specifico motivo d’appello non esaminato dalla CTR e che nella banca dati dell’OMI, unica accessibile al contribuente, è assente il riferimento alle valorizzazioni delle aree edificabili nella sotto zona interessata dall’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo del ricorso, la parte denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto i profili dell’omessa pronuncia, avendo la CTR omesso di esaminare gli specifici motivi di appello sul valore dei terreni, e dunque anche violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, e di ogni altra norma e principio in tema di determinazione del valore imponibile per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.
Con il terzo motivo di ricorso la parte contesta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, e di ogni altra norma e principio in tema di determinazione del valore imponibile per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente deduce di avere esposto dettagliate critiche alle modalità con cui il Comune aveva determinato il valore venale dei terreni.
I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi fondati.
11 principio cui si informa la giustizia civile, individuato dall’art. 112 c.p.c., impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, in corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o un’eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere -omessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 7653/2012; Cass. 28308/2017).
La contribuente, come si evince dal ricorso e dagli attì allegati, aveva sottoposto al giudice d’appello motivi concernenti l’incongruità del valore accertato dall’ufficio in rapporto ai limiti (urbanistici, archeologici, elettrodotto ed altre servitù) gravanti sul terreno e dimostrati con il deposito di perizia tecnica e la conseguente violazione dei parametri di stima di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5; lamenta l’ultrapetizione nella parte in cui il giudicante dopo aver correttamente rilevato la duplicazione di imposizione sulla medesima area, aveva poi convalidato non già il valore dell’area come a suo tempo dichiarata e pagata dal de cuius suo dante causa, bensì quello (di 45 volte superiore) accertato dall’ufficio.
Sussiste quindi la denunciata mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato) poichè la CTR non ha esaminato gli specifici motivi di appello inerenti al valore del terreno e al vizio di motivazione nella loro effettiva esenzione, limitandosi ad affermare “l’assorbimento di tutti gli altri motivi” selva aver esaminato le questioni effettivamente sottoposte al suo giudizio e nei limiti di esse.
Ne consegue, in accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo la cassazione della sentenza impugnata il rinvio alla CIR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame e anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021