Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18580 del 30/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’Avv. Alessio Petretti, e rappresentato e difeso per procura a margine al ricorso dall’Avv. Adamo De Rinaldis.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 115/30/2013 della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione di Milano, depositata il 25 settembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

nella controversia originata dalla impugnazione da parte di C.F. di avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e relativo a Irpef dell’anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) confermava, con la sentenza indicata in epigrafe, la decisione resa dalla Commissione di prima istanza di rigetto del ricorso introduttivo.

Il giudice di appello ribadiva che l’avviso di accertamento era congruamente motivato e che il reddito, come accertato sulla base del possesso di numerosi beni indice, si discostava, in misura grandemente superiore al 25%, dal reddito dichiarato pari a zero. Riteneva che la documentazione, prodotta dal contribuente al fine di vincere la presunzione data dal possesso dei suddetti beni indice, non fosse idonea allo scopo, esplicitandone, singolarmente e con riferimento specifico ad ogni documento prodotto, la valutazione negativa.

Avverso la sentenza C.F. ha proposto ricorso, su quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, laddove la C.T.R. non aveva adeguatamente considerato la prova fornita in relazione alla ricchezza posseduta. Si censura, in particolare, il capo di sentenza in cui il Giudice di appello non aveva riconosciuto l’idoneità della documentazione bancaria, prodotta dal contribuente, perchè la C.T.R., pur avendo riscontrato l’effettività delle entrate finanziarie e altri movimenti in uscita per importi similari, aveva poi omesso di considerare il saldo delle movimentazioni, prova effettiva delle disponibilità finanziarie del contribuente.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce la medesima violazione di legge di cui al primo motivo con riferimento, però, alla documentazione allegata dal contribuente in ordine al valore e alla reale qualità dell’autovettura e in ordine alle spese di manutenzione della barca a vela.

3. Con il terzo motivo si deduce, sempre, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, avuto riguardo, questa volta, alla casa di abitazione condotta in locazione unitamente al coniuge e le somme ricevute in restituzione dei finanziamenti concessi alle società Zerbinati Sollevamenti e Costruzioni s.r.l. e Emporio coloniale s.r.l.. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R., con riferimento ai documenti allegati per dimostrare l’effettiva superficie dell’immobile, l’effettiva recezione delle somme a titolo di restituzione dei finanziamenti e a titolo di caparra e saldo della vendita di un immobile, non avrebbe svolto alcuna argomentazione limitandosi a ribadire l’inidoneità della prodotta documentazione bancaria.

4. I motivi, vertenti sulla medesima questione, possono trattarsi congiuntamente.

4.1 Per costante orientamento di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 10/08/2016, n. 16912) “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”.

Si è, in particolare, chiarito, con principio del tutto condivisibile, (Cass., sez. 6-5, 26/01/2016, n. 1332) che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, applicabile ratione temporis, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento”; con la ulteriore precisazione (Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097) che “in tema di accertamento sintetico, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 6, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” e che “in tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica” (Cass., sez. 6-5, 28/03/2018, n. 7757).

4.2 Alla luce dei superiori principi, condivisi dal Collegio, il primo motivo è infondato. Nel capo di sentenza, attinto dal motivo di ricorso, la C.T.R. ha esaminato, con motivazione congrua e dettagliata, le ragioni per le quali riteneva che dagli estratti conto bancari prodotti dal contribuente non emergesse, con riferimento all’annualità oggetto di accertamento, una perdurante disponibilità finanziaria tale da giustificare la capacità di spesa. In particolare, il Giudice di merito ha, con accertamento in fatto rimasto incontrastato, ritenuto che le rimesse effettuate nei conti correnti bancari risultavano rigirate ai versanti e/o utilizzate per altri fini. Di contro, a fronte di tale argomentare in linea con i principii sopra illustrati, il mezzo di impugnazione appare, in realtà teso a un’inammissibile, in questa sede, rivisitazione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito, peraltro, difettosa in specificità, laddove la ricorrente si duole genericamente del fatto che il Giudice di appello non avesse tenuto conto dei saldi di tali estratti conto, senza neppure indicarne l’entità.

4.3. Sono, invece, inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso. La C.T.R. in ordine all’abitazione, all’autovettura e alla barca a vela ha espressamente motivato, con ragionamento congruo e corretto, le ragioni per cui ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede, inidonee le documentazioni allegate dalla contribuente. L’apprezzamento svolto dai giudici di merito non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., sez. 1, 6/03/2019, n. 6519; Cass., sez. 5, 28/11/2014, n. 25332), senza considerare le ragioni offerte dal giudice d’appello, poichè in tal modo la censura si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22478; Cass., sez. 3, 31/08/2015, n. 17330).

5.Con il quarto motivo di ricorso – rubricato: Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia in ordine all’applicazione al caso di specie di coefficienti non più utilizzabili a seguito di introduzione dei nuovi coefficienti con D.L. n. 78 del 2010 – si deduce che, in entrambi i gradi del giudizio, nessuna delle due Commissioni si era pronunciata sulla incongruenza, dedotta dal contribuente e ribadita in grado di appello, dei coefficienti applicati, ritenuti incoerenti con il dato reale e sull’applicazione dei nuovi coefficienti introdotti con il D.L. n. 78 del 2010.

5.1 La censura è inammissibile. Secondo l’autorevole interpretazione della norma a opera delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 4 aprile 2014 “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Alla luce di tale principio, appare evidente l’inammissibilità del mezzo di impugnazione, laddove la censura, nei termini in cui è formulata, non indica quale oggetto del mancato esame da parte della C.T.R. un fatto, nella sua accezione fenomenica, quanto piuttosto una carenza nella motivazione.

6. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dell’attività difensiva spiegata e del valore della controversia, come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472