Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18515 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26691-2019 proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 771/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione avanzata da M.E. avverso il provvedimento di diniego della chiesta protezione internazionale della competente Commissione territoriale e la Corte d’appello di Napoli, con il provvedimento di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione del richiedente;

– il richiedente aveva narrato di essere emigrate dal Bangladesh verso la Libia, dalla quale era stato costretto a fuggire perchè ridotto in schiavitù e di non poter più far rientro in Patria perchè non sarebbe stato in grado di pagare i debiti a suo tempo contratti al fine di affrontare il viaggio;

– la corte locale negava ogni forma di protezione internazionale sulla base della seguente motivazione: “In realtà, e in primo luogo, va detto che le fonti internazionali d’uso, di pubblico dominio, richiamate dal Tribunale, attestano che il Paese asiatico, certo poverissimo, è caratterizzato sì da instabilità ma non da violenza generalizzata. Soprattutto – ed è dato incontestato dall’appellante (sicchè si tratta di valutazione oramai incontrovertibile) – lo stesso appellante ha riconosciuto di essersi allontanato dal suo Paese per ragioni economiche. Nè sussistono i presupposti nè per il riconoscimento dello status di rifugiato nè della protezione sussidiaria senza che occorra lo svolgimento di attività istruttoria d’ufficio, del resto meramente esplorativa”;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione d’appello e che il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto tardivo di costituzione;

ritenuto che con i primi due motivi, fra loro correlati il ricorrente denunzia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), nonchè violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), sulla base di quanto segue:

– il Giudice d’appello aveva negato la sussistenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), legittimanti la chiesta protezione sussidiaria, nonostante dalle COI risultasse che in Bangladesh è prevista la carcerazione per debiti e tollerato il lavoro asservito del debitore insolvente; aveva omesso di valutare la circostanza sopravvenuta dell’impossibilità di ritornare in Patria, al fine di non essere esposto all’anzidetto rischio; aveva apoditticamente escluso, senza indicare a quale COI attuale avesse inteso far riferimento, la situazione di violenza diffusa e incontrollata nel Paese d’origine considerato che la censura sviluppata con i due motivi di cui detto merita di essere accolta poichè manifestamente fondata, per le ragioni che seguono:

– la decisione, come sopra motivata, contrasta con la legge e con i principi enunciati in materia da questa Corte, invero:

a) la protezione sussidiaria di cui all’ipotesi descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), presuppone la sussistenza di una generalizzata situazione di violenza diffusa e incontrollata, tale da esporre l’immigrato, in caso di rimpatrio, a rischio per la propria incolumità, non occorrendo, pertanto, che un tale rischio debba essere correlato alla situazione individuale del richiedente, il quale deve essere tutelato per il solo fatto che, una volta rimpatriato, verrebbe esposto al rischio di cui s’è detto;

– sul punto questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Sez. 1, n. 16122, 28/07/2020, Rv. 658561; conf. Cass. n. 19725/2020);

b) inoltre la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto enunciato da questa Corte: in tema di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Sez. 3, n. 262, 12/01/2021, Rv. 660386; conf., ex multis, Cass., n. 11312/2019; 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020); indicazione che nel caso risulta omessa, non avendo in alcun modo la decisione impugnata spiegato sulla base di quali attuali e accreditate fonti informative aveva espresso il convincimento di cui s’è detto;

c) che analogamente deve dirsi in relazione all’ipotesi di cui alla lett. b) del citto art. 14, valendo sul punto osservare che il pericolo di “danno grave” in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare con riferimento all’attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza, poichè il legislatore ha accolto un concetto di rifugiato “sur piace”, divenuto tale cioè a causa di situazioni sopravvenute nel Paese di origine durante la sua assenza (Sez. 1, n. 2954, 07/02/2020, Rv. 657583); ciò valendo, essendo comune la ratio, per tutte quelle situazioni di pericolo individuale sopravvenute alla partenza (nella specie, come si è visto, il ricorrente allega che essendosi indebitato per emigrare sarebbe sposto ai trattamenti inumani che sarebbero riservati nel suo Paese al debitore inadempiente);

d) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145); nel caso al vaglio il Giudice non ha reso alcuna apprezzabile (nel senso che s’è detto) motivazione, incorrendo, quindi, nella denunziata falsa applicazione della norma evocata;

considerato che, pertanto, il provvedimento deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio, rimanendo assorbito il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo;

cassa l’impugnato provvedimento e rinvia, in relazione agli accolti motivi, alla Corte d’appello di Napoli, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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