Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18512 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25583-2019 proposto da:

A.J., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione avanzata da A.J. avverso il diniego della chiesta protezione da parte della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– il richiedente aveva narrato di essere nato in Camerun, dove aveva vissuto fino all’età di sei anni, da genitori nigeriani; che il padre, militare del Biafra, a causa della guerra si era trasferito in Camerun, che ritornati in Nigeria (Imo State), nel 2008, il padre era deceduto ed egli, dal 2011, aveva cominciato a far parte del gruppo “MASSOB”, che lottava per l’emancipazione dell’ex Biafra; che il movimento era oggetto a repressione da parte della polizia, con violenze e arresti arbitrari; che il 30/5/2015, in occasione di una manifestazione non violenta per ricordare i morti per il Biafra, la polizia era intervenuta violentemente uccidendo molte persone e arrestandone tante; che egli, sapendosi ricercato, era fuggito nella Nigeria del nord, da dove era stato costretto ad allontanarsi in quanto cristiano, a causa del gruppo terroristico di Boko Haram; che, di conseguenza, aveva lasciato la Nigeria fuggendo in Libia, ove, però, aveva dovuto patire violenze e abusi (un suo amico era stato ucciso, egli picchiato selvaggiamente, aveva riportato lesioni all’udito); che, pertanto era stato costretto a fuggire dalla Libia, nel mentre non avrebbe potuto fare rientro in Patria perchè la polizia lo ricercava, come gli aveva detto per telefono la madre;

– il Tribunale, aveva reputato la narrazione inverosimile, poichè generica, contraddittoria e incongrua (mancava una prova dell’appartenenza del richiedente all’indicato movimento, era poco plausibile che, nonostante fosse ricercato, fosse riuscito a mettersi in contatto con la madre e a organizzare la fuga); soggiungendo che “anche se si volessero ritenere veritieri i fatti raccontati, il ricorrente non allega come la sua partecipazione al movimento abbia potuto incidere sulla sua situazione personale nè tantomeno il rischio concreto che lo avrebbe determinato ad andare via”; inoltre, prosegue il Tribunale, non erano stati dedotti atti persecutori specifici, da potersi ricondurre alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7; inoltre, non emergevano le condizioni legittimanti la protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, non sussistendo in Imo State una condizione di violenza diffusa e indiscriminata, tenuto conto delle COI consultate (rapporto Commissione Nazionale Asilo, rapporto ACLED ed EASO); infine, conclude il Giudice, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), art. 3, comma 3, art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, art. 8, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che il Tribunale era venuto meno al dovere di verificare i fatti pertinenti che riguardavano il Paese d’origine, negando il diritto al riconoscimento del diritto al rifugio limitandosi ad affermare apoditticamente “profili di non coerenza in relazione ai fatti come accaduti riportati dalle fonti consultate”;

considerato che il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità: la pretesa della protezione internazionale piena (diritto al rifugio) risulta essere stata rigettata, non già per l’apodittica affermazione in ordine alla mancanza di riscontro esterno, ma per l’interna incoerenza della narrazione, evidenziata dal giudice con motivazione in questa sede non censurabile;

ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. b) e c), assumendo che il Tribunale aveva “omesso l’esame dei profili di rischio dedotti”, in particolare l’esposizione a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che occorra che il richiedente fornisca la prova di una persecuzione diretta, grave e personale; nonchè, l’esposizione al rischio di cui alla citata Iett. b);

ritenuto che con il terzo motivo viene prospettata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la decisione non aveva tenuto conto di informazioni specifiche e aggiornate, dalle quali avrebbe avuto modo di trarre il convincimento di una situazione di violenza diffusa e incontrollata anche nella zona di provenienza del richiedente;

considerato che entrambe le censure meritano di essere accolte in ordine al profilo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto il Tribunale, pur avendo genericamente citato le fonti della sua conoscenza in ordine alla situazione interna nel Paese d’origine (COI), ha omesso di individualizzare con puntualità le stesse, indicandone la data (conf., Sez. 1, n. 29137/2020); quanto, invece, al profilo di cui al citato art. 14, lett. b) la critica è destituita di fondamento, avendo il Giudice escluso, come si è detto, la credibilità interna della narrazione attinente alla vicenda soggettiva;

considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la decisione tenuto conto, ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, delle gravi minacce patite e della diffusa violazione dei diritti umani patirebbe nelle carceri nigeriane, nonchè della necessitata fuga dalla Libia al fine di preservare la propria incolumità personale, “attraverso l’unica via di scampo che gli si era presentata percorribile”, merita di essere accolto in relazione alla mancata presa in considerazione del racconto (sul punto non giudicato inattendibile) riguardante le violenze patite in Libia, nel mentre non merita di essere accolto quanto al prospettato pericolo personale derivante dall’impegno politico, avendo il Tribunale insindacabilmente negato attendibilità alla narrazione;

considerato che, pertanto, il decreto deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo per quanto in motivazione e dichiara inammissibile il primo; cassa l’impugnato decreto in relazione agli accolti motivi, e rinvia al Tribunale di Napoli, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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