LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22309/2016 proposto da:
F.V., A.F., rappresentati e difesi dagli Avvocati VITTORIO COSENTINO, ANGELO COSENTINO, giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DE JORIO, rappresentato e difeso unitamente dall’avvocato GABRIELLA GAGLIO, giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 853/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.
FATTO E DIRITTO
L.L. ebbe a convenire avanti il Pretore di Arezzo sez. dist. San Giovanni Valdarno i consorti F. – A. deducendo che tra le parti era stato stipulato contratto preliminare di compera-vendita afferente un terreno sito in località ***** in relazione al quale aveva anche versato caparra pari a Lire 30 milioni.
Precisava il L. che il patto prevedeva la costruzione di un ponticello per superare un fossato – borra – e giungere al fondo, oggetto di contratto, con mezzi agricoli e che, nelle more della costruzione del previsto manufatto, gli era stato concesso, per un anno e mezzo, di transitare su altro percorso.
Tuttavia alla fine il manufatto non potè essere costruito, opponendosi il proprietario del fondo limitrofo interessato, sicchè il L. evocò in causa i promissari venditori per sentir dichiarare legittimo il suo rifiuto di confezionare il contratto definitivo poichè il bene inidoneo al godimento secondo la sua principale destinazione – attività agricola -.
Resistettero i consorti A.F. e F.V., rilevando l’incompetenza del Giudice adito, contestando la pretesa avversaria ed anche chiedendo la risoluzione del contratto per colpa del promissario acquirente con loro diritto a trattenere la caparra.
Il Pretore di Arezzo – San Giovanni Valdarno rilevò la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Arezzo, Giudice avanti il quale il L. provvide a riassumere la causa.
All’esito della trattazione istruttoria, nel corso della quale L.L. era sostituito dai suoi eredi, il Tribunale aretino ebbe a dichiarare nullo il preliminare per impossibilità dell’oggetto e la Corte d’Appello di Firenze, attinta con gravame dai consorti A. – F., confermò la decisione impugnata, salvo che in relazione a diversa disciplina delle spese di lite.
I consorti F. – A. proposero ricorso per cassazione e questa Suprema Corte accolse la loro impugnazione, rilevando come non concorreva la ritenuta nullità per impossibilità dell’oggetto poichè il fondo di preliminare era raggiungibile a piedi ed il L. aveva solo lamentato di non poterlo raggiungere con mezzi agricoli necessari alla coltivazione, stante l’impossibilità di erigere il previsto ponticello.
I consorti F. – A. provvedevano a riassumere la causa avanti la Corte d’Appello di Firenze, quale Giudice del rinvio, evocando L.D., che ebbe a costituirsi, e A.C., che, regolarmente evocata, rimase contumace.
Ad esito della trattazione la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza impugnata ebbe a confermare la declaratoria di nullità del preliminare però in ragione a causa diversa ossia il difetto di causa concreta in dipendenza dell’impossibilità del verificarsi dell’evento presupposto – la costruzione del ponticello.
Avverso la cennata sentenza i consorti F. – A. hanno proposto nuovo ricorso per cassazione articolando sette motivi, illustrando le difese anche con memoria.
Ha resistito con controricorso L.D., mentre la A. è rimasta intimata.
Deve, in limine, il Collegio rilevare come il ricorso per cassazione risulta notificato all’ A. presso indirizzo del Comune di ***** – invero residenza dell’originario attore L.L.. Tuttavia il plico postale risulta restituito con la dicitura “sconosciuta” ed alle informazioni richieste dal difensore dei ricorrenti il Comune di San Giovanni ha risposto che l’ A. non risulta esser mai stata residente presso detto Comune.
In effetti va rilevato come, costituendosi in giudizio – atto del 13.3.1992 – alla morte del marito, l’ A. ebbe a precisare di esser residente in *****, località dove le venne ritualmente notificato l’atto di riassunzione avanti la Corte fiorentina a seguito della sentenza d’annullamento emesso da questa Corte di Cassazione.
Dunque la notifica diretta a A.C. – litisconsorte – appare non esser stata eseguita eppertanto, ex artt. 291 c.p.c., comma 1, va disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa ed assegnato ai ricorrenti termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per eseguire corretta notifica a A.C..
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Assegna ai ricorrenti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria per rinotificare all’ A. il ricorso e copia della presente ordinanza.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021