Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.18506 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1852/2017 R.G, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente-

contro

P.C., in proprio e quale legale rappresentante della AURA SALUS S.R.L., rappresentate e difese dall’avv. Barbara Accettura, con domicilio eletto in Roma, Via L. Mantegazza 24, presso lo studio il Dott. Marco Gardin;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 733/2016 della Corte d’appello di Lecce, depositata in data 11.7.2016.

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del giorno 8.1.2021 dal Consigliere FORTUNATO Giuseppe.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO Lucio, che ha concluso, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Udito l’avv. Barbara Accettura.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 4.10.2012 al Tribunale di Lecce, P.C., in proprio e quale legale rappresentante della Aura Salus s.r.l., ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 68662, emessa dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, con cui le era stata irrogata la sanzione di Euro 42840,00, per avere conferito un incarico retribuito ad un docente, pubblico dipendente della Università del Salento, senza la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza e, quindi, in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9 e 11.

L’opponente ha chiesto di annullare il provvedimento, eccependo che l’ordinanza ingiunzione era stata preceduta da verbale di contestazione della Guardia di Finanza notificato oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento, con conseguente estinzione della sanzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6; che, in ogni caso, l’Università aveva rilasciato un’autorizzazione postuma, “ora per allora”, sanando ogni irregolarità; che difettava anche l’elemento soggettivo della violazione, dato che l’opponente non era a conoscenza che il docente fosse titolare di un incarico a tempo pieno e, infine, che la sanzione non poteva essere neppure applicata, data l’entrata in vigore L. n. 240 del 2010, art. 6, comma 10, secondo cui i professori a tempo pieno possono svolgere, senza autorizzazione, attività di collaborazione scientifica e di consulenza.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate, insistendo per la conferma dell’ordinanza ingiunzione.

Il tribunale ha accolto l’opposizione con sentenza n. 1785/2014, confermata in secondo grado.

Disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello poichè ritualmente proposto con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, il giudice distrettuale ha ritenuto che la successiva emanazione di un’autorizzazione “ora per allora”, da parte dell’Università, rendesse lecita la condotta, non essendovi alcuna prescrizione che ne proibisse il rilascio successivo, non essendo comunque pregiudicate le funzioni di controllo che competono all’amministrazione.

L’autorizzazione successiva sarebbe – anzi – implicitamente ammessa proprio dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, norma che non solo consente al dipendente di assumere liberamente incarichi non retribuiti, ma che dal difetto di autorizzazione fa discendere, in aggiunta a conseguenze di carattere disciplinare, solo l’obbligo di versare il compenso riconosciuto al dipendente in un apposito fondo istituito presso l’amministrazione di appartenenza.

La sentenza ha inoltre escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, sull’assunto che “tra l’opponente (che opera nel settore socio-sanitario) e il professionista incaricato non vi fosse una frequentazione abituale – per ragioni personali o di lavoro – tale da indurre a ritenere la conoscenza dell’attività di docente universitario svolta con rapporto di lavoro a c.d. tempo pieno (atteso che per i docenti universitari che optino per il tempo definito non è richiesta alcuna comunicazione o autorizzazione)”.

Quanto, infine, all’omessa comunicazione dell’entità dei compensi corrisposti al pubblico dipendente, la sentenza ha preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 98/2015, aveva dichiarato l’illegittimità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 15, sicchè il fatto non era più punibile.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

P.C. resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente respingersi l’istanza di riunione formulata dall’Agenzia delle entrate.

Il presente giudizio può essere definito per ragioni che, per quanto si dirà, rendono superfluo l’esame delle questioni comuni alle altre cause menzionate nella richiesta e che, peraltro, pendono in cassazione tra parti diverse ed hanno oggetto distinte decisioni di merito.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9 e 11, artt. 97 e 98 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia infondatamente negato l’illiceità della condotta in virtù della ritenuta portata convalidante dell’autorizzazione rilasciata “ora per allora”, trascurando che detta autorizzazione è volta a salvaguardare l’interesse pubblico al buon funzionamento degli uffici attraverso un controllo su eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità, che deve esser svolto necessariamente in via preventiva.

Il ricorso è inammissibile.

L’Agenzia ha sottoposto a censura la sentenza di appello con esclusivo riferimento alle questioni riguardanti l’efficacia sanante dell’autorizzazione successiva al conferimento dell’incarico, senza minimamente attingere la decisione anche nel punto in cui ha escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, tema diffusamente esaminato a pagg. 8 e 9 della sentenza e definito con statuizione idonea a giustificare anche da sola l’annullamento della sanzione.

Essendosi in presenza di una decisione fondata su due distinte ed autonome rationes decidendi, era onere della ricorrente contestarle entrambe in modo da impedire che divenisse definitiva anche solo una di esse.

In tal situazione, il motivo di ricorso, anche ove ritenuto fondato, non potrebbe – difatti – condurre alla cassazione della pronuncia, che è divenuta definitiva riguardo alla dichiarata insussistenza di un elemento costitutivo dell’illecito, risultando carente lo stesso interesse ad impugnare esclusivamente la statuizione con cui è stato anche riconosciuto effetto sanante all’autorizzazione successiva (Cass. 11222/2017; Cass. 4293/2016; Cass. 1062/2015; Cass. 12839/2014).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Essendo soccombente l’Agenzia delle entrate, che è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, si dà atto dell’inapplicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. S.0 4315/2019, punto 7.5.).

Non può accogliersi l’istanza del 2.12.2020, depositata dalla controricorrente, al fine di ottenere l’oscuramento delle generalità del docente destinatario dell’incarico, atteso che il generico richiamo alla “riservatezza di dati/scelte aziendali della resistente ininfluenti ai fini del giudizio”, contenuto nella richiesta, non integra i motivi legittimi richiesti dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione Civile, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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