Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18576 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20825/2014 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Catania e Francesco Cucinotta, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, nella via Fasana n. 16, presso lo studio dell’Avv. Rosario Rao;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, nella via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina n. 281/27/2014 depositata il 27 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dal Consigliere Grazia Corradini.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 344/10/2006 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accolse il ricorso proposto da M.A. contro l’atto di contestazione n. *****, emesso ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 27, con cui la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ***** – sulla base di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, conclusasi con processo verbale di constatazione, che aveva ritenuto la sussistenza a carico del M., titolare di uno studio medico privo di abilitazione, dei reati di esercizio abusivo della professione, usurpazione di titolo e somministrazione di sostanze pericolose, nonchè di conseguente evasione fiscale – aveva irrogato al contribuente le sanzioni ai fini IVA per l’anno 1998 a causa della omessa fatturazione per prestazioni professionali e acquisti senza fattura.

La CTP ritenne fondato il ricorso – con cui il contribuente aveva dedotto che l’attività di biostimolazione rientrava fra quelle esenti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, non rilevando l’esercizio abusivo della professione e che gli accertamenti bancari sulla cui base era stata accertata l’IVA erano illegittimi – sulla base del rilievo per cui “i documenti richiamati e le indagini di cui sono la testimonianza, non risultano tra le acquisizioni processuali”.

Investita dall’appello della Agenzia delle Entrate, che aveva dedotto la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36, per non avere il primo giudice esaminato i motivi di ricorso e neppure esposto una motivazione che consentisse di verificare l’iter logico seguito ai fini della decisione, nonchè per avere violato la regola dell’onere della prova poichè sarebbe spettato al contribuente provare la abilitazione all’esercizio di una professione rientrante tra le professioni sanitarie sottoposte a vigilanza ai sensi del TU delle leggi sanitarie, art. 99 – la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 281/27/2014, ritenne preliminarmente, decidendo sulla eccezione proposta dal difensore dell’appellato in sede di costituzione nel giudizio di appello, che l’atto di appello, notificato il 16 luglio 2007 al difensore di fiducia dell’appellato, Rag. Ma.Mi., nominato con procura speciale in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, fosse ammissibile, benchè in corso di causa fosse stato nominato un nuovo difensore, poichè la nomina del nuovo difensore non era stata mai notificata all’Agenzia delle Entrate, come imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, e peraltro era stata rilasciata solo per la udienza di trattazione della causa davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Nel merito, per quanto ancora interessa, accolse poi l’appello e confermò l’atto impugnato, rilevando che l’Ufficio aveva legittimamente escluso la esenzione IVA ed applicato le sanzioni poichè sarebbe spettato al contribuente provare il proprio diritto alla esenzione e che inoltre l’atto impugnato era stato correttamente basato sulle indagini bancarie che costituivano, secondo la giurisprudenza consolidata, presunzioni legali relative con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, nella specie non fornita.

Contro la sentenza di appello, depositata in data 27.1.2014, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, con atto consegnato per la notifica il 28.7.2014 e pervenuto alla controparte il 5 agosto successivo, affidato a due motivi e successiva memoria, cui resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, commi 1 e 2, poichè l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – così come richiesto dalla difesa del contribuente in sede di costituzione in appello – doveva essere dichiarato inammissibile in quanto notificato al difensore nominato in sede di ricorso introduttivo (Rag. Ma.Mi.) benchè nel corso del giudizio di primo grado il contribuente avesse nominato un nuovo difensore di fiducia, Dott. P.V., ed avesse depositato la nuova procura, contenente pure la elezione di domicilio nello studio professionale dello stesso, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Messina in data 21.6.2001 ed il nuovo difensore avesse proposto memorie difensive nonchè richiesto la trattazione del ricorso in udienza pubblica con nota inviata a mezzo raccomandata alla Agenzia delle Entrate, il che imponeva che l’appello dovesse essere notificato presso il nuovo difensore essendo la nuova nomina “conoscibile” da parte della Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè l’Ufficio aveva irrogato le sanzioni sulla base dei rilievi contenuti nel pvc della Guardia di Finanza senza avere mai richiesto al contribuente, nè prima, nè dopo la notifica dell’atto di contestazione, l’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.

3. Il ricorso è infondato.

4. Il primo motivo presenta in primo luogo ampi profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza poichè il ricorrente non trascrive e non precisa quale sarebbe stato l’iniziale contenuto della procura e dell’elezione di domicilio e non trascrive poi neppure il contenuto della successiva nomina del nuovo difensore e della pretesa elezione di domicilio, il che comporta la violazione dei principi di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora, come nel caso in esame, sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, in assenza di completo resoconto del loro contenuto al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (v. per tutte, Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 5478 del 07/03/2018 Rv. 647747- 01).

4.1. Comunque è del tutto pacifico, per stessa asserzione del ricorrente, che la nomina, nel corso del giudizio di primo grado, del nuovo difensore e la pretesa elezione di domicilio presso lo stesso era stata soltanto depositata nella segreteria della CTP, ma non anche notificata alla Agenzia delle Entrate, per cui la notifica dell’atto di appello era stata validamente eseguita nel domicilio eletto presso il difensore nominato nel ricorso iniziale, sulla base della interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 17, offerta dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui “Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, sicchè, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, addirittura anche quando il domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell’incarico conferitogli dal notificando (v., per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7938 del 20/04/2016 Rv. 639702 – 01 e precedenti e successive conformi).

4.2. Nella specie peraltro la notifica era andata a buon fine, non essendo mai stato dedotto che l’atto sarebbe stato rifiutato dal primo difensore ed aveva provocato la costituzione, pur tardiva, della controparte, il che sarebbe comunque irrilevante, alla luce dell’altrettanto consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui, essendo gli atti validamente notificati, nel caso di omessa notifica alla controparte della denuncia di variazione, presso il domicilio inizialmente eletto, il giudice, constatata la mancata notifica dell’appello per trasferimento del destinatario, non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve disporre il rinnovo della notificazione (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16189 del 03/08/2016 Rv. 640765 – 01); attività nella specie del tutto inutile poichè il contribuente, avendo riconosciuto di essere venuto a conoscenza dell’appello (pag. 4 del ricorso), si era costituito in giudizio spiegando le proprie difese.

4.3. Nè può essere ritenuto atto equipollente alla notifica della variazione del domicilio eletto, come sostiene il ricorrente, la presentazione di una memoria difensiva da parte del suo nuovo difensore ovvero la notifica della richiesta di udienza pubblica poichè la notificazione doveva riguardare non già la nomina del nuovo difensore bensì la variazione del domicilio eletto ai fini della notifica degli atti processuali.

4.4. In ogni caso il ricorrente non ha impugnato la seconda ed autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, che, su tale punto, ha rilevato come “dall’esame degli atti risulta che la procura speciale è stata conferita ad un difensore diverso solo per l’udienza di trattazione del giudizio davanti alla CTP”, il che, non comportando la variazione della elezioni di domicilio, non consentiva che l’atto di appello dovesse essere notificato in luogo diverso dall’unico domicilio eletto nel giudizio in sede di ricorso iniziale. Infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017 Rv. 645076 – 01 e precedenti conformi).

5. Anche il secondo motivo rivela profili di inammissibilità per tardività della deduzione del preteso vizio dell’atto impugnato che risulta dedotto per la prima volta in sede di appello, come si evince dalla sentenza impugnata e come riconosciuto dallo stesso ricorrente a pagina 3 del ricorso laddove rileva che il nuovo difensore di fiducia aveva presentato una memoria in sede di appello per dedurre la illegittimità dell’atto di contestazione opposto in quanto non preceduto da alcun avviso di rettifica. Si ha invero domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (v, per tutte, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15730 del 23/07/2020 Rv. 658550 – 01).

5.1. In ogni caso il motivo è altresì infondato poichè l’atto di contestazione (come risulta anche dalla sentenza impugnata) è stato emesso nel caso di specie ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, il che comportava la possibilità per il contribuente, in caso di mancata definizione agevolata, di produrre deduzioni difensive, mentre invece il ricorrente ha invocato la disciplina della diversa fattispecie di cui allo stesso D.Lgs., art. 17, (che non viene in considerazione e non è pertinente nel caso in esame) in cui, avvenendo la irrogazione della sanzione senza previa contestazione, è previsto che le sanzioni siano irrogate con atto di contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

5.2. In materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, è infatti autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza che la scelta del trasgressore di addivenire alla definizione agevolata, prevista dalla norma, comma 3, non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata (v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10778 del 25/05/2015 Rv. 635640 – 01; v. ancora Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12748 del 23/05/2018 Rv. 648663 – 01, per cui “In tema di violazioni tributarie, l’atto di contestazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16 – pur trasformandosi “ex lege”, nell’ipotesi di immediata impugnazione dinanzi al giudice competente, in provvedimento di irrogazione delle stesse – resta autonomo da quest’ultimo, potendo al medesimo seguire, in caso di omessa impugnazione diretta, una fase procedimentale che può concludersi senza l’emissione del provvedimento di comminazione delle sanzioni, in ragione di una definizione agevolata ovvero per l’accoglimento delle deduzioni difensive del contribuente da parte dell’Ufficio”). Con la conseguenza che la doglianza del ricorrente è del tutto disallineata rispetto alla tipologia di provvedimento adottato dall’Ufficio il quale ha rispettato le disposizioni legislative da cui era disciplinato.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e – fermo restando il carico delle spese già disposto dal giudice del merito – il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia delle Entrate. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, essendo stato il ricorso notificato il 5 agosto 2014.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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