LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6465/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
– ricorrente –
Contro
F.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Attilio Pagazzano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Tarvisio n. 1;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1441/16/16 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 7/9/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.
RITENUTO
Che:
1. La Commissione tributaria regionale (CTR) della Toscana con sentenza n. 1441/16/16, depositata il 7/9/2016, confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento parziale del ricorso del contribuente, annullava gli avvisi di accertamento riferiti agli anni 2006-2007 e 2008 relativi al recupero di imposte a titolo di IRPEF, IRAP e IVA, confermando il solo avviso afferente all’anno 2005.
3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. Il contribuente ha depositato controricorso.
5. L’Agenzia dell’entrate ha, successivamente, depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul rilievo che la Direzione Provinciale di Lucca aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda il D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento delle somme dovute.
CONSIDERATO
Che:
In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito.
2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021