Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18513 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26740-2019 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE CASERTA IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 691/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli, parzialmente accogliendo il ricorso di S.K., proposto avverso il diniego della chiesta protezione da parte della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, riconobbe al richiedente il diritto alla protezione umanitaria e la Corte d’appello di Napoli, con la decisione di cui in epigrafe, rigettando l’impugnazione del richiedente, negò a costui il diritto alla protezione sussidiaria;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di unitaria censura avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto tardivo di costituzione;

ritenuto che il ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base di quanto segue:

– il ricorrente, riportate nelle prime 15 pagine del ricorso estratti di report dai quali era dato trarre la grave situazione di violenza diffusa e incontrollata in Mali, lamenta che “nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla situazione aggiornata del Mali, essendo indicato genericamente che la situazione è in via di miglioramento. In particolare, tali giustificazioni non sono idonee a specificare quale fonte, in concreto, è stata utilizzata dal giudice di merito e quindi non sono sufficienti ad assicurare il controllo sull’attendibilità di esse e soprattutto sulla effettiva ricomprensione nel novero di quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, richiamato comma 3”;

considerato che il ricorso merita di essere accolto poichè manifestamente fondato, per le ragioni che seguono:

– la Corte di Napoli nega il diritto alla protezione sussidiaria poichè non risultava individualizzato il rischio per il richiedente in caso di rimpatrio: non era dato comprendere se l’allontanamento fosse dipeso “dalla grave incertezza e dai disordini che hanno interessato il Paese africano (ora in via di ridimensionamento, secondo le fonti internazionali d’uso), ma non vi è prova, neanche indiziaria (nè vi è spazio per l’esercizio dei poteri officiosi) di discriminazioni, o tanto meno di persecuzioni”;

– la decisione siffattamente motivata contrasta con la legge e con i principi enunciati in materia da questa Corte, invero:

a) la protezione sussidiaria di cui all’ipotesi descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), presuppone la sussistenza di una generalizzata situazione di violenza diffusa e incontrollata, tale da esporre l’immigrato, in caso di rimpatrio, a rischio per la propria incolumità, non occorrendo, pertanto, che un tale rischio debba essere correlato alla situazione individuale del richiedente, il quale deve essere tutelato per il solo fatto che, una volta rimpatriato, verrebbe esposto al rischio di cui s’è detto;

– sul punto questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Sez. 1, n. 16122, 28/07/2020, Rv. 658561; conf. Cass. n. 19725/2020);

b) inoltre la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto enunciato da questa Corte: in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Sez. 3, n. 262, 12/01/2021, Rv. 660386; conf., ex multis, Cass., n. 11312/2019; 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020); indicazione che nel caso risulta omessa, non avendo in alcun modo la decisione impugnata spiegato sulla base di quali attuali e accreditate fonti informative aveva espresso il convincimento di cui s’è detto;

considerato che, pertanto, il provvedimento deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’impugnato provvedimento e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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