LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 27425-2019 proposto da:
O.E.O., rappresentato e difeso dall’Avvocato Generale dello Stato;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 2975/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 4/7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/2/2021 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che O.E.O., nato in *****, aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.
O.E.O., con ricorso notificato il 3/9/2019, ha chiesto per due motivi la cassazione della sentenza.
Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza valutare che, come emerge dai documenti che l’appellante aveva prodotto con la memoria del 23/5/2019, il richiedente svolge una stabile attività lavorativa che gli assicura un reddito mensile di 1.200 Euro e, dunque, una vita più che dignitosa, per cui l’eventuale ritorno nel suo Paese d’origine, caratterizzato da una violenza più o meno generalizzata, costituisce di per sè una lesione dei suoi diritti fondamentali.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione umanitaria senza valutare, attraverso l’assunzione di informazioni precise ed aggiornate, la situazione culturale, emotiva ed anagrafica del ricorrente durante il suo soggiorno in Libia.
3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
3.2. Escluso, invero, ogni rilievo alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, il cui rigetto da parte del tribunale non è stato appellato, come accertato dalla corte territoriale con statuizione rimasta priva di censure, osserva la Corte che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019, la quale ha ritenuto che le domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come è rimasto incensurato nel caso in esame, prima dell’entrata in vigore, in data 5/10/2018, della nuova legge, devono essere scrutinate, come ha correttamente fatto la corte d’appello, sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).
3.3. Nel caso in esame, la corte d’appello, dopo aver affermato che l’integrazione sociale raggiunta dal richiedente risulta dallo svolgimento (sia pur recente) di attività lavorativa, ha, tuttavia, escluso, con apprezzamento che il ricorrente non ha censurato per omesso esame di fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una differente ricognizione della fattispecie concreta, che il rimpatrio possa arrecargli i paventati pregiudizi sul rilievo (rimasto incontestato) che lo stesso “nel paese d’origine… aveva una famiglia (con la quale risulta tuttora in contatto),…” e che la Nigeria, pur a fronte di una delicata situazione socio-politica, non è caratterizzata da una situazione di violenza diffusa e indiscriminata nei confronti della generalità dei cittadini.
4. Nè, infine, può rilevare, quale fatto decisivo asseritamente non valutato, il transito svolto dal richiedente in Libia prima di approdare sulle coste italiane. La corte d’appello, invero, ha espressamente esaminato tale fatto, escludendone, tuttavia, la rilevanza sul rilievo (rimasto incensurato) per cui il richiedente non aveva formulato sul punto una puntuale allegazione dei traumi (prospettati, del resto, in termini di mera eventualità) conseguenti a tale esperienza, durata peraltro solo “due mesi”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, i fatti avvenuti durante il transito in un paese diverso da quello di provenienza e da quello di destinazione, possono rilevare ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ma solo se quei fatti siano stati così traumatici, così impattanti, così durevoli negli effetti, da esporre il richiedente al rischio, in caso di rimpatrio, d’una grave lesione dei propri diritti fondamentali, come ad es. nel caso di traumi psichici (Cass. n. 13565 del 2020; Cass. n. 1104 del 2020) oppure quando una lunghissima permanenza nel Paese di transito abbia di fatto reciso qualsiasi legame tra il richiedente ed il Paese di origine (Cass. n. 13758 del 2020), con la conseguenza che colui il quale invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può limitarsi a dedurre, a fondamento della propria pretesa condizione di vulnerabilità, il mero fatto di avere vissuto esperienze traumatiche in un Paese di transito, ma ha l’onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) di indicare come e perchè quelle esperienze l’abbiano reso vulnerabile e, di conseguenza, meritevole di protezione. In difetto di tale allegazione (com’è accaduto nel caso in esame) ed, a fortiori, della relativa prova (la quale, se ed in quanto concernente vicende strettamente personali, non può pretendersi sia acquisita dal giudice ex officio, per l’ovvia ragione che il giudice non avrebbe, nè potrebbe, nè saprebbe dove cercarla), le esperienze vissute nel Paese di transito sono del tutto irrilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per mortivi umanitari, quali che fossero le violazioni dei diritti umani consumati nel Paese di transito (Cass. n. 31676 del 2018; Cass. n. 29875 del 2018). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in effetti, non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti in un paese di transito ma soltanto se tali violenze per la loro durata, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente vulnerabile ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perchè le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile per cui, in difetto di tale prova, resta irrilevante, ai fini del rilascio della invocata protezione, la circostanza che nel Paese di transito si commettano violazioni dei diritti umani (Cass. n. 28781 del 2020).
4. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021