Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18446 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19230/2018 R.G. proposto da P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Cerutti, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio 14, presso lo studio dell’Avv. Andrea Graziani;

– ricorrente –

contro

Comune di Arona;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 51/06/18, depositata il 10 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal relatore Dott. Cavallari Dario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. ha impugnato davanti alla CTP di Novara due avvisi di accertamento relativi all’ICI 2009 e 2010.

La CTP di Novara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 16/02/2016, ha accolto il ricorso.

Il Comune di Arona ha proposto appello che la CTR del Piemonte, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 51/06/18, ha accolto.

P.G. ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di Arona non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con i tre motivi di ricorso, che possono essere trattati insieme stante la stretta connessione, P.G. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. e), in combinato disposto con l’art. 4 del regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con delibera del Consiglio comunale di Arona il 27 marzo 1999 e successive modificazioni, nonchè degli artt. 53 e 97 Cost., della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4 e della L. n. 241 del 1990, art. 18, poichè la CTR avrebbe errato nel ritenere che egli non potesse godere del beneficio del pagamento dell’ICI in misura ridotta con riferimento all’immobile di sua proprietà nel Comune di Arona concesso in uso gratuito ai suoi genitori solo perchè non aveva comunicato la relativa richiesta di variazione e nel non considerare la sua buona fede.

La doglianza è infondata.

Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. e) citato dispone, nella versione ratione temporis applicabile, che:

“1. Con regolamento adottato a norma dell’art. 52, i comuni possono:

(…);

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

(…)”;

Se ne ricava che il regolamento in esame deve rispettare il medesimo D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, il quale prevede, al comma 1, che “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

Pertanto, ai sensi dell’art. 52 in questione, il Comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, non incontra limiti ulteriori rispetto a quanto ivi previsto, con l’effetto che ben può imporre degli oneri di comunicazione al contribuente, benchè non menzionati espressamente dalla legge, purchè non eccessivi e funzionali alla sua attività di accertamento.

Inoltre, si rileva che, in tema d’imposta comunale sugli immobili, il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, conv. nella L. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l’obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell’imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d’imposta, non conoscibili per via officiosa dal comune, sicchè, in tali casi, l’ente impositore è esonerato dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cass., Sez. 6-5, n. 17562 del 2 settembre 2016).

Deve, quindi, essere affermata la sussistenza di un principio in base al quale è onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che incidono sull’ammontare dell’imposta.

A siffatto principio è possibile derogare, in applicazione del principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, esclusivamente quando venga in questione l’inosservanza di un adempimento che costituisca un presupposto meramente formale per il godimento di un’agevolazione ed il contribuente abbia i requisiti per usufruire della stessa, qualora i fatti in esame siano già noti con certezza all’amministrazione comunale per effetto di documentazione già in possesso della stessa (Cass., Sez. 5, n. 19316 del 18 luglio 2019; Cass., Sez. 5, n. 12304 del 17 maggio 2017).

In caso contrario, invece, dovrà essere il contribuente ad attivarsi per rendere edotta la P.A. di ogni elemento rilevante (Cfr. Cass., Sez. 5, n. 28251 dell’11 dicembre 2020, non massimata).

Ne consegue che, poichè il menzionato principio di leale collaborazione tra ente impositore e contribuente vale anche per quest’ultimo, è legittima, in linea di principio, la previsione di un regolamento comunale che subordini la possibilità di pagare in misura ridotta l’ICI su un immobile, perchè concesso dal proprietario in uso gratuito ai suoi genitori, alla previa comunicazione di una richiesta di variazione concernente siffatta circostanza.

Nella specie, si evidenzia che il ricorrente non ha chiarito quali circostanze rilevanti non siano state considerate dalla CTR (i semplici certificati di residenza od il fatto che il medesimo ricorrente non avesse altre case in Arona hanno una valenza non univoca) e, comunque, non ha impugnato la sentenza in esame per omesso esame di fatti decisivi, nè ha indicato dove sarebbe stata reperibile, nei fascicoli dei gradi precedenti, la documentazione idonea a dimostrarli.

In particolare, non risulta in alcun modo che il Comune di Arona abbia non contestato in sede di merito i fatti dedotti da P.G..

2) Nessun rilievo può assumere, al riguardo, la sentenza passata in giudicato pronunciata dalla CTR del Piemonte l’11 dicembre 2017 e depositata dal ricorrente, il quale afferma che il relativo accertamento si sovrapporrebbe a quello oggetto di causa, pur concernendo annualità diverse dello stesso tributo.

Si osserva, innanzitutto, – qualora tale deposito dovesse essere inteso come implicita deduzione dell’esistenza di un giudicato favorevole al contribuente – che, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c. il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato.

La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione (Cass., SU, n. 13916 del 16 giugno 2006).

Nella specie, la sentenza allegata dal ricorrente è passata in giudicato l’11 giugno 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notificazione il 28 giugno 2018.

Ne consegue che la formazione di tale giudicato avrebbe dovuto essere dedotta nel menzionato ricorso e che il documento in esame avrebbe dovuto essere depositato con lo stesso e non successivamente.

Al contrario, il contribuente non ha menzionato in alcun modo nella sua impugnazione l’esistenza di siffatto giudicato.

Peraltro, si osserva, in secondo luogo, che, nella specie, non può affermarsi l’esistenza di un giudicato fra le parti rilevante nella presente controversia.

Infatti, nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell’atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. 5, n. 5766 del 3 marzo 2021).

Nel caso in esame, l’esistenza della concessione in uso gratuito dell’immobile ai genitori del contribuente con riferimento alle annualità 2007 e 2008 non comporta che questo uso sia immodificabile e che, quindi, il relativo accertamento possa estendersi al 2009 ed al 2010.

3) Considerazioni in parte analoghe valgono per l’ulteriore documentazione depositata con memoria datata 15 febbraio 2021 e contenente una nuova sentenza della CTR Piemonte, favorevole al contribuente e concernente, questa volta, VICI 2011 da pagare per l’immobile in esame.

Il deposito è da considerare certo ammissibile, venendo in rilievo un giudicato formatosi dopo la presentazione del ricorso (la decisione della CTR è stata pubblicata il 13 luglio 2018).

Peraltro, come evidenziato sopra, l’esistenza della concessione in uso gratuito dell’immobile ai genitori del contribuente con riferimento all’annualità 2011 non comporta che questo uso sia immodificabile e che, quindi, il relativo accertamento possa estendersi al 2009 ed al 2010.

Al riguardo, si sottolinea che siffatto accertamento, contenuto nella sentenza della CTR Piemonte pubblicata il 13 luglio 2018, non è vincolante per questo Collegio.

Infatti, la CTR ha fondato la propria decisione, favorevole al contribuente, sulla circostanza che i genitori dell’attuale ricorrente avessero l’uso gratuito del bene sin dal 1964 e che, quindi, P.G. non fosse tenuto a dichiarare detto uso gratuito al Comune di Arona perchè la situazione di fatto non era mutata in epoca successiva all’approvazione del regolamento comunale del 1999.

Si sottolinea, però, che la mera residenza nell’abitazione de qua non può essere idonea a provare un uso esclusivo ai sensi di legge ai fini ICI e che, dunque, il profilo in esame non avrebbe potuto essere valorizzato di per sè per l’accoglimento dell’opposizione di P.G..

Inoltre, non è dato comprendere da chi il padre e la madre del contribuente avrebbero ottenuto il menzionato uso gratuito nel 1964, atteso che il loro figlio è nato proprio nel 1964 e che quest’ultimo non ha mai dedotto, nel suo ricorso, da chi i citati genitori avrebbero conseguito il cespite.

Non vi sono, poi, elementi (o, almeno, nulla di concreto ha dedotto, sul punto, il ricorrente) che possano indurre a ritenere che l’uso gratuito fosse stato concesso al padre ed alla madre di P.G. dal medesimo e che detto uso risultasse da documentazione idonea in possesso del Comune di Arona, a nulla rilevando le semplici risultanze concernenti la residenza, anche perchè, atteso che il figlio è nato proprio nel 1964, non poteva prospettarsi il citato uso esclusivo almeno finchè il ricorrente ha vissuto con la sua famiglia di origine.

In particolare, ad assumere rilievo dovrebbe essere non tanto la residenza dei genitori del contribuente nell’immobile nel 1964, ma la concessione in uso esclusivo della res agli stessi ad opera di P.G. a decorrere dal momento del suo trasferimento e la relativa prova documentale; al riguardo, però, il ricorrente nulla ha dedotto in maniera specifica.

Infine, deve darsi rilievo alla circostanza che il medesimo P.G. non ha impugnato la sentenza oggetto del presente gravame per omesso esame di documenti, evidentemente considerando quelli attinenti alla residenza non decisivi.

4) Il ricorso è respinto.

Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, in ragione della condotta processuale del Comune di Arona.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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