Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1849 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19725-2019 proposto da:

TI. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALMO COSTA, MASSIMO CURTI;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PARMEGGIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAZZARO CEPOLLINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– R.A., proprietaria di due particelle di terreno, entrambe confinanti con altra, sulla quale la esponente godeva, per titolo negoziale, della servitù di passo carrabile e per la manovra di automezzi sulla piazzola rimasta in proprietà della parte venditrice, aveva agito in giudizio nei confronti della srl Ti., attuale proprietaria del fondo servente, chiedendo che la convenuta fosse condannata, come riferisce la decisione d’appello, “a non posteggiare le autovetture o comunque a non occupare in altro modo ed intralciare la piazzetta costituente parte” del mappale di proprietà della convenuta, gravato dalla servitù;

– l’adito Tribunale rigettò la domanda sul presupposto che la servitù fosse stata istituita in favore di entrambi i mappali acquistati dall’attrice e da costei unificati in un neocostituito mappale e che la servitù di manovra doveva intendersi limitata all’accesso “… alla proprietà della parte compratrice ( R.) verso nord.”; soggiunge la sentenza d’appello, riportando il pensiero del Giudice di primo grado, che “Il senso delle due servitù, valutate complessivamente, era chiaro ed era nel senso che l’area di cui al mappale ***** (ora *****) (quello neocostituito, comprensivo dei due primigeni) serviva solo ai meriti della R., provenienti dalla sua proprietà, per invertire il proprio ordine di marcia e non certamente per il loro parcheggio”, diversamente, si sarebbe giunti “alla compressione sostanzialmente totale del contenuto del diritto di proprietà della società Ti.”;

– la Corte d’appello di Genova, per contro, accolta l’impugnazione della R., in riforma della sentenza del Tribunale, vietava “alla società appellata Tisco srl il posteggio e/o la sosta e/o comunque l’occupazione e l’intralcio della intera “piazzetta” di cui è causa (ivi incluso il tratto di essa delimitato dalla riga bianca nella foto), e per l’effetto ordina (va) alla stessa di mantenere l’intera” (parte del mappate *****) libera e sgombra da veicoli e/o qualsiasi oggetto e/ o elemento che possa impedire e/ o anche solo intralciare il passo carrabile e le manovre di automezzi su di essa”;

– avverso la sentenza della Corte locale insorge la Ti. s.r.l., sulla base di unitaria, articolata censura, ulteriormente illustrata da memoria contrastata da R.A., la quale resiste con controricorso, seguito da memoria;

– la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1064,1065 e 1362 c.c., assumendo, in sintesi, che:

I) la sentenza d’appello, aveva applicato erroneamente gli artt. 1064 e 1065 c.c., e in spregio al contenuto del titolo (“La parte venditrice concede alla Parte Compratrice, che accetta, servitù di passo carrabile per accedere (previa eliminazione del dislivello tra le quote) al terreno oggetto della vendita sulla piazzola di proprietà di essa parte Venditrice distinta con il mappate *****” nonchè servitù per la manovra con automezzi per l’accesso alla proprietà della Parte Compratrice verso nord sulla piazzola medesima”), che assegnava il diritto di passo carrabile e di manovra e non già un più generico e indistinto diritto sulla piazzola;

II) il parcheggio su area non incidente i predetti diritti non avrebbe potuto, pertanto, essere vietato;

III) non essendo state specificate, le modalità d’esercizio della servitù dovevano essere tali, sulla base degli artt. 1064 e 1065 c.c., secondo la misura di quel che fosse necessario, e limitatamente al titolo, in modo da soddisfare, a un tempo, “il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”;

IV) la Corte di Genova, “partendo (…) da una interpretazione meramente quantitativa (l’estensione di tutta l’area della servitù, peraltro errata)” aveva finito con lo spogliare “di fatto integralmente lo stesso contenuto del diritto di proprietà in danno di Ti. S.r.l.”;

V) risultava conclamata, come anticipato, la violazione anche dell’art. 1362 c.c., in quanto l’interpretazione della sentenza d’appello contrastava irriducibilmente con il palese contenuto letterale dell’atto costitutivo della servitù, il quale riferiva il peso reale esclusivamente a carico di uno dei due mappali in proprietà della ricorrente, non esistendo ulteriore accesso alla proprietà della controparte diverso da quello in essere;

considerato che la doglianza è fondata nei limiti e per quanto appresso: a) non basta, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; si è, infatti, osservato che “L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili (il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013);

b) tuttavia, qui si è in presenza di una violazione dei canoni ermeneutici per una convergente pluralità di ragioni:

1) il tenore letterale della clausola sopra riportata, corredata dalla specificazione della realità dell’onere, dal lato passivo e da quello attivo, risulta stravolto dalla interpretazione della sentenza d’appello, che dalla costituzione per titolo di una servitù di passaggio e manovra, ha dato scaturigine alla perimetrazione di un diritto per il proprietario del fondo servito, sulla piazzola in discorso, irragionevolmente più vasto di quanto concesso negozialmente, che presenta profili di assimilabilità a una sorta di godimento superficiario, tanto da vietare alla proprietaria del fondo servente “il posteggio e/o la sosta e/o comunque l’occupazione e l’intralcio della intera “piazzetta””, ordinando, altresì a quest’ultima “di mantenere l’intera “piazzetta” (parte del mappale *****) libera e sgombra da veicoli e/o qualsiasi oggetto e/o elemento che possa impedire e/o anche solo intralciare il passo carrabile e le manovre di automezzi su di essa”;

2) la comune intenzione delle parti, tenuto conto del contenuto della clausola, puntualmente riportata (a prescindere dall’accertamento, costituente attività fattuale, in questa sede non praticabile, dell’individuazione specifica dei luoghi serviti e asserviti), indirizza per la costituzione di una servitù di passo carrabile e di manovra carrabile, con la conseguenza che il peso che deve gravare sul fondo servente è strettamente vincolato a una tale misura d’esigenza; la ricorrente, proprio, tenuto conto di quanto sopra precisato, ha indicato con puntuale specificità le ragioni per le quali le conclusioni interpretative censurate si erano discostate dal canone ermeneutico evocato;

3) devesi affermare, pertanto, che in siffatta ipotesi la sentenza d’appello è venuta meno al dovere d’interpretazione secondo i canoni legali, fornendo un’immotivata esegesi, svincolata dalla regola legale e il principio di diritto che ne consegue può sintetizzarsi nei termini seguenti: “fermo restando che l’interpretazione del contratto resta tipico accertamento devoluto al giudice del merito, tuttavia, nel caso in cui non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l’opera del predetto giudice, in presenza d’emergenze semantiche obiettivamente riscontrabili, poste in rilievo dal ricorso, sussiste la violazione delle disposizioni di cui all’art. 1362 e ss., c.c., serra che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare egli, con specificità, la ratio decisoria avversata” (cfr., in senso conforme, Cass. n. 30686, 25/11/2019, Rv. 656191);

c) deve, inoltre, chiarirsi che appare fondata la denunziata di falsa applicazione degli artt. 1064 e 1065 c.c., invero, il primo articolo, al comma 1, dispone, a riguardo dell’estensione del diritto di servitù: “Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne” e il secondo articolo afferma: “Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso, nel dubbio circa la estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente”; la decisione d’appello, infatti, sulla base di considerazioni non ancorate alla verifica, in concreto, di “tutto ciò che è necessario” per usare della servitù, così da assicurare, ad un tempo, gli interessi del fondo dominante e di quello servente, ha privato di utilità la piazzola per la proprietaria, finendo per svuotarne largamente la pienezza di godimento; in altri termini, non è stato accertato se e in che misura l’utilizzo della piazzola da parte della proprietaria (per il posteggio o per il collocamento di beni) intralci il diritto di passo carrabile e di manovra della proprietaria del fondo dominante, avuto riguardo all’attuale apertura d’accesso alla proprietà di quest’ultima.

CONSIDERATO

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudice del rinvio, effettuati gli accertamenti di fatto necessari, dovrà far applicazione dei principi di diritto espressamente e implicitamente sopra enunciati, procedendo, inoltre a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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