LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27942/2018 R.G. proposto da:
Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Rossi e Antonio Ciavarella, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;
– ricorrente –
contro
Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Silvestri e Matteo Fanni, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna 39;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1114/1/18, depositata il 22 febbraio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2021 dal relatore Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero srl ha impugnato due avvisi di accertamento concernenti una maggiore imposta relativa agli anni 2010 e 2011 per omessa dichiarazione ICI.
La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 20077/37/2016, ha respinto il ricorso.
Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero srl ha proposto appello che la CTR del Lazio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1114/1/18, ha accolto.
Roma Capitale ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero srl si è difesa con controricorso.
La società controricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo Roma Capitale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 492 del 1997, art. 12, comma 5, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1, poichè la CTR avrebbe errato nell’affermare che, in presenza di più omissioni della dichiarazione ICI relativamente a differenti periodi di imposta, troverebbe applicazione, in ordine alle sanzioni applicate, l’istituto del cumulo giuridico e non quello del cumulo materiale.
La doglianza è infondata.
Il D.Lgs. n. 492 del 1997, art. 12, comma 5 (disposizione rilevante nel caso in esame, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata) stabilisce che “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Sostiene Roma Capitale che la CTR avrebbe male interpretato il concetto di “stessa indole” di cui sopra, in quanto vi avrebbe ricompreso le infrazioni materiali ripetute della medesima disposizione. In realtà, il menzionato comma 5 avrebbe dovuto essere letto alla luce del disposto del citato art. 12, commi 1 e 2, in base ai quali:
“1. E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.
In definitiva, non avrebbero potuto essere qualificate come violazioni della “stessa indole” quelle che non fossero state anche formali o, comunque, tali da integrare una ipotesi di progressione.
In particolare, ad avviso di Roma Capitale, l’omessa presentazione della dichiarazione ICI per più periodi non poteva essere un’infrazione meramente formale, in quanto presupposto per la ricorrenza di siffatta tipologia di infrazione sarebbe stata la commissione di un illecito incidente sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione anche periodica del tributo, mentre la progressione poteva configurarsi esclusivamente in presenza di un legame strutturale tra le azioni o le omissioni o di una loro connessione funzionale ed oggettiva, non rinvenibile nella semplice identità delle violazioni.
Al riguardo si osserva che, secondo la più recente giurisprudenza, il D.Lgs. n. 492 del 1997, art. 12, comma 2, consente l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di continuazione dell’illecito, ovverosia, quando con più azioni si commettono più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo.
In questo caso,. le condotte illecite si concentrano in un unico periodo d’imposta.
Diversamente, quando la commissione degli illeciti continua, ripetutamente in relazione al medesimo tributo, ma in più periodi d’imposta, la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5, per la quale “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo” (Cass., Sez. 5, n. 29966 del 29 novembre 2019, non massimata).
Si è anche chiarito che, in tema di ICI, la protrazione dell’omessa denuncia, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l’applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta al riconoscimento, trattandosi di violazione della stessa indole ed ascrivibili ad una medesima reiterata condotta, del regime attenuato della continuazione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 5, (Cass., Sez. 5, n. 728 del 19 gennaio 2021; Cass., Sez. 5, n. 8829 del 29 marzo 2019, entrambe non massimate).
Infatti, pur non venendo in rilievo, nella specie, delle violazioni solo formali, è evidente come le condotte in esame, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell’imponibile ed alla liquidazione dell’imposta con riferimento, negli anni, allo stesso tributo, siano fra loro oggettivamente e strettamente collegate.
2) Il ricorso è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Non si ritiene ricorra il presupposto della resistenza con colpa grave invocata, con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, dalla società controricorrente, atteso che l’orientamento giurisprudenziale seguito da questo Collegio non si era ancora consolidato all’epoca di presentazione della presente impugnazione.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere alla società controricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 8.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 26 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021