LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13001/2016 R.G. proposto da:
Cerrone Legnami srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Nunziante Cesaro, domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Comune di Salerno, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmine Gruosso, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio Placidi;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, Sez. Salerno,` n. 9611/04/15, depositata il 4 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal relatore Dott. Cavallari Dario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cerrone Legnami srl ha impugnato, davanti alla CTP di Salerno, degli avvisi di accertamento relativi all’ICI per le annualità dal 1997 al 2002.
Le parti hanno concluso una conciliazione giudiziale e l’adita CTP ha dichiarato estinto il giudizio con sentenza non impugnata dalle parti e, quindi, passata in giudicato.
In realtà, detta conciliazione non si era perfezionata poichè la Cerrone Legnami srl aveva versato la prima rata in ritardo e non aveva fornito la prevista garanzia.
Pertanto, il Comune di Salerno ha agito per il recupero delle somme ancora dovute sulla base della menzionata conciliazione, emettendo ingiunzione di pagamento.
La Cerrone Legnami srl ha impugnato tale ingiunzione davanti alla CTP di Salerno che, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 471/12/12, ha respinto il ricorso.
La Cerrone Legnami srl ha proposto appello che la CTR Napoli, Sez. Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9611/04/15, ha respinto.
La Cerrone Legnami srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Comune di Salerno ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 46 e 48 poichè la CTR avrebbe errato nell’affermare che il Comune di Salerno poteva emettere ingiunzione di pagamento avente ad oggetto gli importi di cui al verbale di conciliazione in precedenza concluso fra le parti. Infatti, la medesima società ricorrente non aveva adempiuto alla citata conciliazione, con l’effetto che questa non si era perfezionata e che, quindi, in conseguenza della (illegittima) pronuncia di estinzione del giudizio, nel quale la detta conciliazione era stata raggiunta, emessa dalla CTP di Salerno, non esisteva più alcun titolo sul quale fondare l’emissione dell’ingiunzione contestata.
La doglianza è infondata.
Infatti, in tema di processo tributario, la pronuncia di estinzione del giudizio adottata alla stregua della sola conclusione della conciliazione, senza che questa si sia perfezionata con il versamento dell’intera somma che ne è oggetto o con la prestazione della prescritta garanzia, è affetta da nullità processuale, ma la sua mancata impugnazione, comportando la formazione del giudicato sulla pretesa tributaria, ancorchè impedisca l’iscrizione a ruolo delle somme afferenti all’originario credito contestato, consente, comunque, all’Amministrazione di agire per la riscossione degli importi indicati nel processo verbale di conciliazione (in termini simili, Cass., Sez. 5, n. 14951 del 31 maggio 2019, che esclude, di conseguenza, che l’accordo concluso dalle parti abbia un effetto novativo proprio perchè, in concreto, mai onorato).
Questa conclusione non è neppure smentita dal distinto, ma non contrastante, filone giurisprudenziale, formatosi con riguardo alle ipotesi di corretta dichiarazione di estinzione del processo tributario, per il quale il verbale di conciliazione giudiziale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48, pure nel testo modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 419, benchè redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura di atto negoziale, in quanto scaturente dall’incontro di volontà delle stesse, e carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive, sì da comportare l’estinzione dell’originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sua sostituzione con quella certa e concordata, costituente titolo per la riscossione delle somme dovute (Cass., Sez. 5, n. 10981 del 9 giugno 2020).
In definitiva, l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di agire per la riscossione di quanto stabilito nel verbale di conciliazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48, pure nel testo modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 419, sia ove il processo tributario sia stato illegittimamente dichiarato estinto dal giudice in mancanza del perfezionamento dell’accordo, qualora la sua pronuncia sia passata in giudicato, sia, comunque, nell’ipotesi che detta pronuncia sia stata emessa nel rispetto dei presupposti di legge.
In particolare, nella presente controversia, è il giudicato venutosi a formare sulla dichiarazione di estinzione della CTP di Salerno a giustificare la richiesta di pagamento della P.A. Ciò è coerente con la circostanza che, se la medesima P.A. avesse impugnato detta dichiarazione, essa avrebbe potuto nuovamente azionare l’originaria pretesa tributaria (sul potere di impugnazione dell’Amministrazione si veda Cass., Sez. 6-5, n. 14547 del 13 luglio 2015, per la quale gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48 non determinano di per sè la cessazione della materia del contendere, che si ha solo con il versamento della somma concordata).
2) L’accoglimento del primo motivo rende non necessario l’esame del secondo e del terzo, concernenti la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 3 bis, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 55 (peraltro, si osserva che il terzo motivo si presenta inammissibile per difetto di specificità, poichè la società ricorrente non ha riportato il contenuto degli atti dalla medesima genericamente richiamati e non ha chiarito quale interesse avrebbe avuto ad una pronuncia sul punto, stante il rigetto della relativa contestazione del Comune di Salerno).
3) Il ricorso è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Salerno, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 26 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021