Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18514 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26689-2019 proposto da:

K.H., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 773/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione avanzata da K.H. avverso il provvedimento di diniego della chiesta protezione internazionale della competente Commissione territoriale e la Corte d’appello di Napoli, con il provvedimento di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione del richiedente;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre censure avverso la statuizione d’appello e che il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto tardivo di costituzione;

ritenuto che con i primi due correlati motivi il ricorrente denunzia l’omesso esame id fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base di quanto segue:

– il Giudice d’appello aveva negato la sussistenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), legittimante la chiesta protezione sussidiaria, nonostante che l’appellante avesse cooperato nella istruttoria, avendo richiamato plurimi report, attestanti la situazione di violenza diffusa e incontrollata in Bangladesh, sulla base di un mero apodittico asserto, senza specificare a quali report aggiornati avesse inteso far riferimento per escludere una tale situazione di pericolo;

considerato che la censura sviluppata con i due motivi di cui detto merita di essere accolto poichè manifestamente fondata, per le ragioni che seguono:

– la Corte di Napoli nega il diritto alla protezione sussidiaria affermando che: “L’appellante neppure ha criticamente contestato quanto dedotto dal Tribunale sulla personale posizione dell’istante, il che rende incontrovertibile l’accertamento del primo giudice; d’altro canto la motivazione addotta per l’espatrio – il timore di rendere informazioni alla pubblica autorità – appare del tutto ingiustificato e sproporzionato rispetto alla condotta tenuta. Nè sussistono pertanto i presupposti nè per il riconoscimento dello status di rifugiato nè della protezione sussidiaria, senza che occorra lo svolgimento di attività istruttoria d’ufficio, del resto meramente esplorativa (l’appellante venendo meno ad un fondamentale dovere di collaborazione, non ha fornito gli elementi per lo svolgimento di una tale attività)”;

– la decisione siffattamente motivata contrasta con la legge e con i principi enunciati in materia da questa Corte, invero:

a) la protezione sussidiaria di cui all’ipotesi descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), presuppone la sussistenza di una generalizzata situazione di violenza diffusa e incontrollata, tale da esporre l’immigrato, in caso di rimpatrio, a rischio per la propria incolumità, non occorrendo, pertanto, che un tale rischio debba essere correlato alla situazione individuale del richiedente, il quale deve essere tutelato per il solo fatto che, una volta rimpatriato, verrebbe esposto al rischio di cui s’è detto;

– sul punto questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Sez. 1, n. 16122, 28/07/2020, Rv. 658561; conf. Cass. n. 19725/2020);

b) inoltre la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto enunciato da questa Corte: in tema di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Sez. 3, n. 262, 12/01/2021, Rv. 660386; conf., ex multis, Cass., n. 11312/2019; 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020); indicazione che nel caso risulta omessa, non avendo in alcun modo la decisione impugnata spiegato sulla base di quali attuali e accreditate fonti informative aveva espresso il convincimento di cui s’è detto;

c) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145); nel caso al vaglio il Giudice non ha reso alcuna apprezzabile (nel senso che s’è detto) motivazione sul punto, incorrendo, quindi, nella denunziata falsa applicazione della norma evocata;

considerato che, pertanto, il provvedimento deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio, rimanendo assorbito il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa l’impugnato provvedimento e rinvia, in relazione agli accolti motivi, alla Corte d’appello di Napoli, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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