LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4839-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CORPORAZIONE CORPO PILOTI DEL PORTO DI NAPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MARIA ANGELA VACCARO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO GARZILLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11444/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 16/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.
RITENUTO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania n. 11444/2015, depositata il 16.12.2015 e notificata il 30.12.2015, la quale accoglieva il gravame proposto dalla corporazione “Corpo piloti del Porto di Napoli”, rilevando l’illegittimità dell’avviso di accertamento per l’annualità di imposta 2007, con cui veniva recuperato a tassazione le ritenute d’acconto e l’addizionale Irpef, sul presupposto che il rapporto tra il pilota e la corporazione non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, avendo invece natura associativa, che comporta la piena partecipazione dell’associato al rischio di impresa. Escludeva infine la legittimità del recupero a tassazione degli importi per costi non deducibili e non documentati, avendo la Corporazione esibito la documentazione relativa ai rendiconti finanziari per le annualità 2007 e 2008 dai quali si evince che il rendiconto dei proventi è sottoposto al controllo ed alla verifica della Capiteneria di porto, con la conseguenza che detti importi non potrebbero essere successivamente recuperati dall’ufficio, a seguito di un ulteriore controllo.
La contribuente resiste con controricorso.
2. Vista la richiesta di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, presentata dalla Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli; vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere – datata 24.02.2020 – con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento della prima rata; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; che, alla luce anche della richiesta dell’Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021