Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18573 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8268/2016 proposto da:

DA.BI. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO CIOCIANO, GIOVANNI BOSCO, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

ILSA INTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA LAURA FERRARIO, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 840/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la notifica del ricorso a C.M., + ALTRI OMESSI, contumaci in appello, risulta essere stato notificato presso il domicilio degli avvocati Cesare De Mattei e Stefania Galbiati, che non li avevano assistiti, nè rappresentati in primo grado;

che non consta essere stata data notifica del predetto ricorso a Roberto Mondi, del pari contumace in appello;

ritenuto che le questioni giuridiche che si pongono all’esame del complesso censuratorio, che investe la portata e l’effetto della cd. cessione di cubatura nei confronti di soggetti aventi causa dalla parte obbligatasi, che abbiano contemplato o accettato il vincolo, suggerisce rimessione del processo alla pubblica udienza, ordinando la rinotificazione del ricorso nei confronti delle persone di cui sopra nel termine di cui in dispositivo.

P.Q.M.

rimette il processo alla pubblica udienza con ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza, a C.M., + ALTRI OMESSI.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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