Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18503 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21981-2017 proposto da:

F.A.V.I. ELETTRONICA DI Z.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LEONARDO PASETTO, ARIANNA FIOCCO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 409/2017 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

La F.A.V.I. Elettronica di Z.V. propone ricorso avverso la sentenza n. 409/2017 del Tribunale di Verona.

Il ricorso è articolato su quattro motivi e non è resistito dalla parte intimata.

La sentenza gravata decideva in ordine all’opposizione interposta dall’odierna parte ricorrente avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 186 dell’li aprile 2013 del Garante della protezione dei dati personali (susseguente al verbale di contestazione n. 0238594/2010 elevato in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 13 e 161, per violazione della disciplina del trattamento di dati personali mediante l’attivazione di schede telefoniche all’insaputa degli interessati ed in assenza dell’informativa prevista dalla legge).

Il Tribunale di Verona, nell’occasione, rigettando ogni diversa istanza di cui alla proposta opposizione, rideterminava la sanzione di cui alla impugnata ordinanza-ingiunzione n. 186 dell’11.4.2013, in Euro 45.000,00.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13.

La doglianza della parte ricorrente attiene alla mancata applicazione dell’esimente prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 3.

Il motivo espone una serie di argomentazioni finalizzate a far ritenere, da questa Corte, la sussistenza di idonei elementi di fatto per valutare la ricorrenza, nell’ipotesi, di un errore di fatto non cagionato da colpa del ricorrente sanzionato.

Senonchè l’invocata sussistenza della detta esimente presuppone una valutazione del tutto meritale.

Si tratterebbe di ricostruire, in punto di fatto, la prassi nei rapporti fra Telecom e rappresentanti (dealers) in relazione al trattamento dei dati.

Trattasi, a ben vedere, di un accertamento non fattibile ed ammissibile in sede giudizio di legittimità.

Inoltre parte ricorrente, in dispregio del noto principio di autosufficienza nulla dice sul dove e quando i prima ha svolto tale questione, che -allo stato- non può che ritenersi nuova.

Per di più quella posta col motivo qui in esame, costituisce -allo stato degli atti- questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

All’uopo va richiamato il principio, qui condiviso, che questa Core ha già avuto modo di statuire allorchè si è affermato che “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio.” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 – 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 13, in relazione al provvedimento del Garante n. 1242592 del 16.2.2006 (in G.U. n. 54 del 6.3.2006 in vigore dal 1.5.2006).

Parte ricorrente espone che, al momento (14 febbraio 2005) dell’assunzione, da parte del titolare F., del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali non era in vigore l’obbligo di informativa scritta sul trattamento dei dati.

La censura, già esplicata, non trova adeguato riscontro nella invero scarna motivazione della sentenza impugnata.

In quest’ultima (a pag. 2) si accenna genericamente alla violazione dll’art. 13 del codice della privacy avendo (il ricorrente) effettuato un trattamento di dati personali mediante l’attivazione di schede telefoniche all’insaputa egli interessati, in assenza dell’informativa prescritta dalla legge”.

Nulla, tuttavia, di specifico viene -previa adeguata ricostruzione in fatto- affermato quanto al momento in cui avvenne il trattamento ed alla conseguente normativa specificamente vigente ed applicabile.

La censura deve, quindi, ritenersi fondata.

Il motivo va, dunque, accolto.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta – testualmente- l'”omessa valutazione di emersioni istruttorie”.

La censura è svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è inammissibile sia per errato riferimento al parametro normativo processuale (che non può essere l’art. 360 c.p.c., n. 4, che riguarda l’omessa pronuncia), sia per carenza di indicazione di uno specifico fatto o dato o documento o elemento extra-testuale eventualmente censurabile (ove allegato) sotto il diverso profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 689 del 1991, art. 164-bis, per erronea determinazione del quantum della riduzione applicata.

Il motivo è fondato.

La determinazione, “in misura pari a due quinti” della somma di Euro 108.000,00 (ovvero e 43.200,00) è palesemente arrotondata in e 45.000,00.

5.- La ritenuta fondatezza del secondo e quarto motivo del ricorso comporta l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti al Giudice del rinvio, in dispositivo indicato, che dovrà provvedere a riesaminare la controversia uniformandosi a quanto innanzi affermato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso, ritenuti inammissibili il primo ed il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al, motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Verona in persona di diverso Giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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