Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18578 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24760/2014 R.G. proposto da:

INEDIL Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Giuseppe Decollanz, in virtù di procura speciale a margine del ricorso e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 212;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, nella via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 758/11/2014 depositata il 31 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dal Consigliere Grazia Corradini.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 209/6/2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettò i due ricorsi riuniti proposti dalla Srl INEDIL, quale incorporante a seguito di fusione della società IN.SVI Srl cessata il *****, contro due avvisi di accertamenti emessi dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della detta società per gli anni 2006 e 2007, ai fini IRES, IRAP ed IVA, in base alle norme in tema di tassazione delle “società non operative”, con cui era stato ritenuto il mancato superamento del test di operatività, nonchè l’insussistenza di condizioni oggettive che non avessero reso possibile il conseguimento del reddito medio presunto determinato a norma della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 3, ed era stato quindi calcolato il reddito minimo, previo parziale accoglimento delle preventive istanze di disapplicazione presentate dalla società.

L’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di primo grado fu dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 758/11/2014 per mancanza di specificità, a norma del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53, poichè dalla sua lettura non era possibile rilevare quali fossero stati i motivi specifici proposti con l’atto di impugnazione, il quale si limitava a riprodurre gli iniziali motivi di ricorso senza mai contestare la sentenza di primo grado. Nel contempo la CTR ritenne assorbite le questioni di merito proposte con i ricorsi iniziali.

Contro la sentenza di appello, deposita in data 31 marzo 2014, non notificata, ha proposto ricorso la società INEDIL per ottenerne la cassazione, notificato in data 30.10.2014, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., nonchè del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di appello fondato la propria decisione su una errata interpretazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, poichè, essendosi la sentenza di primo grado limitata a confermare la validità degli accertamenti, sostenendo, con solo otto righe di motivazione, che l’impugnativa iniziale non era sostenuta da elementi e prove documentali delle oggettive situazioni che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi, l’appellante non poteva fare altro che riproporre i motivi iniziali di ricorso.

2. Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., art. 116 c.p.c., e della L. n. 724 del 1994, art. 30, nonchè del punto 6 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 14 febbraio 2008, n. 9/E, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè i giudici di merito avevano completamente travisato la corretta applicazione delle norme di riferimento considerato che la ricorrente era una holding i cui ricavi erano costituiti dai ricavi di gestione delle società controllate, il che imponeva che la società INEDIL dovesse essere esclusa automaticamente dalla disciplina delle società non operative, essendo “madre” di due società operative e di una terza con istanza di disapplicazione accolta.

3. Il primo motivo presenta in primo luogo ampi profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza e di specificità poichè la ricorrente non trascrive il contenuto della sentenza di primo grado e tanto meno quello dell’atto di appello, il che non consente di comprendere quale sia stata la censura in appello e se la stessa avesse o meno i requisiti di specificità richiesti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che sono stati negati dal giudice di appello.

3.1. E’ indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, ma anche nel caso contrario in cui lamenti la erroneità della pronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (v. per tutte Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020 Rv. 660190 – 01; N. 86 del 2012 Rv. 621100 – 01; N. 22880 del 2017 Rv. 645637 – 01).

3.2. Il motivo è inammissibile anche perchè dedotto promiscuamente sotto il profilo di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio (che non risulta in alcun modo indicato) e per violazione della regola di specificità dei motivi e cioè per un vizio che peraltro non rientra nell’art. 360 c.p.c., n. 3.

3.3. Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono infatti i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra quindi nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (v. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 Rv. 652398 – 01); come nel caso in esame in cui si deduce la violazione di disposizioni procedimentali con riguardo al giudizio valutativo operato in concreto del giudice di merito.

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, che attiene alle contestazioni di merito svolte dal ricorrente contro gli accertamenti con l’iniziale ricorso, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi rendeva inutile l’esame delle questioni di merito da parte del giudice di appello (Cass. n. 11675 del 2020) e rende in conseguenza ultroneo l’esame delle questioni in questo giudizio. Infatti, ove il giudice di appello, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia eventualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle, così come non ha l’onere di impugnare la mancata pronuncia su di esse, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (v., da ultimo, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020 Rv. 657952 – 01, in conformità a Cass., s.u., 30.10.2013, n. 24469).

4.1. Va, al riguardo, data continuità al principio secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, con la quale si sia spogliato della potestas ludicandi sul merito del gravame, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul fondo dell’impugnazione, è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui svolga un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam ovvero addirittura neppure svolta nella sentenza gravata, come nel caso in esame in cui non è comprensibile sotto quale profilo sia stata dedotta la violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, sulle cd. “società di comodo” con riguardo ad una questione non affrontata dal giudice di appello (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15122, già citata; Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004).

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannate alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo. Sussistono, ratione temporis, i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, essendo stato il ricorso notificato in data 30 ottobre 2014.

P.Q.M.

La Corte: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 4.100,00 oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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