Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1850 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20056-2019 proposto da:

B.D., B.G., G.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPA MICIELI;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ***** SPA IN A.S., in persona dei curatori fallimentari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ABRAMO;

– controricorrente –

contro

B.R., B.A., I.G., B.A., B.E., BU.DA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 688/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

OSSERVA

– per quel che qui residua d’utilità occorre riferire che B.D., B.G. e G.L. ricorrono, nei confronti di B.R., B.A. (1969), Iacona Gaetano, Curatela del Fallimento ***** s.p.a., B.A. (1965), B.E. e Bu.Da., avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania di cui in epigrafe, la quale, fra l’altro, rigettò l’appello principale, così confermando sul punto la sentenza di primo grado, la quale aveva disatteso la domanda d’usucapione di talune strutture fisse al suolo (serre) detenute dagli attori, che condannava al rilascio;

– con il ricorso, fondato su una sola censura, al quale si contrappone d controricorso della Curatela, i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la sentenza d’appello avrebbe dovuto accogliere l’impugnazione, traendosi dal giudizio di primo grado, per l’operare del principio di non contestazione, il possesso con animo proprietario da parte dei ricorrenti dei manufatti, in ferro e muratura, fissi stabilmente al suolo; nè il fatto che il restante terreno fosse coltivato dai convenuti poteva mutare la circostanza del loro disinteresse per i manufatti in parola, di talchè la Corte catanese aveva errato a reputare priva di prova la domanda;

– la doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità, in quanto aspecifica e perchè non coglie la “ratio decidendi” e, inoltre, perchè palesemente diretta al riesame del fatto, invero:

– quanto al primo profilo basti rilevare che la sentenza d’appello ha spiegato che gli odierni ricorrenti, la cui prova per testi non era stata ammessa dal Tribunale, non ebbero ad insistere in sede di precisazione davanti a quel Giudice (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. n. 22883/2019), nè, tantomeno instarono davanti alla Corte locale e una tale “ratio decedenti” non risulta essere stata contestata con il ricorso;

– quanto al secondo, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre e, peraltro, neppure viene adombrata, del difetto assoluto di motivazione; il ricorso, invece, lungi dal delineare una omissione di tal fatta, s’impegna in una critica degli apprezzamenti di merito operati dal Giudice di primo grado, con la pretesa di ottenere un nuovo ed inammissibile esame di merito;

– la doglianza investe, inoltre, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), apprezzamento che, per contro, la Corte locale ha ampiamente effettuato (cfr. pag. 12 e ss.).

CONSIDERATO

che l’esposta inammissibilità, quale ragione più liquida del decidere, rende superfluo verificare la prospettata (da parte della controricorrente) inammissibilità dell’impugnazione di B.D., per non avere rivolto censura avverso la statuizione d’appello, che, in accoglimento dell’appello incidentale della Curatela, aveva dichiarato la nullità dell’atto di donazione perchè a non domino, che lo vedeva donatario;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (cent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 1, comma 1-bis 3, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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