LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 9361 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Commercio Alimentari Argentieri s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Tommaso Resta, giusta procura speciale in calce ai ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Giovanni Pesce, in Roma, Piazza Borghese n. 3;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1747/22/14, depositata in data 29 agosto 2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 1747/22/14, depositata in data 29 agosto 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Commercio Alimentari Argentieri s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza n. 4/03/13 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la intimazione di pagamento n. ***** sulla base di prodromica cartella di pagamento relativa al recupero di somme non versate dalla contribuente, a titolo di Irpeg e Iva, per l’anno 2004, a seguito della adesione alla definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9;
– in punto di fatto dalla sentenza si evince che: 1) avverso l’intimazione di pagamento n. ***** emessa sulla base di presupposta cartella esattoriale relativa al recupero delle somme rimaste inevase a seguito di condono presentato ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, la Commercio Alimentari Argentieri s.a.s. aveva proposto ricorso alla CTP di Brindisi contestando il recupero dell’Iva stante l’incompatibilità del condono Iva con il diritto comunitario, come dichiarato dalla Corte di giustizia con la sentenza del 17.7.08; 2) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate eccependo l’inammissibilità del ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 19-21, in quanto basato su tardive eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere fatte valere avverso la cartella di pagamento; 3) aveva controdedotto anche Equitalia s.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19-21 cit. e nel merito il proprio difetto di legittimazione passiva; 4)la CTP di Brindisi, con sentenza n. 4/3/13, aveva parzialmente accolto il ricorso limitatamente agli importi Iva, disponendo il rimborso di quanto eventualmente versato per detta imposta; 4) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate, insistendo per l’inammissibilità del ricorso ex artt. 19-21 cit.; 3) si era costituita Equitalia Sud s.p.a. sostenendo ugualmente l’inammissibilità del ricorso originario in quanto basato su tardive eccezioni di merito e aveva controdedotto la contribuente chiedendo la conferma della sentenza della CTP;
– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) il ricorso originariamente proposto dalla contribuente non conteneva censure attinenti vizi propri dell’intimazione di pagamento impugnata bensì denunciava vizi della cartella di pagamento ad essa prodromica quanto alla legittimità della pretesa impositiva in essa contenuta per incompatibilità del condono Iva con il diritto comunitario;2)risultava pacifico che la cartella notificata il 25.2.2008 non era mai stata oggetto di autonoma impugnazione, per cui era divenuta definitiva da oltre due anni, con conseguente inammissibilità del ricorso originario essendo basato su tardive eccezioni di merito;
– avverso la sentenza della CTR, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; rimane intimata Equitalia Sud s.p.a.;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 8,9, e 14, con riferimento all’art. 10 della versione consolidata del trattato istitutivo della Comunità Europea CE e gli artt. 2 e 22, VI Dir. del Consiglio 17.5.1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, per avere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia, dichiarando inammissibile il ricorso originario in quanto con esso si erano fatti valere motivi di censura attinenti la pretesa impositiva contenuta nella cartella, divenuta definitiva per mancata impugnazione, ancorchè la dedotta incompatibilità del condono Iva con il diritto comunitario fosse stata dichiarata dalla Corte di giustizia, con sentenza del 17.7.08 (successiva alla notifica della cartella in data 25.2.2008) avente valore dichiarativo con effetti retroattivi al momento dell’entrata in vigore della norma interpretata, con conseguente possibilità di derogare alla “rilevanza vincolante del giudicato sull’atto impositivo”;
– il motivo è infondato;
– è incontroverso che alla contribuente venne notificata in data 25.2.2008 una cartella di pagamento e che la stessa non venne impugnata dal contribuente stesso nei termini di legge, così acquisendo definitività. Risulta, pertanto, evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella concernente la debenza dell’imposta per incompatibilità del condono Iva con il diritto comunitario – per quanto “dichiarata” successivamente alla notifica della cartella con la sentenza del 17.7.08 della Corte di giustizia, che, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 267 TFUE (già art. 234 TCE), chiarisce e precisa il significato e la portata della norma di diritto UE sul come deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore – era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato;
– così come questa Corte ha già affermato che il principio stabilito del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, secondo cui gli atti autonomamente impugnabili devono essere impugnati per vizi propri, preclude che nel ricorso avverso la cartella di pagamento, susseguente all’avviso di accertamento definitivo, siano reiterate censure relative alla debenza dell’imposta (Cass. Sez. 5, sentenza n. 13396 del 2016; Cass. n. 8704 del 10/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 16641 del 29/07/2011 secondo cui “La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta) ugualmente, il medesimo principio di cui al citato art. 19, comma 3, preclude che nel ricorso avverso la intimazione di pagamento, susseguente alla cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis, per omesso versamento di rate inevase a seguito dell’adesione alla definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, e divenuta definitiva, siano reiterate censure relative alla debenza dell’imposta; infatti, si è precisato che la cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 27271 del 2019; Cass. 4.12.2015, n. 24772, 22.1.2014, n. 1263); con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (da ultimo, Cass. sez. 65, n. 3005 del 2020); ne consegue che la contestazione del merito della pretesa tributaria – nella specie per incompatibilità del condono Iva con il diritto comunitario come dichiarato, in via interpretativa, dalla Corte di giustizia con la sentenza del 17.7. 2008 – avrebbe dovuto essere fatta valere con l’impugnativa della cartella e non già, una volta divenuta definitiva la cartella per mancata impugnazione, con l’impugnativa dell’atto successivo qual era l’intimazione di pagamento, potendo tale atto, in forza del citato art. 19, comma 3, essere impugnato solo per vizi propri; ciò anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 13676 del 16/6/2014 secondo cui “deve ribadirsi che costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o di decadenza, l’intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale e irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche: si tratta della nota categoria dei c.d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza” (punto 4.2.).Di questo principio è stata fatta, nella specie, applicazione per affermare che “allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti”.
– nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principi per avere ritenuto inammissibile il ricorso originario, avendo la contribuente dedotto, in violazione del citato art. 19, comma 3, con l’impugnativa dell’intimazione di pagamento, eccezioni attinenti al merito della pretesa tributaria – la non debenza delle somme a titolo di iva per incompatibilità del condono Iva con il diritto comunitario che avrebbero dovuto essere fatte valere avverso la cartella di pagamento divenuta, nella specie, definitiva per mancata autonoma impugnazione;
– in conclusione il ricorso va rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e l’Agenzia seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla spese nei confronti della concessionaria, essendo rimasta intimata.
P.Q.M.
la Corte:
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021