Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18511 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27481-2019 proposto da:

S.D., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO CENTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 975/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione avanzata da S.D. avverso il diniego della chiesta protezione da parte della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione del predetto;

– il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal Senegal perchè, lui musulmano, aveva rapito per amore una ragazza cristiana, ed essendo costei successivamente morta, temeva fosse accusato di omicidio (ove ciò gli fosse stato addebitato) e comunque di essere condannato per sequestro di persona;

– la Corte locale, condividendo il giudizio del Tribunale, aveva reputato la narrazione inverosimile poichè “dalle fonti internazionali d’uso, di pubblico dominio, (il Giudice di primo grado) ha ricavato elementi che – pur indirettamente – smentiscono l’attendibilità del racconto dell’appellante; infatti la maggioranza della popolazione del Senegal è musulmana (come l’appellante medesimo) ma i matrimoni misti non sono vietati (e, va aggiunto, è noto che la legge islamica consente il matrimonio tra l’uomo musulmano e la donna cristiana)”; inoltre, negava il sussistere in Senegal, anche nella regione del Casamance, una situazione di violenza diffusa e incontrollata, tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle “fonti internazionali surrichiamate”;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto tardivo di costituzione;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che il Giudice d’appello aveva affermato la estrinseca inattendibilità della narrazione e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza indicare le fonti (COI) aggiornate dalle quali aveva tratto il suo convincimento;

considerato che il motivo è manifestamente fondato, dovendosi osservare che:

a) questa Corte ha condivisamente chiarito che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Sez. 3, n. 262, 12/01/2021, Rv. 660386; conf., ex multis, Cass., n. 11312/2019; 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020); indicazione che nel caso risulta omessa, non avendo in alcun modo la decisione impugnata spiegato sulla base di quali attuali e accreditate fonti informative aveva espresso il convincimento di cui s’è detto;

b) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145); nel caso al vaglio il Giudice non ha reso alcuna apprezzabile (nel senso che s’è detto) motivazione sul punto, incorrendo, quindi, nella denunziata falsa applicazione della norma evocata;

considerato che il secondo e il terzo motivo, con il quale il ricorrente, denunziando l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e la violazione e/o falsa applicazione di legge, si duole del mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, tenuto conto dell’accoglimento del primo motivo, restano assorbiti;

considerato che, pertanto, il provvedimento deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnato provvedimento in relazione all’accolto motivo, e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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