LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22514 – 2019 R.G. proposto da:
A.A., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Chisimaio, n. 29, presso lo studio dell’avvocato Marilena Cardone che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Salerno dell’11.6.2019;
udita la relazione nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021 del consigliere Dott. Abete Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. A.A., cittadino della Nigeria, originario dell’Ede-Osun State, formulava istanza di protezione internazionale.
Esponeva che suo padre, che in Nigeria svolgeva attività di vigilante, aveva sorpreso taluni malviventi allorchè erano intenti a rubare petrolio; che li aveva fermati e ne aveva consentito l’arresto; che nondimeno i malviventi, successivamente alla loro scarcerazione, avevano per vendetta assassinato suo padre e gli avevano rivolto minacce di morte; che dunque, onde sottrarsi ai rischi per la sua vita e la sua incolumità, aveva deciso di abbandonare il suo paese d’origine ed aveva raggiunto l’Italia.
2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
3. Con decreto in data 11.6.2019 il Tribunale di Salerno respingeva il ricorso proposto da A.A. avverso il provvedimento della commissione.
Evidenziava, tra l’altro, il tribunale che le dichiarazioni del ricorrente erano da reputare inattendibili, siccome prive di riscontri alla luce delle risultanze dei reports internazionali, incongrue e prefiguranti un timore del tutto generico.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.A.; ne ha chiesto in base a tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7.
Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, ha reso dichiarazioni dettagliate, congrue, in linea con le risultanze dei reports internazionali circa la situazione della Nigeria.
Deduce in particolare che, in ipotesi di rimpatrio, sarebbe esposto alle minacce dei suoi persecutori senza poter contare sulla protezione dello Stato.
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Deduce che il tribunale si è ingiustificatamente astenuto, anche ai fini della invocata protezione umanitaria, dall’esercizio dei suoi poteri istruttori officiosi, segnatamente in ordine alla situazione sociopolitica esistente in Nigeria.
Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale e così come si desume dai reports “EASO” 2017 ed “Amnesty International” 2016 e 2017/2018, pur nelle regioni del sud della Nigeria la situazione sociopolitica è in via di peggioramento.
7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Deduce che, ai fini dell’invocata protezione umanitaria, il tribunale non ha fatto luogo ad alcuna valutazione comparativa correlata sia alla sua personale vicenda sia alle condizioni del suo paese d’origine.
8. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.
9. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).
10. Su tale scorta, nel segno dunque della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.
Da un canto, il Tribunale di Salerno ha dato compiutamente conto della inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente.
Tra l’altro il tribunale ha rimarcato le contraddizioni emerse tra il tenore delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla commissione territoriale ed il tenore delle dichiarazioni rese in sede giudiziaria (cfr. pag. 10).
D’altro canto, il ricorrente di certo sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (“ha cercato di far comprendere (…) che si è ritrovato in una situazione, per quanto assurda per la nostra cultura, nella quale si trovava impossibilito a difendersi (…)”: così ricorso, pag. 4).
11. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – ben vero, al di là della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c, – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).
Su tale scorta non vi era motivo perchè il tribunale si avvalesse, anche ai fini della protezione umanitaria, dei suoi poteri istruttori officiosi.
Su tale scorta non può soccorrere l’insegnamento di questa Corte secondo cui anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043) Su tale scorta del tutto legittimo è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).
12. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).
13. In questi termini, nel solco del già menzionato insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.
Per un verso, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della citata pronuncia delle sezioni unite possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua, il Tribunale di Salerno ha ancorato il suo dictum.
Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
In particolare ha evidenziato che il report “E.A.S.O.” del 19.2.2019 dà atto che il sud-ovest del paese, ove è ubicata la regione di provenienza del ricorrente, è tra le aree più sicure della Nigeria, per nulla esposta a rischi di attacchi terroristici.
Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazione più recenti sulla situazione sociopolitica attualmente esistente in Nigeria (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).
14. In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente asilo deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455).
15. Ebbene, in punto di “umanitaria”, il tribunale ha precisato che non si aveva riscontro di peculiari situazioni di vulnerabilità cui il ricorrente sarebbe stato esposto in ipotesi di rimpatrio, tanto più in considerazione dell’inattendibilità delle dichiarazioni all’uopo rese; che in pari tempo non avrebbe avuto, di per sè, rilievo sufficiente il possibile percorso di inserimento nel tessuto socioeconomico italiano.
In questi termini non si giustifica l’assunto secondo cui il tribunale si sarebbe astenuto da qualsivoglia valutazione comparativa: sostanzialmente il tribunale ha opinato, con una ineccepibile valutazione “in fatto”, nel senso che il richiedente asilo non è “sradicato” dal suo contesto d’origine.
16. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese, siccome il relativo atto difensivo non presenta i requisiti minimi del controricorso. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.
17. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021