Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18510 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20283-2019 proposto da:

C.D., rappresentato e difeso dall’avv. CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE PERUGIA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto del 27/5/2019, il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da C.D., cittadino della Costa d’Avorio avverso la decisione della Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria.

Il Tribunale ha specificatamente indicato che non era stato sentito nuovamente il ricorrente, dato che questi aveva chiarito i fatti posti a base della domanda avanti alla Commissione territoriale(il ricorrente aveva dichiarato di non essere mai stato accettato dal marito della madre, che i rapporti non erano migliorati neanche dopo il suo matrimonio e di avere pertanto deciso di abbandonare la Costa d’Avorio); ha ritenuto insussistenti le condizioni costitutive dello status di rifugiato, così come della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), e b), nonchè c), considerate le Coi compulsate; ha infine escluso la protezione umanitaria, non riscontrando alcuna particolare vulnerabilità, nè lesione delle garanzie e libertà fondamentali.

Ricorre avverso detta pronuncia il C.D., sulla base di unico motivo.

Il Ministero è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e dell’art. 35 bis, commi 9, 10 e 11; si duole che, in mancanza della videoregistrazione dell’audizione presso la Commissione territoriale, non sia stata disposta nuova audizione avanti al Tribunale, che il diritto al ricorso effettivo incide sul dovere di cooperazione del giudice che deve disporre l’audizione del ricorrente, “che è il momento centrale in cui tale dovere può adempiersi”.

Il motivo è infondato.

Come affermato nella recente pronuncia 21584/2020, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Ora, nella specie, il Tribunale ha dato esplicitamente conto della ragione della mancata nuova audizione audizione del ricorrente in sede giudiziale, dato che questi aveva avuto modo di chiarire avanti alla Commissione territoriale i fatti posti a base della domanda, quei fatti che il Tribunale ha ritenuto veritieri e che ha esaminato al fine di statuire sulla domanda.

E’ di chiara evidenza come, a fronte di detta specifica considerazione del Tribunale, il ricorso si limiti a far valere in modo del tutto generico ed apodittico la necessità della audizione.

Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese.

Sussistono le condizioni per la debenza da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione II, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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