Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18499 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9245/2016 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE 130, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA TERENZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELA ROLANDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2475/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 19 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da F.C. avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona in data 24 giugno 2013, e nei confronti di V.R..

2. La Corte d’appello ha ritenuto che l’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l’estinzione del giudizio, fosse in effetti impugnabile con l’appello, ma che nella specie l’appello risultasse tardivo in quanto proposto con atto notificato in data 27-28 febbraio 2014, e quindi oltre il termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., decorrente dal 24 giugno 2013, data in cui l’ordinanza era stata pronunciata in udienza.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.C., sulla base di un motivo. V.R. non ha svolto difese in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 308 e 327 c.p.c., per censurare la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il dies a quo del termine lungo di impugnazione dell’ordinanza decorresse dalla data della pronuncia, anzichè da quella della pubblicazione, avvenuta il 15 luglio 2013, come risultante dallo “storico” del fascicolo. Il ricorrente, che richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 22848 del 2013, sottolinea che l’ordinanza di estinzione del processo pronunciata dal tribunale in composizione monocratica ha valore di sentenza, ed è pertanto appellabile, sicchè sarebbe erroneo il richiamo fatto dalla Corte d’appello alla disciplina dettata dall’art. 308 c.p.c..

2. Il motivo è infondato.

2.1. Incontestata l’appellabilità dell’ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato l’estinzione del processo, trattandosi di provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza (in senso conforme, da ultimo, Cass. 26/09/2019, n. 23997; Cass. 12/02/2016, n. 2837), la questione all’esame riguarda il dies a quo dell’impugnazione, avuto riguardo al termine cd. lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, che la Corte d’appello ha individuato nella data dell’udienza in cui il giudice ha dichiarato l’estinzione, vale a dire il 24 giugno 2013, con conseguente rilievo della tardività dell’appello, proposto con atto notificato il 27-28 febbraio 2014, quando il termine semestrale era già decorso.

3. La decisione della Corte d’appello deve essere confermata nell’esito, essendo invece erroneo il richiamo all’art. 308 c.p.c..

Nella fattispecie trova applicazione l’art. 176 c.p.c., comma 2, il quale dispone che “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi”.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato da tempo che il termine per impugnare le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, e “in assenza della suddetta notifica, è applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di deposito dei provvedimenti e coincidente, nell’ipotesi di ordinanze pronunciate in udienza, con la data dell’udienza nel corso della quale è avvenuta la redazione del relativo processo verbale” (ex plurimis, Cass. 18/11/2000, n. 14936; Cass. 09/05/2007, n. 10539; Cass. 27/06/2018, n. 16893, che ha fatto applicazione del principio con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, affermando che il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell’udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell’udienza).

3.2. Nella vicenda in oggetto, come risulta dallo “storico” del fascicolo riportato nel ricorso, l’udienza del 24 giugno 2013 era stata fissata per la precisazione delle conclusioni, e le parti avrebbero dovuto intervenire. Da ciò consegue che l’ordinanza assunta in quell’udienza non era soggetta a comunicazione da parte della cancelleria, e doveva ritenersi conosciuta dalle parti.

Costituiva poi onere delle stesse parti, che non erano intervenute all’udienza, assumere informazioni su quanto era stato disposto dal giudice.

4. Non è pertinente la sentenza delle Sezioni Unite 08/10/2013, n. 22848 del 2013, citata dal ricorrente, che ha definito la diversa questione del rito applicabile nel procedimento di appello avverso la sentenza resa ex art. 308 c.p.c., comma 2, di rigetto del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore.

5. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Sussistono i presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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