Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18463 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4093/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Luigi Gianfelice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Palmieri, in Roma, via Alberico II, n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 4687/21/14 depositata in data 11 luglio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 maggio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. Tommaso Basile, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate notificò ad G.A. l’avviso di accertamento, per gli anni 2007 e 2008, con il quale le contestò, sulla base di due processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza e all’esito dell’esame dei movimenti bancari del conto corrente intestato alla contribuente ed al coniuge, L.R., di avere svolto l’attività di parrucchiera a domicilio in totale evasione di imposte, procedendo al recupero di maggior reddito ai fini IRPEF, IRAP ed I.V.A.

2. Impugnati gli atti impositivi, la Commissione tributaria provinciale adita, con distinte sentenze, rigettò i ricorsi della contribuente, affermando che quest’ultima aveva svolto l’attività di parrucchiera, recandosi personalmente al domicilio delle clienti, come accertato dalla Guardia di Finanza, e che non era stata fornita alcuna giustificazione in merito alle numerose movimentazioni bancarie rilevate, con conseguente piena legittimità dell’accertamento presuntivo.

3. Proposti autonomi giudizi di impugnazione, la Commissione tributaria regionale del Lazio, previa riunione, accolse gli appelli.

Disattese le eccezioni di inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento e di invalidità dello stesso per mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, i giudici di appello osservarono che la verifica traeva origine dal fatto che la Guardia di Finanza aveva, in una sola occasione, rinvenuto la contribuente presso un istituto per anziani, intenta a lavare ed asciugare i capelli di una ospite dello stesso istituto, anche se non erano stati forniti elementi per ritenere che il servizio fosse avvenuto dietro pagamento di un corrispettivo, e che sia in relazione all’anno 2007 sia in relazione all’anno 2008 erano state effettuate indagini bancarie dalle quali erano emerse movimentazioni non giustificate.

Ritennero, tuttavia, che la pretesa dell’Ufficio si fondava su elementi insufficienti per ritenere che la G. effettuasse prestazioni di parrucchiera a domicilio, essendo stata una sola volta vista intenta a questo lavoro, e che gli accertamenti bancari non risultavano significativi per dimostrare la percezione di reddito, dal momento che il conto corrente bancario oggetto di verifica era cointestato al marito della contribuente che gestiva un bar; la stessa Guardia di Finanza aveva osservato che le movimentazioni del conto erano da attribuirsi al coniuge della contribuente.

4. Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con due motivi, cui resiste la contribuente mediante controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo – rubricato: “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – quanto al capo della sentenza inerente la prova dello svolgimento dell’attività di parrucchiera” – la difesa erariale censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici di merito affermano che l’Ufficio, pur essendosi avvalso dei dati emersi da indagini bancarie debitamente autorizzate, sia onerato di fornire ulteriori prove volte a dimostrare lo svolgimento, da parte della contribuente, di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Sostiene che tale ratio decidendi si pone in contrasto con la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, come interpretati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – quanto al capo della sentenza inerente la cointestazione del conto verificato” – sottolinea che è incontestato che la Guardia di Finanza in sede di verifica abbia escluso dalle movimentazioni contestate tutte quelle riconducibili all’attività del coniuge della contribuente.

Aggiunge che è errato l’assunto della C.T.R. secondo cui il conto riferibile anche ad un congiunto sarebbe sufficiente ad escludere l’applicabilità della presunzione di legge derivante dalle movimentazioni non giustificate, atteso che, per univoco orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è del tutto legittima l’estensione dell’indagine finanziaria ai conti esclusivamente intestati a terzi aventi particolari legami con il contribuente, quali soci, dipendenti e familiari, salvo che non si provi una situazione di interposizione fittizia.

3. Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi, tra loro connessi, va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per supposta violazione dell’art. 366 c.p.c., per essere il thema decidendum ed i motivi articolati chiaramente individuabili, nonostante la sinteticità della illustrazione delle doglianze, non essendo a ciò di ostacolo la trascrizione in ricorso di uno stralcio del solo avviso di accertamento relativo all’anno 2007 e non anche di quello relativo all’anno 2008, avendo l’Amministrazione finanziaria mosso in relazione ai due anni di imposta identiche contestazioni, come emerge dalla stessa sentenza impugnata.

4. I motivi sono infondati.

4.1. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, quando l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto, secondo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti e si determina un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale – al fine di superare la presunzione legale posta dalla predetta disposizione a favore dell’Erario, che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. – deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica (Cass., sez. 5, 30/12/2015, n. 26111) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass., sez. 5, 4/08/2010, n. 18081; Cass., sez. 5, 3/09/2008, n. 22179; Cass., sez. 5, 10/12/2014, 26018).

4.2. In mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, il contribuente può, quindi, fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass., sez. 65, 5/05/ 2017, n. 11102).

4.3. Questa Corte ha pure precisato (Cass., sez. 5, 7/08/2009, n. 18111; Cass., sez. 5, 23/04/2007, n. 9573; Cass., sez. 5, 15/11/2007, n. 23690), con indirizzo del tutto condivisibile, che quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività; per cui, in assenza di contestazione sulla legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i dati medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di una eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito derivato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti (Cass., sez. 5, 13/05/2011, n. 10578).

Analogamente a quanto esposto per il cit. art. 32, in presenza di accertamenti bancari condotti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non devono essere recuperati a tassazione o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè non sono fiscalmente rilevanti, in quanto afferenti ad operazioni non imponibili.

4.4. Tanto chiarito sul piano dell’efficacia probatoria di dette acquisizioni bancarie, va aggiunto, quanto al riferimento al conto cointestato con il coniuge, che i richiamati artt. 32 e 51 consentono all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari anche se si tratta di conti cointestati al contribuente e ad altro soggetto, atteso che i movimenti bancari, per i quali le predette disposizioni contemplano il potere dell’Ufficio di acquisire notizie dagli istituti di credito e di presumere il riferimento ad operazioni tassabili in assenza di prova contraria, sono quelli dei conti “intrattenuti” dal contribuente, vale a dire dei conti le cui poste attive o passive siano al medesimo imputabili, e tali caratteri sussistono anche per i conti congiuntamente intestati al contribuente e ad un terzo, non toccando la cointestazione, nei rapporti esterni, la posizione di ciascuno dei cointestatari di creditore o debitore, rispetto a tutte le operazioni annotate (Cass., sez. 5, 21/06/2001, n. 8457; si vedano anche Cass., sez. 5, 18/04/2003, n. 6232; Cass., sez. 5, 6/12/2011, n. 26173; Cass., sez. 5, 30/11/2012, n. 21420). Il mero riferimento dunque alla contitolarità di un conto con il coniuge ed alla commistione tra consumi familiari e attività della impresa non vale ad escludere l’operatività della presunzione legale.

Non sono dunque previste limitazioni all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al soggetto sottoposto a verifica, atteso che l’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità al soggetto sottoposto a verifica delle somme movimentate sui conti cointestati anche ai loro congiunti o intestati a terzi ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sul contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti non siano allo stesso riferibili (Cass., sez. 5, 12/01/2009, n. 374; Cass., sez. 5, 6/12/2011, n. 26173; Cass., sez. 6-5, 20/05/2011, n. 11145; Cass., sez. 5, 15/01/2020, n. 549).

5. Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la C.T.R., con accertamento in fatto non scrutinabile in questa sede, ha annullato gli avvisi di accertamento, motivando, da un lato, che l’Amministrazione finanziaria non ha offerto elementi sufficienti per ritenere che la contribuente svolgesse l’attività di parrucchiera a domicilio, conseguendone redditi, e, dall’altro, che gli accertamenti bancari svolti non consentivano di ritenere dimostrata la percezione di reddito da parte della G., dal momento che le movimentazioni bancarie risultanti dal conto corrente oggetto di verifica, cointestato al coniuge della contribuente, erano riconducibili all’attività di acquisizione e gestione del bar da parte di L.R.. In tal modo escludendo che le risultanze bancarie possano essere riferite all’attività di parrucchiera asseritamente esercitata dalla controricorrente.

La decisione non incorre nelle denunciate violazioni di legge.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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