Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18450 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 13380 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Digital Print C. s.a.s. di F.C. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso dall’avv.to Rosanna Scarano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Michele Clemente, in Roma, Vicolo Orbitelli n. 31;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 2487/27/14, depositata in data 1 dicembre 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 2487/27/14, depositata in data 1 dicembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Digital Print C. s.a.s. di F.C. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 47/07/12 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento n. ***** con la quale, a seguito di controllo automatizzato, D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 54bis, della dichiarazione Iva 2008, per l’anno 2007, era stata iscritta a ruolo la maggiore imposta Iva, a seguito del disconoscimento del credito d’imposta utilizzato in compensazione nella dichiarazione Iva 2008, riportato dall’anno precedente (2006) di maturazione, in cui era stata omessa la dichiarazione;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) l’Ufficio non aveva contestato l’esistenza del credito maturato nel 2006, ma ne aveva disconosciuto la detrazione dal momento che la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno nel quale il credito era maturato, riportandolo nell’anno successivo (2007); 2) per giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5318/12) la negazione del recupero di un credito di imposta relativo all’anno precedente, per il quale la dichiarazione Iva fosse stata omessa, non era ammissibile in base a un mero controllo cartolare, in quanto la stessa implicava verifiche e valutazioni giuridiche, per cui il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della maggiore imposta dovevano avvenire previa emissione di un motivato avviso di accertamento; 3) era ravvisabile l’eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento, dato che l’Agenzia avrebbe dovuto procedere all’emissione di un regolare avviso di accertamento al fine di negare la detrazione del credito in questione e successivamente procedere all’iscrizione a ruolo;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste, con controricorso, la società contribuente che deposita, altresì, memoria illustrativa insistendo per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36bis e 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per avere la CTR ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento in questione sostenendo che il disconoscimento del credito Iva utilizzato in compensazione nella dichiarazione per l’anno 2007, riportato dall’anno 2006, in cui era stata omessa la dichiarazione, potesse avvenire non già a mezzo di controllo cartolare, ma in forza di un previo motivato avviso di accertamento, senza considerare che l’Amministrazione aveva correttamente negato, con la procedura di controllo automatizzato della dichiarazione Iva presentata per l’anno 2007, la detrazione del credito Iva per il quale era stata omessa la dichiarazione relativa all’anno precedente di maturazione;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, per avere la CTR ritenuto erroneamente sussistente il diritto alla detrazione del credito di imposta anche se scaturente da annualità per la quale era stata omessa la dichiarazione, ancorchè il diritto alla detrazione del credito nell’anno successivo fosse subordinato alla presentazione della dichiarazione nell’anno di maturazione del credito medesimo;

– i motivi – da trattarsi congiuntamente per connessione – sono infondati, ma va corretta la motivazione nei termini di seguito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., secondo cui non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto;

– nella specie, il giudice di appello ha fondato il proprio giudizio circa l’illegittimo disconoscimento del credito Iva esposto nella dichiarazione presentata per il 2007 e riportato dall’anno precedente di maturazione (2006) per il quale la dichiarazione era stata omessa, sul principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5318/2012), secondo cui la negazione del recupero di un credito di imposta relativo all’anno precedente per il quale sia stata omessa la dichiarazione Iva, non è ammissibile in base ad un mero controllo cartolare, in quanto la stessa implica verifiche e valutazioni giuridiche, per cui il disconoscimento dei crediti e la conseguente iscrizione della maggiore imposta devono avvenire previa emissione di un motivato avviso di accertamento;

– la questione è stata affrontata e decisa dalle sezioni unite (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17757) che hanno fissato il principio secondo il quale “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (coni., Cass., ord. 25 gennaio 2017, n. 1627; Cass., sez. 5, sentenza, 23 febbraio 2018, n. 4392);

– questa Corte, a sezioni unite (Sentenza n. 17758 del 08/09/2016) ha anche affermato il seguente correlato principio di diritto “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

– il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401);

– non c’è, invece, necessità di procedere ad accertamento induttivo, in quanto l’Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza. Principio, questo, che si specchia nella giurisprudenza unionale, secondo la quale occorre che il contribuente documenti la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui all’art. 17 sesta dir. e “si mettono in guardia gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali da mettere a rischio l’immediata neutralità dell’imposizione sul valore aggiunto” (Sez. un., n. 17757/16, cit., in motivazione).

– la questione, pertanto, si sposta su un piano esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, semprechè non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (tra varie, in termini, Cass. 17 marzo 2017, n. 6921);

– nella specie, pertanto, l’illegittimità del disconoscimento del credito Iva esposto in compensazione nella dichiarazione Modello Iva 2008, per l’anno 2007, riportato dall’anno 2006 relativamente alla quale annualità era stata omessa la dichiarazione, non deriva dal fatto – come erroneamente asserito dai giudice di appello- che si fosse trattato di un mero controllo cartolare in assenza di un previo motivato provvedimento di rettifica, ma dal fatto- e in tal senso va corretta la motivazione – che, pure in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza di imposta – di cui l’Ufficio non aveva contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione (“l’Ufficio non contesta l’esistenza del credito maturato nell’anno precedente”, come accertato, con apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, a pag. 1 della sentenza impugnata) – fosse stata detratta entro la suddetta cornice biennale;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– il consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso per cassazione induce a compensare tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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