LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 23571-2019 proposto da:
D.E.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato FARAON LUCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FARON ANDREA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
Avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5486/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato il 03/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2020 dal Consigliere GIANNACCARI ROSSANA.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 3.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettò il ricorso proposto da D.E.H. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Verona, Sezione Distaccata di Padova di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.
D.E.H., cittadino del Senegal, riferiva alla Commissione Territoriale di essere omosessuale, di aver subito violenze sessuali da parte dello zio e di aver scoperto, dopo tale episodio, la sua omosessualità. La famiglia di origine lo aveva costretto a sposarsi, aveva avuto due figlie ma, ciò nonostante, continuava a frequentare un’associazione a tutela dei diritti degli omosessuali. Nel corso di una manifestazione vi erano stati degli arresti ed aveva pertanto deciso di lasciare il proprio paese, dove temeva di farvi rientro per il timore di essere perseguitato o arrestato.
Il Tribunale ritenne che il racconto del ricorrente fosse privo di coerenza in ragione delle numerose incongruenze e discrasie e conseguentemente rigettò la domanda concernente il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).
Il Tribunale adito, richiamando l’ultimo rapporto dell’UNHCR evidenziava l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ravvisandosi nel Paese d’origine situazioni di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno ed internazionale.
Quanto, infine, alla tutela rappresentata dal permesso di soggiorno per motivi umanitari, il giudice di merito riteneva che non fossero stati allegati dal richiedente motivi o documenti dai quali si potesse ricavare che egli fosse affetto da gravi stati patologici o fosse, più in generale, vulnerabile al punto che un rientro nel Paese d’origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità.
Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso D.E.H. sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 10 Cost., per non avere il Tribunale pronunciato sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo che avrebbe una portata più ampia rispetto alla domanda di protezione internazionale.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha più volte affermato che il diritto d’asilo previsto all’art. 10 Cost., comma 3 è stato implementato con le previsioni normative che hanno delineato le tre forme di protezione internazionale del nostro ordinamento, ovverosia lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e l’istituto peculiare della protezione umanitaria, e che non residua dunque spazio applicativo autonomo e diretto per la norma costituzionale richiamata: “Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (Sez. 6-1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324 – 01)”.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale considerato le condizioni degli omosessuali in Senegal, al fine della valutazione della credibilità; lamenta, inoltre, che il Tribunale avesse dato rilievo a contraddizioni poco significative nell’ambito di un racconto coerente e completo.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere riconosciuto all’istante il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante in Senegal l’omosessualità fosse un reato punito con la pena detentiva.
I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente sono inammissibili per difetto di specificità.
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta ai sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).
Ciò posto, questa Corte osserva come, viceversa, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente, proponendo censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle mere valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione del giudice di merito della precedente fase di giudizio e che possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorrente contesta in modo generico la valutazione sulla credibilità effettuata dal Tribunale senza chiarire, alla stregua dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, le ragioni per le quali ha errato il giudice di merito nel valutare la carenza di attendibilità.
Il Tribunale ha dato conto delle numerose e ricorrenti discrasie, che rendevano il racconto privo di credibilità intrinseca ed estrinseca; in primo luogo è stata rilevata l’incongruenza tra l’educazione familiare di tipo femminile e l’imposizione di un matrimonio eterosessuale contro la sua volontà; rilevante, secondo l’apprezzamento del Tribunale, è la contraddizione sul numero di relazioni omosessuali intrattenute dall’istante ma anche sulla circostanza che gli arresti vennero effettuati non in una riunione degli iscritti ad un’associazione gay ma durante la celebrazione di un matrimonio.
Le allegazioni di fatti ritenuti non veritieri rendono irrilevanti le indagini sul rilievo penale dell’omosessualità, ai fini della protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021