Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18443 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13584-2014 proposto da:

COMUNE ARICCIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO GIORGI;

– ricorrente –

contro

FERT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VI DI VILLA SEVERINI N. 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMUNE ARICCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 337/2013 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO che:

1. il Comune di Ariccia e la Fert spa ricorrevano, rispettivamente in via principale ed in via incidentale condizionata, per la cassazione della sentenza in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dalla società avverso la decisione di primo grado reiettiva del ricorso originario contro l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2007;

2. con atto in data 4 giugno 2019, la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. n. 136 del 2018, documentando di avere provveduto al pagamento della prima rata della somma dovuta;

3. con memoria in data 22 dicembre 2020, la contribuente chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio non avendo il Comune adottato alcun atto di diniego ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12;

4. considerato che la definizione della lite si è perfezionata così come previsto dal citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

PQM

la Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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