LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è
rappresentata e difesa.
– ricorrente –
contro
R.I.C.ROMANA IMMOBILIARE COSTRUZIONI s.r.l.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 2026/09/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione di Roma, depositata il 2 aprile 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
nella controversia originata dalla impugnazione da parte della R.I.C. Romana Immobiliare Costruzioni s.r.l. di avviso di accertamento, relativo a Ires, Irap e Iva dell’anno di imposta 2003, la Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe e in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava parzialmente la decisione di primo grado che aveva integralmente annullato l’atto impositivo.
Il Giudice di appello argomentava la decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenendo che, correttamente, il primo giudice aveva ritenuto integrare legittimo impedimento all’esibizione l’avvenuto sequestro a opera dei Carabinieri della documentazione contabile. Per il resto accoglieva i restanti motivi di appello proposti dall’Agenzia delle entrate.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate.
La Società non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., alla trattazione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
1. l’Agenzia delle entrate, con l’unico motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, u.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, nonchè dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c.. Con il mezzo, in particolare, si censura il passo motivazionale con il quale il Giudice di appello aveva confermato la prima decisione condividendone l’argomentazione secondo cui il dedotto sequestro delle scritture contabili costituiva causa di materiale indisponibilità che ne giustificava la mancata produzione in sede di contraddittorio. La ricorrente evidenzia che il sequestro delle scritture contabili era stato allegato dalla contribuente la quale non aveva prodotto alcuna documentazione a conforto e rileva come il giudice di appello abbia violato il principio dell’onere della prova sia prendendo per dimostrato quanto solo dedotto sia prospettando indebitamente un onere di dimostrazione dell’esistenza del sequestro in capo all’Ufficio.
1.1. La censura è fondata. Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, u.c., costituisce, infatti, onere del contribuente fornire la prova di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per cause a lui non imputabili. Nel caso in esame, l’errore in iudicando commesso dalla C.T.R. appare evidente laddove il Giudice di appello da un canto, pur in presenza di espressa contestazione, ha ritenuto dimostrata l’avvenuta sottoposizione a sequestro delle scritture contabili, solo verbalmente dedotta dal contribuente, e dell’altro, dando rilievo alla assenza di prova certa e contraria sulla inesistenza di detto provvedimento di sequestro ha indebitamente addossato l’onere probatorio all’Amministrazione finanziaria.
2. Su tale capo, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame e alla regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021