Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18584 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6671/2016 proposto da:

Cogemar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell’avvocato Primicerj Ugo, rappresentata e difesa dall’avvocato Lubrano Di Scorpaniello Manlio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Casamicciola Terme, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 172, presso lo studio dell’avvocato Bultrini Nicola, rappresentato e difeso dall’avvocato Marciano Raffaele, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Circide S.a.s. di E.D. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Marco Antonio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Buono Gianpaolo, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Il Pio Monte della Misericordia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3722/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

1. COGEMAR SRL, in persona del legale rapp.p.t., (di seguito, COGEMAR) ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi, illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 22/09/2015, nei confronti del Comune di Casamicciola Terme in persona del Sindaco p.t., di M.L. – ex Sindaco dell’anzidetto Comune -, del Pio Monte della Misericordia in persona del Soprintendente p.t., di CIRCIDE SAS di E.D. & C. in persona del legale rapp.p.t. (di seguito, CIRCIDE).

Il Comune di Casamicciola Terme ha replicato con controricorso; CIRCIDE ha svolto un controricorso adesivo alle ragioni della ricorrente; M. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale fondato su un motivo.

Il Pio Monte della Misericordia è rimasto intimato.

2. La controversia ha origine con atto di citazione notificato in data 16/10/1997, con il quale COGEMAR aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, CIRCIDE, il Comune di Casamicciola Terme e M.L. ed aveva chiesto che, nei confronti dei convenuti, in solido o secondo le responsabilità, fosse accertato e dato atto della risoluzione dei contratti di appalto intercorsi tra essa istante e CIRCIDE per l’anomala protrazione dei tempi di sospensione dei lavori e, per l’effetto, riconosciuto il diritto al ristoro di tutti i conseguenti danni, secondo la responsabilità a ciascuno ascrivibile.

L’attrice aveva premesso: di essersi resa appaltatrice dei lavori di restauro ed adeguamento statico ed architettonico dell’immobile denominato “Pio Monte della Misericordia” sito in *****, avente destinazione alberghiero-termale-congressuale- in ragione di due contratti di appalto stipulati rispettivamente in data ***** ed in data *****, il primo con la società LA NIZZOLA ed il secondo con la società committente CIRCIDE, che prevedevano un impegno di spesa di oltre trentacinque miliardi di lire; che l’area cantiere le era stata consegnata per il primo contratto in data ***** e per il secondo contratto in data ***** e che i lavori erano stati sospesi in data *****, in diretta conseguenza della materiale presa di possesso da parte del Comune del complesso immobiliare, oggetto di appalto, a seguito delle Delib. 23 aprile 1997, n. 23 e Delib. 23 aprile 1997, n. 25, che ebbero a dichiarare, rispettivamente, la pubblica utilità del complesso immobiliare de quo e a disporne l’occupazione d’urgenza.

COGEMAR aveva riferito, quindi, di avere notificato alla società committente delle lettere di diffida in data 13/6/1997 ed in data 4/9/1997, contestando l’illegittimo protrarsi ella sospensione dei lavori, cui non sortiva alcun effetto. Conseguentemente aveva intrapreso l’azione giudiziaria risarcitoria anche nei confronti del Comune, indicato dalla committente quale responsabile della sospensione dei lavori stessi, e di M.L., chiedendo: che nei confronti di tutti i convenuti in solido e secondo le responsabilità a ciascuno ascrivibili fosse accertato e dato atto della risoluzione dei contratti di appalto intercorsi tra essa istante e CIRCIDE per l’anomala protrazione dei tempi di sospensione dei lavori e, per l’effetto, fosse riconosciuto il diritto di essa istante al ristoro di tutti i conseguenti danni; che fosse riconosciuta la responsabilità dei convenuti e gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura di oltre quattordici miliardi di lire, ovvero nella misura a quantificarsi, oltre interessi legali e moratori.

Il Comune, costituitosi, aveva dedotto il suo difetto di legittimazione passiva, per non essere stato parte dei contratti di appalto e aveva sostenuto, ove avesse dovuto ravvisarsi una responsabilità a suo carico, che la stessa doveva essere ascritta a M.L., Sindaco all’epoca dei fatti, della L. n. 66 del 1989, ex art. 23, intercorrendo il rapporto obbligatorio direttamente tra il privato e l’amministratore ove resosi responsabile dell’adozione di atti illegittimi; aveva, quindi, formulato espressa richiesta di chiamata in garanzia di quest’ultimo. Il Comune aveva, inoltre, eccepito di avere avuto a disposizione il bene per un breve lasso temporale tra il ***** (data di inizio dell’occupazione) e l'*****, data della stipula della transazione intervenuta con l’Ente proprietario, Pio Monte della Misericordia, che aveva concesso il bene immobile in locazione al Comune stesso; con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, il Comune aveva eccepito la nullità dei contratti di appalto perchè non assentiti da idonei titoli abilitativi, benchè si trattasse di interventi radicali da realizzarsi in zona sottoposta al vincolo ex L. n. 1089 del 1939.

M., costituitosi, aveva contestato le avverse domande ed eccepito la nullità dei contratti di appalto.

CIRCIDE, costituitasi, aveva dichiarato: di essere proprietaria dell’immobile per averlo acquistato da LA NIZZOLA SPA in forza di lodo arbitrale del ***** e di essere subentrata nel contratto di appalto stipulato il *****; che il Comune attuò l’occupazione il ***** provocando l’illegittima sospensione dei lavori sulla base di provvedimenti amministrativi annullati dal CORECO; che detti provvedimenti erano stati superati da un accordo transattivo stipulato in data ***** tra il Comune ed il Pio Monte della Misericordia, ente che – a suo dire – però non poteva vantare alcun diritto sul complesso immobiliare; aveva, quindi, sostenuto la diretta responsabilità del Sindaco e chiesto di poter chiamare in manleva il Pio Monte della Misericordia.

Il detto Ente, costituendosi, aveva dedotto che CIRCIDE non aveva alcuna legittimazione sostanziale in quanto falsamente si era dichiarata proprietaria del complesso immobiliare; aveva esposto, quindi, i rapporti intercorsi con LA NIZZOLA e tra questa e CIRCIDE, rimarcando che il contratto con cui lo stesso Ente aveva ceduto il diritto di superficie a LA NIZZOLA, in data *****, era stato dichiarato risolto con lodo arbitrale del ***** e aveva riferito della pendenza di giudizi tra il Pio Monte stesso e CIRCIDE aventi ad oggetto dispute proprietarie e possessorie.

Il giudice di primo grado, disposto accertamento tecnico preventivo e CTU, aveva accolto in parte la domanda principale di COGEMAR nei confronti di CIRCIDE e condannato quest’ultima al pagamento della somma di Euro 5.004.565,38= in favore di COGEMAR; aveva condannato, inoltre, il Comune di Casamicciola Terme ed l’ex Sindaco M.L. a manlevare CIRCIDE di quanto questa avrebbe dovuto pagare all’attrice, rigettando le altre domande e provvedendo sulle spese.

3. La decisione di primo grado veniva appellata da tutte le parti, tranne che da CIRCIDE.

Per quanto interessa, la Corte distrettuale ha qualificato come contrattuale la domanda proposta da COGEMAR nei confronti di CIRCIDE – accolta in primo grado – e come extra-contrattuale la domanda proposta da COGEMAR nei confronti del Comune di Casamicciola Terme e di M.L. – respinta in primo grado ed oggetto di gravame -.

Segnatamente ha affermato che il fondamento normativo dell’azione risarcitoria in solido proposta da COGEMAR nei confronti del Comune e del suo organo rappresentativo si rinveniva nell’art. 2043 c.c., come si evinceva dall’atto introduttivo di COGEMAR, che aveva riconnesso le domande azionate nei confronti del Comune e del Sindaco dell’epoca alla caducazione da parte del CORECO dei due provvedimenti con cui era stata dichiarata la pubblica utilità e disposta l’occupazione d’urgenza del complesso immobiliare del Pio Monte della Misericordia, che ne aveva sancito l’illegittimità di guisa che illegittima doveva ritersi – a dire dell’appellante – la conseguente sospensione dei lavori di cui ai contratti di appalto dedotti in lite, riguardanti tale complesso immobiliare. La Corte partenopea ha, inoltre, rimarcato la posizione terza del Comune, in quanto soggetto estraneo al rapporto contrattuale.

Quindi, la Corte di appello, riformando la prima decisione, ha rigettato la domanda di manleva proposta da CIRCIDE nei confronti del Comune di Casamicciola “non avendo lo stesso posto in essere alcuna attività illecita” (fol. 32 della sent. imp.), cosi come la domanda di manleva nei confronti di M. “perchè la mancanza di prova dell’attività illecita dell’ente di cui è stato organo rappresentativo, all’epoca dei fatti in contestazione rende inipotizzabile la sua responsabilità diretta nella qualità” (fol. 32 dellla sent. imp.).

Ha, infine, respinto l’appello incidentale di COGEMAR, volto ad ottenere la condanna del Comune e di M. in via solidale con la committente CIRCIDE, perchè ha ritenuto la condotta di CIRCIDE causa esclusiva della sospensione dei lavori e del conseguente danno, in ragione della quale aveva già disatteso la domanda di manleva.

In sintesi, la Corte di appello ha escluso che la condotta del Comune e del Sindaco, consistita nell’adozione ed esecuzione degli anzidetti provvedimenti ablatori, avesse avuto idoneità causale nella prolungata sospensione dei lavori sia in via diretta, sia a titolo di manleva.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente COGEMAR denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c., della L. n. 142 del 1990, art. 46, (nel testo vigente ratione temporis).

La ricorrente, nell’illustrare il motivo, ha espressamente circoscritto la doglianza alla parte della motivazione con cui la Corte di appello, accogliendo l’appello del Comune, “ha ritenuto insussistente l’onere di manleva di quest’ultimo nei confronti della CIRCIDE SAS, ed a favore della odierna ricorrente COGEMAR, statuita dalla sentenza di I grado” (fol. 13 del ric.).

Segnatamente la ricorrente sì duole che la Corte partenopea abbia escluso la responsabilità del Comune e la conseguente condanna alla manleva statuita in prime cure perchè l’Ente non avrebbe adottato atti illegittimi, in quanto la sospensione sarebbe stata dovuta alla precedente contestazione di irregolarità urbanistiche nei lavori in corso nel cantiere e di controversie proprietarie e perchè la parte non avrebbe provato il contrario.

Tutte le affermazioni – a suo parere – sarebbero errati in punto di fatto e di diritto.

1.2. Il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni.

1.3. Innanzi tutto, non sembra essere stata colta la ratio decidendi, perchè la specifica statuizione impugnata che ha posto nel nulla la pronuncia di manleva – riformando la decisione di primo grado laddove questa aveva riconosciuto in favore di CIRCIDE il diritto alla manleva da parte del Comune e di M. – è stata fondata sulla accertata responsabilità esclusiva di CIRCIDE nella produzione del danno, in ragione dell’assenza di titolarità ex tunc della proprietà del complesso immobiliare da parte della stessa e non – come sembra ritenere la ricorrente – sulla ravvisata legittimità dei provvedimenti ablatori.

1.4. A ciò va aggiunto che tale statuizione è conseguita all’atto di appello proposto dal Comune e da M. che, per l’appunto, non riguardava COGEMAR, ma solo CIRCIDE, unica beneficiaria del diritto alla manieva attribuitole in primo grado – a differenza di quanto erroneamente la ricorrente assume nel motivo, come dianzi ricordato.

Orbene, poichè CIRCIDE non ha proposto ricorso per cassazione in merito, va considerato – quale ulteriore ed assorbente profilo di inammissibilità – che nessuna legittimazione sostanziale e processuale può riconoscersi a COGEMAR in merito alla domanda di riconoscimento del diritto alla manieva che era stato azionato solo da CIRCIDE in primo grado e che, ove accertato, avrebbe potuto potrebbe essere fatto valere solo da CIRCIDE, alla ricorrenza delle condizioni; inoltre, risulta decisivo considerare che la statuizione di diniego del diritto di manleva emessa dalla Corte di appello risulta assistita dalla formazione di un giudicato interno sul punto, proprio perchè non è stata impugnata con ricorso per cassazione dal soggetto legittimato, e cioè da CIRCIDE.

2.1. Con il secondo motivo del ricorso principale COGEMAR denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

La ricorrente sostiene che la motivazione sia connotata da incongruenze e contraddittorietà.

Sulla premessa che la controversia aveva ad oggetto la risoluzione dei contratti di appalto in conseguenza della anomala protrazione della sospensione dei lavori ed il ristoro dei danni conseguiti all’anzidette risoluzioni, la ricorrente sostiene che alla data del ***** COGEMAR era nella legittima detenzione dell’area e, quindi, era stata lesa nel diritto dall’occupazione d’urgenza. Ritiene superflua la disamina del contenzioso che ha visto opposta prima LA NIZZOLA e poi CIRCIDE al Pio Monte della Misericordia in merito alla proprietà del complesso immobiliare e sostiene che questo contenzioso non aveva determinato lo spossessamento, di cui era stato autore il solo Comune. Rappresenta di essere terzo rispetto a tali controversie proprietarie e di avere concluso il contratto di appalto con la committente quando questa era nel pubblico, pacifico e non contrastato possesso dell’immobile oggetto dell’opera.

Sostiene che erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto aderendo alla difesa del Comune – che vi sarebbe stata prova delle irregolarità urbanistiche compiute, mentre ciò era stato interamente smentito. Osserva che l’unica contestazione svolta dal Comune risaliva ad una nota dell’UTC del 18/471997, appena cinque giorni prima della dichiarazione di pubblica utilità.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile, poichè non risponde al paradigma del vizio motivazionale come disciplinato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.3. In relazione al vizio denunciato, va rammentato che con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito – come ha fatto la ricorrente con la presente doglianza – poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 07/12/2017; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 16056 del 02/08/2016); ciò perchè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. U. n. 8053 del 7/4/2014), come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

Ciò premesso, va osservato che la doglianza, laddove prospetta una pretesa contraddittorietà della motivazione, in realtà sollecita un diverso esame delle risultanze istruttorie, conforme alle proprie aspettative; inoltre non viene indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame, ma vengono riproposte questioni ed argomenti già disattesi in fase di merito.

3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., dolendosi che la Corte di appello, nell’accogliere il gravame proposto dal Comune, abbia ritenuto assorbito il motivo di appello da essa formulato avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato il Comune a manlevare CIRCIDE, invece di affermare la responsabilità solidale diretta di M.L. in uno al Comune, come richiesto dalla ricorrente sin dal primo grado.

3.2. Il motivo è inammissibile e va respinto.

3.3. Innanzi tutto va osservato che la Corte distrettuale contrariamente a quanto assume la ricorrente – non ha ritenuto assorbito l’appello di COGEMAR, ma lo ha espressamente rigettato ritenendolo infondato (fol. 32 della sent.), mediante il rinvio alla ricostruzione dei fatti ed all’ampia motivazione esposta nel par. 9 e ss., svolta per escludere il diritto di manleva di CIRCIDE e, sotto questo primo aspetto, la ricorrente non coglie la ratio decidendi.

3.4.1. Va quindi osservato che la ricorrente, nel prosieguo, insiste nell’invocare la responsabilità solidale del Comune e di M. nella causazione del danno sostenendo: a) l’inserimento – a titolo decisivo – nella sequenza causale dell’evento dannoso della condotta che assume illegittima del Comune, cui andavano imputate la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di occupazione annullate dal CORECO, quale antecedente necessario dell’evento dannoso; b) la ricorrenza di una ipotesi di presunzione di solidarietà ex art. 2055 c.c., tra la committente, il Comune ed il già Sindaco, all’epoca dei fatti.

3.4.2. Anche sotto questo profilo il motivo si palesa inammissibile perchè non esamina la complessiva ed articolata motivazione svolta dalla Corte partenopea, non ne coglie la ratio decidendi e non la censura pertinentemente.

3.4.3. Va considerato, infatti, che il giudice del gravame (al par. 9 e ss. della sent. imp.), sulla base degli atti e dei documenti acquisiti, non solo ha escluso la riconducibilità eziologica del danno liquidato dalla sentenza di primo grado in favore di COGEMAR, ad atti illegittimi dell’Ente appellante – a differenza di quanto auspicato dalla ricorrente – con statuizione oggetto della presente censura, ma anche accertato – con statuizione, invece, non impugnata – che la causa esclusiva del danno era da ascrivere alla condotta di CIRCIDE ed alle controversie proprietarie e possessorie che la avevano vista protagonista e che avevano a lungo investito il complesso termale.

3.4.4. Sotto il primo profilo, la Corte distrettuale ha accertato che l’interruzione dei lavori oggetto del contratto di appalto era già stata intimata dal Comune di Casamicciola in ragione dell’assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative pe la realizzazione delle opere, senza che le parti avessero dimostrato nulla in senso contrario nel corso del giudizio. Ha, quindi sottolineato che le società CIRCIDE e COGEMAR non avevano fornito reale e concreta prova dell’illegittimità del provvedimenti con cui era stata dichiarata la pubblica utilità del complesso termale e di quello che ne aveva disposta l’occupazione di urgenza a fini espropriativi, perchè la mancata approvazione dei due atti da parte del CORECO dovuta alla mancanza di adeguata copertura finanziaria dei due atti non implicava alcuna verifica circa la validità ed esistenza dei presupposti di legge per la sua adozione e perchè l’approvazione da parte dell’organo di controllo si poneva solo come “condizione di efficacia”. Ancora, ha ritenuto decisivo osservare che il Comune, pochi giorni dopo l’esecuzione del decreto di occupazione (*****) aveva stipulato un contratto di locazione con il Pio Monte della Misericordia, effettivo proprietario del medesimo complesso immobiliare (*****) di guisa che l’occupazione dell’area cantiere in virtù dei provvedimenti non approvati dal CORECO si sarebbe protratta al più per dieci giorni, essendo poi giustificata la detenzione da un contratto di locazione pienamente valido ed efficace in mancanza di pronunce giudiziali in senso contrario.

3.4.5. Una volta esclusa la rilevanza causale delle anzidette vicende rispetto all’evento danno lamentato, sotto il secondo profilo, la Corte di appello ha anche accertato che “La mancata ripresa dei lavori e lo spossessamento dei beni, su cui avrebbero dovuto eseguirsi i ridetti contratti di appalto, indipendentemente dall’adozione dei provvedimenti ablatori dagli istanti contestati, è stata determinata solo ed esclusivamente dalla contesa innescatasi a seguito della richiesta di declaratoria di risoluzione per il grave inadempimento della concessionaria” (fol. 30 della sent. imp.).

Ciò perchè, unico soggetto legittimato a disporre dei beni in argomento già all’epoca dei fatti in contestazione poteva ritenersi il solo ente proprietario Pio Monte della Misercordia in ragione dell’efficacia ex tunc delle pronunce irrevocabili che avevano dichiarato risolto per grave inadempimento della concessionaria il contratto con cui il Pio Monte aveva concesso il diritto di superficie degli immobili in questione a LA NIZZOLA, dante causa nella CIRCIDE, e avevano posto nel nulla il lodo arbitrale che ordinava il trasferimento di proprietà del medesimo complesso immobiliare oggetto di contesa da LA NIZZOLA alla CIRCIDE.

Su queste premesse, la Corte di appello è giunta alla seguente conclusione “In definitiva l’incertezza sul possesso dei beni e, conseguentemente, sulla possibilità di prosecuzione dei contestati lavori oggetto di appalto è dipesa esclusivamente dalle ardite e pervicaci iniziative – giudiziali e non – poste in essere dalla CIRCIDE SAS, prima ancora, da LA NIZZOLA SPA, al fine di sottrarre all’ente proprietario il possesso e a disponibilità del complesso alberghiero termale di rilevante pregio storico-artistico in questioni, pur essendosi, la prima sottratta all’adempimento degli obblighi assunti con il contratto di concessione del diritto di superficie e per avendo la seconda acquisito diritti a non domino.” (fol. 31 della sent. imp.).

3.4.6. In diritto, va osservato che la decisione impugnata risulta adottata in conformità ai principi che regolano l’accertamento del nesso causale a fronte di domanda risarcitoria in tema di responsabilità civile aquiliana, secondo i quali il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, con la precisazione che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. Sez. U. n. 576 del 11/01/2008), ciò perchè “In tema di illecito aquiliano perchè rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l’evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell’evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sè idoneo a determinare l’evento stesso.” (Cass. n. 23915 del 22/10/2013; cfr. Cass. n. 23197 del 27/09/2018), tenendo conto che “lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.” (Cass. n. 47 del 03/01/2017). Invero, la Corte di appello ha ampiamente e convincentemente illustrato le ragioni per cui ha ravvisato la esclusiva condotta causale produttiva del danno nel fatto che la società appaltatrice, che aveva conferito l’appalto alla COGEMAR, già a quel momento non era nella legittima disponibilità del bene, nè a titolo proprietario, nè a titolo possessorio, e non ne poteva pertanto disporre.

3.4.7. La censura, volta a sostenere esclusivamente la natura illegittima degli atti adottati dal Comune, non coglie nel segno perchè non considera che la Corte di appello, con ampia e motivata illustrazione del percorso logico/giuridico seguito e sviluppato in applicazione dei principi anzidetti, ha escluso che i provvedimenti ablatori, nel concreto sviluppo causale di cui si tratta, abbiano cagionato l’evento dannoso, e ciò indipendentemente dalla legittimità o illegittimità degli stessi, avendo ascritto l’evento danno esclusivamente alle azioni poste in essere da CIRCIDE ed al contenzioso proprietario/possessorio che la aveva vista contrapposta al Pio Monte della Misericordia, di guisa che la questione proposta dalla ricorrente in merito all’illegittimità dei provvedimenti anzidetti risulta priva di decisività, oltre che formulata in termini assolutamente generici ed astratti.

3.4.8. Ne consegue che anche la questione proposta in merito all’applicabilità dell’art. 2050 c.c., risulta priva di decisività, in ragione della mancata impugnazione dell’accertamento relativo alla responsabilità esclusiva di CIRCIDE.

La censura, invocando la responsabilità diretta del Comune e del M. nella causazione del danno avrebbe dovuto innanzi tutto attingere questa specifica ratio decidendi, illustrando in che misura la condotta del Comune e di M. – anche a prescindere dalla denunciata illegittimità dei provvedimenti ablatori – era da ritenersi idonea ad interrompere e/o ad incidere in maniera significativa sull’iter causale ricostruito dalla Corte di appello, ma non lo ha fatto.

4.1. Infine la ricorrente con il quarto motivo, rammentando di avere proposto impugnazione per violazione dei minimi tariffari inderogabili in relazione alla condanna alle spese disposta in suo favore in primo grado, si duole che il gravame svolto in merito sia stato considerato inammissibile dalla Corte di appello e denuncia la violazione del D.M. n. 127 del 2004, e la omessa e contraddittoria motivazione.

4.2. Il quarto motivo è inammissibile.

4.3. Va confermato il principio secondo il quale la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che – come nel caso di specie – contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in misura inferiore rispetto alla tariffa minima (Cass. n. 30716 del 21/12/2017; Cass. n. 18086 del 07/08/2009).

5.1. Con un unico motivo il ricorrente incidentale M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., della L. n. 1089 del 1939, artt. 2, 3, 11 e 59, del D.M. 23 maggio 1958, (in G.U. 9 febbraio 1959, n. 33), nonchè dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost.; nonchè del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e di quello del tantum devolutum quantum appellatum ex art. 342 c.p.c.; il ricorrente lamenta la illegittimità della decisione impugnata per la parte in cui i giudici di primo e di secondo grado hanno omesso di esaminare la preliminare eccezione di nullità dei due contratti di appalto stipulati rispettivamente il ***** ed il ***** tra CIRCIDE e COGEMAR, aventi ad oggetto interventi edilizi di rilevante portata sul compendio immobiliare di interesse storico-artistico, sottoposto a vincolo, in individuo, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, artt. 2 e 3, quale quello del Pio Monte della Misericordia, sito in *****.

Il ricorrente insiste sul carattere preliminare ed assorbente della censura, rispetto ai motivi del ricorso principale.

5.2. Il motivo è oggettivamente condizionato e va dichiarato inammissibile perchè il ricorrente incidentale avrebbe potuto riproporre la questione, già assorbita in appello, ove il ricorso principale fosse stato accolto con rinvio.

6. In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili.

Le spese di lite seguono la soccombenza in favore del Comune di Casamicciola Terme nella misura liquidata in dispositivo.

Vanno compensate le spese di lite tra la ricorrente principale e la controricorrente CIRCIDE, perchè la stessa non era destinataria dell’impugnazione, tanto da avere aderito alle domande proposte da COGEMAR, e la notifica del ricorso nei suoi confronti ha assunto valore di semplice litis denuntiatio, volta a far conoscere alla destinataria l’esistenza di una impugnazione, al fine di consentirle di proporre eventuale impugnazione in via incidentale nello stesso processo (Cass. n. 10171 del 27/04/2018; Cass. n. 9002 del 16/04/2007).

Vanno compensate anche le spese di lite tra la ricorrente principale ed il controricorrente e ricorrente incidentale M., in ragione della reciproca soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi rispettivamente proposti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune di Casamicciola Terme, che liquida in Euro 15.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Compensa le spese di lite tra la ricorrente principale e CIRCIDE SAS e tra la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale M.L.;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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