LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11483/2016 proposto da:
L.R., L.F., elettivamente domiciliate in Roma, via Lucrezio Caro 62, presso lo studio dell’avv. Sebastiano Ribaudo, rappresentate e difese dagli avv.ti Alberta Fioretti, e Antonino D’Alessandria;
– ricorrenti –
contro
L.C., M.F., elettivamente domiciliati in Roma, via della Consulta 50, presso lo studio dell’avv. Luca di Raimondo, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Rinaldo Pancera;
– controricorrenti –
BR.DO., B.F., B.L., B.A., BA.FI., B.D., B.E., BA.FA., B.C., B.C., B.R., B.R.G., MO.LU., BE.FR., BE.ST.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 140/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
1. I fatti di causa, quali emergono dalla stessa sentenza impugnata, sono i seguenti.
A) Z.A., coniugato in seconde nozze con B.T., è comproprietario, insieme al coniuge, di un fabbricato in *****. Muore intestato nell’anno ***** e lascia il coniuge B.T. e la figlia Z.D.. B.T. muore a sua volta intestata nell’anno ***** in assenza di coniuge e di prole.
B) Nel 2001 muore Z.D. e lascia i tre figli L.C., L.F. e L.R..
C) L.C., insieme al coniuge M.F., chiama in giudizio L.F. e L.R., oltre ai chiamati alla successione della comproprietaria dell’immobile B.T.. Gli attori chiedono accertarsi l’usucapione in loro favore del fabbricato già appartenuto a Z.A. e B.T.. A sostegno della pretesa deducono che i potenziali comproprietari, in forza dei titoli successori, avevano mantenuto un atteggiamento di mera inerzia, non contestando il possesso esclusivo degli attori.
D) Si costituiscono L.F. e L.R. e resistono alla domanda. Per quanto rileva in questa fase, esse deducono che la madre Z.D. aveva accettato l’eredità del genitore, diversamente dai chiamati all’eredità della B., il cui diritto si era pertanto prescritto. Secondo le convenute, in conseguenza della prescrizione del diritto di accettare l’eredità della B., la loro madre Z.D. aveva acquistato la proprietà dell’intero immobile.
E) Il giudice di primo grado accerta che i chiamati alla successione della B. non avevano accettato l’eredità di lei nel termine di prescrizione. Il medesimo giudice accerta invece che Z.D. aveva accettato l’eredità del padre. Sulla base di tale considerazione rigetta la domanda di usucapione, riscontrando il difetto dei requisiti del possesso utile per l’usucapione nei confronti del comproprietario.
F) La Corte d’appello, nel riformare la sentenza, rileva, fra l’altro, che “quanto alla successione di Z.A. e B.T., nessuno avendo accettato l’eredità ed essendo prescritto il termine decennale per l’accettazione dell’eredità, l’accertamento della prescrizione andava dichiarato nei confronti di tutti gli eredi, non solo di quelli di B.T.. Pertanto, non si può sostenere che Z.D. sia stata erede ed abbia in tale sua qualità goduto del bene, ed una volta deceduta lo abbia trasmesso per successione a tutti i tre figli”.
Ciò posto, la Corte d’appello, riconoscendo il possesso dell’immobile ultraventennale degli attori, ha accolto la domanda di usucapione.
2. Così esposti i fatti essenziali della causa, il collegio rileva che, nell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità di B.T., originariamente sollevata dalle convenute, attuali ricorrenti, sembra annidarsi un possibile equivoco, che non è stato colto dai giudici di merito. In particolare, non è stato considerato che della prescrizione del diritto dei chiamati alla successione all’eredità della B., Z.D. si sarebbe potuta al limite avvantaggiare solo nei limiti della quota dell’immobile compresa nell’eredità del primo defunto, non anche per la quota originariamente appartenente alla B., essendo Deride estranea alla successione del coniuge in seconde nozze del genitore.
Essendo la B. deceduta dopo il coniuge Z., ed essendo chiamata ab intestato all’eredità di lui insieme alla figlia del defunto Z.D. in ragione di un mezzo ciascuno (art. 581 c.c.), nell’esame della stessa eccezione, occorreva distinguere e tenere separati due diversi piani. Da un lato, il diritto del coniuge B. di accettare l’eredità del marito; dall’altro, una volta deceduta la B., il diritto dei chiamati alla sua successione, fra i quali non era annoverata Z.D., di accettare l’eredità di lei.
In relazione al primo dei due diritti, sempre in linea astratta e teorica, si deve proporre una distinzione ulteriore:
a) ipotizzando che la B. fosse deceduta senza avere accettato l’eredità del marito e che, a loro volta, il diritto di accettazione, trasmesso ex art. 479 c.c., non fosse stato esercitato dagli eredi di lei, si sarebbe potuto sostenere che l’intera quota di un mezzo dell’immobile, compresa nell’eredità dello Z., sarebbe stata acquistata da Deride. Ma giammai si sarebbe potuto sostenere che anche l’altro mezzo, originariamente di proprietà della B., era andato a beneficio di D.. Piuttosto la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, nei confronti dei chiamati alla successione della B., avrebbe comportato l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato ex art. 586 c.c., non “l’accrescimento” a beneficio dell’erede del comproprietario;
b) ipotizzando invece che la B. avesse accettato l’eredità del coniuge, l’immobile sarebbe divenuto per un quarto di proprietà di D. e per gli altri tre quarti, per effetto del cumulo fra la quota originaria di proprietà di un mezzo con la quota di un quarto acquistata per la successione del coniuge, di proprietà della B.. Alla morte della B. l’immobile sarebbe stato acquistato dai suoi eredi e, in assenza di successibili ex lege, si sarebbe dovuto riconoscere l’acquisto dello Stato. E’ chiaro che nessun vantaggio, in questa ipotesi, sarebbe derivato per D. dalla prescrizione del diritto di accettazione dei chiamati all’eredità della B..
3. Risulta dalle su esposte considerazioni che già il Tribunale avrebbe dovuto porsi il problema della integrità del contraddittorio in ordine alla quota dell’immobile di spettanza della B.: un mezzo o tre quarti secondo l’una o l’altra delle ipotesi sopra considerate.
La Corte d’appello, nel confermare sic et simpliciter la decisione di primo grado in ordine alla prescrizione del diritto di accettare l’eredità della B. da parte dei chiamati alla sua successione, ha perpetuato l’equivoco di cui sopra. Anzi l’ha reso ancora più grave ed evidente, perchè essa ha riconosciuto che neanche Z.D. aveva accettato l’eredità del padre nel termine di prescrizione.
Sembra essere sfuggito alla corte di merito che, se davvero nessuno dei chiamati alle due successioni aveva accettato le eredità, occorreva porsi il problema del contraddittorio, non solo, come già in primo grado, in relazione alla quota compresa nell’eredità della B., ma anche con riferimento alla quota già appartenuta allo Z.A.. Invero la Corte d’appello, nel dichiarare la prescrizione del diritto di accettare l’eredità sia nei confronti di Z.D., sia nei confronti dei chiamati alla successione della B., sembra avere accertato nello stesso tempo il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti a contraddire rispetto alla domanda di usucapione relativa all’immobile. E’ sfuggito al Tribunale e, in modo più evidente, alla Corte d’appello che “non può dirsi che una persona sia morta senza eredi, solo perchè i chiamati non abbiano accettato l’eredita. Tale situazione dà luogo alla giacenza dell’eredità e il curatore dell’eredità giacente è legittimato passivamente nei riguardi di tutte le azioni proponibili contro l’erede. Se tutti i chiamati rinunciano all’eredità e non vi siano altri successibili, l’eredita e devoluta di diritto, senza bisogno di accettazione, allo Stato, il quale non può rinunciarvi” (Cass. n. 1754/1968).
In considerazione di quanto sopra si impone il rinvio della causa alla pubblica udienza anche per dare modo alle parti di prendere posizione sulle questioni rilevate d’ufficio con la presente ordinanza (art. 384 c.p.c., comma 3).
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021