Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18453 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1339/2015, proposto da:

Elaborando s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Gemelli, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via P. Mercuri n. 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3114/29/14 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 14 maggio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28 aprile 2021, dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Elaborando s.r.l. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 3114/29/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 14 maggio 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione della C.t.p. di Roma, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva determinato maggiori ricavi con l’applicazione degli studi di settore;

con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la sentenza di primo grado aveva correttamente rigettato il ricorso della contribuente, evidenziando che la ricorrente non aveva fornito una prova idonea a superare la presunzione dell’ufficio e rilevando che l’accertamento era corroborato da elementi concreti inerenti all’attività effettivamente svolta dalla società;

il giudice di appello riteneva, inoltre, che lo studio di settore, indicato dalla contribuente ed adoperato per l’accertamento, corrispondeva all’effettiva attività svolta dalla società, che non era di semplice “videoscrittura”, bensì di vera e propria elaborazione informatica;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il motivo è inammissibile;

invero, “nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 citato, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; conf. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019);

nel caso di specie risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 348 ter c.p.c., in quanto il ricorso in appello è stato depositato il 28 maggio 2013;

pertanto il motivo è inammissibile, dato che la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, ai fini della verifica della loro difformità rispetto a quelle della sentenza di rigetto dell’appello;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

il motivo è infondato e va rigettato;

la ricorrente deduce di aver lamentato, in sede di appello, la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies per carenza di motivazione circa la congruità dell’applicazione al caso di specie dello studio di settore TG66U;

la s.r.l. Elaborando aveva, infatti, negato l’applicabilità al caso di specie dello studio di settore individuato dall’ufficio, adducendo la non corrispondenza dell’attività effettivamente esercitata con quella oggetto del modello applicato;

aveva inoltre dedotto l’esistenza di circostanze particolari e soggettive della società, peraltro riconosciute dall’Agenzia, che giustificavano lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli ipotizzati sulla base del mero studio di settore;

al riguardo, la Commissione Regionale aveva ritenuto che fosse onere del contribuente dimostrare la congruità dello scostamento e non onere dell’Agenzia dimostrare la sovrapponibilità dello studio di settore alla fattispecie concreta;

inoltre, la C.t.r. aveva escluso che l’amministrazione si fosse avvalsa di uno studio di settore non corrispondente all’attività effettivamente esercitata dalle società;

con motivazione in fatto, che non risulta validamente impugnata, il giudice di appello aveva rilevato che la contribuente aveva dichiarato, nella denuncia d’inizio attività, il codice concernente l’elaborazione elettronica di dati, da cui scaturiva lo studio di settore TG66U poi applicato, mentre in sede di ricorso e già prima nella fase amministrativa, aveva precisato che l’attività si risolveva solo nella videoscrittura di testi e dunque era riportabile alla mera attività di copia e dattilografia, da cui discendeva l’applicabilità dello studio SG89U;

la C.t.r., pur considerando ammissibile prospettare un errore di codificazione, riteneva che l’Agenzia avesse dimostrato che l’attività svolta dalla società consisteva nell’elaborazione del testo secondo programmi e modalità informatiche che ne permettevano l’elaborazione e composizione per la stampa;

non si trattava, quindi, secondo la C.t.r, di mera trasposizione del testo dal supporto cartaceo a quello informatico, ma di elaborazione informatica, per la quale era corretta l’applicazione dello studio di settore TG66U;

inoltre, la C.t.r. rilevava che la fase amministrativa era stata correttamente effettuata, tanto che l’Agenzia aveva ridotto l’accertamento rispetto all’ammontare scaturente dalla semplice matematica applicazione dello studio, tenendo quindi in debito conto le osservazioni della contribuente;

secondo la C.t.r., già il ricorso di primo grado era sostenuto principalmente da una prospettazione di carenza di motivazione dell’accertamento del tutto infondata, atteso che, proprio in virtù del meccanismo della presunzione semplice, era onere del contribuente dimostrare la congruità dello scostamento e non onere dell’Agenzia dimostrare la sovrapponibilità dello studio di settore alla fattispecie concreta;

in relazione agli studi di settore, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente;

una volta attivato il contraddittorio, “l’onere probatorio negli accertamenti da studi di settore è così ripartito: a) all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento; b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce” (Sentenze Corte di Cassazione, SS.UU. nn. 26635/2009, 26636/2009, 26637/2009, 26638/2009);

alla luce dei principi enunciati dalle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la sentenza impugnata non risulta censurabile sotto il profilo della violazione di legge, poichè il giudice di appello ha ritenuto che l’ente impositore avesse dimostrato l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento e che il contribuente non avesse fornito idonea prova contraria in ordine alle cause dei minori ricavi dichiarati e del notevole scostamento degli stessi dai parametri dello studio di settore (per altro, in presenza di ulteriori circostanze specifiche, che confermavano in concreto le risultanze dello studio di settore);

pertanto, per quanto fin qui esposto, il ricorso va complessivamente rigettato; nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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